Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.97/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_97/2015

Sentenza del 20 aprile 2015

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Klett, Niquille,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Carlo Postizzi,
ricorrente,

contro

Ente Ospedaliero Cantonale (EOC),
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, casella postale, 6501 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
arbitrato interno; ammonimento,

ricorso contro il lodo emanato il 17 dicembre 2014
dalla Commissione speciale di ricorso in materia di controversie derivanti
dall'applicazione del ROC/EOC.

Fatti:

A. 
A.________ è alle dipendenze dell'Ente Ospedaliero cantonale (EOC) e lavorava
quale sostituto capo cuoco nell'Ospedale di C.________. Questi ha aperto contro
il lavoratore una procedura di inchiesta per violazione di obblighi di
comportamento e di doveri di servizio, terminata il 6 novembre 2013 con un
formale ammonimento accompagnato da una comminatoria di licenziamento nel caso
in cui dovessero ripetersi situazioni o comportamenti incompatibili con la sua
funzione.

B. 
L'EOC ha concluso un contratto collettivo di lavoro (CCL) denominato
"Regolamento organico per il personale occupato presso gli Istituti dell'EOC
del Cantone Ticino" (ROC), in cui sono previste una Commissione paritetica
cantonale (in seguito: Commissione paritetica) e una Commissione speciale di
ricorso (in seguito: Commissione speciale), che annoverano fra i loro compiti
quello di decidere controversie derivanti dal rapporto di lavoro.

B.a. La Commissione paritetica ha respinto con decisione 17 settembre 2014 il
ricorso presentato da A.________ contro il provvedimento 6 novembre 2013 del
datore di lavoro.

B.b. Con decisione 17 dicembre 2014 la Commissione speciale ha respinto un
ricorso del lavoratore. Ha accertato che, oltre a entrare nella cucina
dell'Ospedale al di fuori del suo turno per incontrarsi con una collega, con
cui scambiava effusioni inappropriate sul luogo di lavoro, il dipendente teneva
pure comportamenti che creavano imbarazzo e fastidio con altre sue colleghe. La
Commissione speciale ha quindi considerato giustificata la sanzione
pronunciata, rilevando che essa è fra le meno gravi di quelle previste
dall'art. 19 ROC.

C. 
Con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 2 febbraio 2015
A.________ postula l'annullamento dell'appena menzionata decisione. Contesta i
fatti imputatigli, lamenta una violazione del diritto di essere sentito per la
mancata assunzione delle prove proposte e ritiene la sanzione inflitta
ingiustificata.

 Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1. 
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la presente causa non concerne
una procedura disciplinare in materia di diritto pubblico. Infatti i rapporti
di lavoro dell'EOC con i medici e il personale sono retti dal diritto privato
(art. 8 della legge ticinese sull'EOC del 19 dicembre 2000). Inoltre il ROC non
è un regolamento in senso tecnico, ma un contratto collettivo di lavoro e la
decisione impugnata è un lodo emanato dal tribunale arbitrale che vi è previsto
(art. 73 cpv. 1 ROC; v. anche sentenza 4A_292/2013 del 27 gennaio 2014 consid.
1.1, in RtiD 2014 II 740).

 Giusta l'art. 77 cpv. 1 LTF le decisioni emanate nella giurisdizione arbitrale
nazionale sono suscettive di un ricorso in materia civile alle condizioni di
cui agli art. 389-395 del CPC. Non nuoce al ricorrente di aver erroneamente
intitolato il suo rimedio ricorso sussidiario in materia costituzionale (DTF
131 I 291 consid. 1.3).

2.  
La procedura di ricorso in materia di arbitrati interni è retta dalla LTF,
fatte salve le disposizioni contrarie del primo capitolo del settimo titolo
della terza parte del CPC (art. 389 cpv. 2 CPC). L'art. 77 cpv. 2 LTF dichiara
inapplicabili diverse disposizioni di questa legge e in particolare gli
articoli da 95 a 98 relativi ai motivi di ricorso e l'art. 105 cpv. 2 che
permette - a determinate condizioni - di rettificare o completare
l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore.

 Via di ricorso straordinaria e di natura essenzialmente cassatoria (art. 77
cpv. 2 LTF che esclude l'applicazione dell'art. 107 cpv. 2 LTF per quanto
quest'ultimo consente al Tribunale federale di giudicare esso stesso nel
merito), il ricorso in materia civile diretto contro una decisione della
giurisdizione arbitrale nazionale è unicamente ammissibile per i motivi di
ricorso elencati nell'art. 393 CPC. È pertanto escluso prevalersi di una
violazione del diritto federale nel senso dell'art. 95 lett. a LTF.

 L'art. 77 cpv. 3 LTF impone al Tribunale federale di esaminare unicamente le
censure che sono state sollevate e motivate nel ricorso. Per la loro
motivazione rimangono applicabili (sentenza 4A_454/2011 del 27 ottobre 2011
consid. 2.1) i severi requisiti sviluppati dalla giurisprudenza in applicazione
dell'abrogato art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cfr. DTF 128 III 50 consid. 1c).

3.

3.1.

3.1.1. Giusta l'art. 393 lett. e CPC, norma che riprende il motivo di ricorso
già previsto dall'abrogato art. 36 lett. f CA, la sentenza emanata in un
arbitrato interno può essere impugnata se è arbitraria nel suo esito perché si
fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti o su una
manifesta violazione del diritto o dell'equità. Per diritto si intende
unicamente il diritto materiale, ad esclusione del diritto di procedura
(sentenza 4A_214/2013 del 5 agosto 2013 consid. 5.1; DTF 131 I 45 consid. 3.4;
112 Ia 350 consid. 2). La nozione di arbitrio di questa norma corrisponde
sostanzialmente a quella sviluppata dalla giurisprudenza con riferimento
all'art. 9 Cost. (sentenza 5A_634/2011 del 16 gennaio 2012 consid. 2.1.1; DTF
131 I 45 consid. 3.4). Una decisione non è pertanto arbitraria per il solo
motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma
il giudizio attaccato dev'essere, anche nel suo risultato, manifestamente
insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una
svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità
(DTF 138 III 378 consid. 6.1, con rinvii). Un accertamento di fatto è
unicamente arbitrario nel caso in cui il tribunale arbitrale, in seguito ad
un'inavvertenza, si è posto in contraddizione con gli atti dell'incartamento,
sia perdendo di vista certi passaggi di un determinato atto o attribuendo loro
un contenuto diverso da quello che hanno realmente, sia ammettendo per errore
che un fatto è dimostrato da un atto, quando questo in realtà non dà invece
alcun ragguaglio in materia. L'oggetto della censura di arbitrio è quindi
ridotto e non concerne l'apprezzamento delle prove e le conclusioni derivatene,
ma riguarda unicamente le constatazioni di fatto manifestamente confutate da
atti dell'incartamento. In materia di arbitrato il modo in cui il tribunale
arbitrale ha esercitato il proprio potere di apprezzamento non può essere
oggetto di ricorso: la censura di arbitrio è limitata agli accertamenti che non
dipendono da una valutazione e cioè a quelli che sono inconciliabili con gli
atti della causa (DTF 131 I 45 consid. 3.6 et 3.7 ancora confermati nella
sentenza 4A_378/2014 del 24 novembre 2014 consid. 2.1).

3.1.2. L'art. 393 lett. d CPC prevede la possibilità di impugnare un lodo se è
stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro
diritto di essere sentite. Questo motivo di ricorso deriva dalle regole
sull'arbitrato internazionale (art. 190 cpv. 2 lett. d LDIP), ragione per cui
la giurisprudenza sviluppata in tale ambito è pure applicabile agli arbitrati
interni (sentenza 5A_634/2011 del 16 gennaio 2012 consid. 2.2.1). Il diritto di
essere sentito ha quindi essenzialmente il medesimo contenuto del diritto
costituzionale garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 130 III 35 consid. 5).
La giurisprudenza ne ha dedotto che ogni parte ha il diritto di esprimersi sui
fatti essenziali per il giudizio, di presentare la sua argomentazione
giuridica, di proporre i suoi mezzi di prova sui fatti pertinenti e di
partecipare alle udienze del tribunale arbitrale (DTF 133 III 139 consid. 6.1).
Il diritto di far assumere prove presuppone però che esso sia stato esercitato
tempestivamente e secondo le regole della procedura applicabile (DTF 119 II 386
consid. 1b).

3.2.

3.2.1. Il lodo indica che, come risulta dai promemoria del 30 aprile e 27
maggio 2013 firmati da un gruppo di colleghi, il lavoratore entrava in cucina,
al di fuori del suo turno, per intrattenersi in modo inappropriato con una
collega, scambiando con ella effusioni che avevano creato per la loro stessa
percezione " malessere e disagio ". Inoltre egli " teneva con le sue colleghe
comportamenti tali, accompagnati anche da attenzioni non richieste, da
infastidire e causare imbarazzo ". Il Collegio arbitrale ha riconosciuto che le
dichiarazioni rilasciate dai colleghi non sono state assunte in
contraddittorio, ma le ha ritenute sufficientemente probanti, visto che erano
circostanziate e sottoscritte da più persone.

3.2.2. Il ricorrente contesta tali accertamenti e lamenta una violazione del
suo diritto di essere sentito, perché non ha potuto sentire quali testi i
colleghi, perché non sono stati richiamati gli esami sul suo tasso di alcolemia
e l'incarto disciplinare della collega con cui avrebbe avuto la contestata
tresca.

3.2.3. Nella misura in cui contesta i fatti accertati dal tribunale arbitrale
il ricorso si rivela di primo acchito inammissibile, il ricorrente non
menzionando alcun atto con cui essi sarebbero in contraddizione. Per quanto
riguarda la lamentata violazione del diritto di essere sentito occorre
osservare che dal lodo non risulta che il ricorrente abbia proposto alla
Commissione speciale di assumere le predette prove né egli afferma il contrario
con una precisa indicazione dell'occasione in cui avrebbe formulato una tale
richiesta, tranne per quanto concerne la domanda di escutere come teste
B.________, cuoco dell'Ospedale, apposta in calce al ricorso del 20 ottobre
2014. Sennonché, come indicato nel gravame, tale testimone avrebbe dovuto
esprimersi sull'inesistenza di una direttiva interna concernente il divieto di
accesso alla cucina dopo gli orari di lavoro. La - pretesa - inesistenza di una
tale direttiva non appare però, alla luce dei descritti comportamenti
rimproverati al ricorrente, determinante ai fini del giudizio, ragione per cui
il Tribunale arbitrale poteva esimersi dal sentire il testimone senza incorrere
in una violazione del diritto di essere sentito.

3.3.

3.3.1. Il Tribunale arbitrale ha infine rilevato che, alla luce dei
comportamenti accertati, l'ammonimento assortito dalla comminatoria di
licenziamento era giustificato. Esso costituiva peraltro una delle sanzioni
meno gravi fra quelle previste dal ROC.

3.3.2. Il ricorrente ritiene invece la sanzione arbitraria, perché non
rispetterebbe il principio della colpa e sarebbe sproporzionata, avendo egli
avuto un comportamento corretto.

3.3.3. Anche questa censura, meramente appellatoria e quasi esclusivamente
fondata su fatti che non risultano dal lodo impugnato, si appalesa
inammissibile in seguito alla sua carente motivazione.

4. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e va respinto
nella ridotta misura in cui risulta ammissibile. Le spese giudiziarie seguono
la soccombenza.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti e alla Commissione speciale di ricorso in materia di
controversie derivanti dall'applicazione del ROC/EOC.

Losanna, 20 aprile 2015

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

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