Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.81/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_81/2015

Sentenza del 22 marzo 2016

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Klett, Niquille,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dagli avv.ti Francesco Adami e Tania Naef,
ricorrente,

contro

1. B.________,
2. C.C.________,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.F.________,
6. H.F.________,
7. I.F.________,
8. J.C.________,
9. K.C.________,
10. L.C.________,
11. M.C.________,
12. N.C.________,
13. O.C.________,
14. P.C.________,
15. Q.C.________,
16. R.C.________,
17. S.________,
tutti patrocinati dall'avv. Andrea Rotanzi,

18. T.C.________,
opponenti.

Oggetto
responsabilità del proprietario dell'opera,

ricorso contro la sentenza emanata il 9 dicembre 2014 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Nella notte fra il 9 e il 10 maggio 2009 è divampato un incendio su un fondo di
proprietà degli opponenti (membri della medesima comunione ereditaria) a
X.________ che ha distrutto tutti i manufatti edificativi, locati a terzi e
segnatamente a un commercio di rigattiere. Sul mappale di proprietà di
A.________, situato di fronte a tale fondo, era in costruzione una palazzina.
Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale e fatto allestire una
perizia da cui risulta che l'incendio era verosimilmente di natura dolosa.

B. Il 1° settembre 2011 A.________ ha, invocando gli art. 58 CO e 679 CC,
convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Locarno-Città gli opponenti
chiedendo la loro condanna a versargli fr. 181'755.35. Il Pretore ha respinto,
con sentenza 25 luglio 2013, la petizione.

C. 
Con sentenza 9 dicembre 2014 la II Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, l'appello
presentato da A.________. La Corte cantonale ha condiviso la decisione di primo
grado secondo cui l'attore non aveva dimostrato l'esistenza di un vizio di
costruzione o di un difetto di manutenzione dell'edificio dei convenuti né
l'esistenza di un nesso causale adeguato fra il preteso difetto e l'asserito
danno. Essa ha pure ritenuto - come già il Pretore - che i convenuti non
avevano ecceduto nell'esercizio del diritto di proprietà.

D. 
A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 2
febbraio 2015 con cui postula la riforma della sentenza impugnata nel senso che
il suo appello sia accolto e che gli opponenti siano condannati a pagargli fr.
181'755.35. Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale è incorsa in un
apprezzamento arbitrario delle prove. Afferma che lo stabile doveva essere
ritenuto difettoso in seguito alla grande quantità di materiale combustibile e
infiammabile ammassatavi e all'assenza di un sistema anti-incendio a norma, che
avrebbe permesso un intervento dei pompieri più veloce. La Corte cantonale
avrebbe inoltre pure dato un peso eccessivo al rapporto e alle dichiarazioni
del perito incaricato dal Ministero pubblico a determinare le cause
dell'incendio. Termina il ricorso indicando le poste del danno di cui chiede di
essere risarcito.
Con risposta 27 aprile 2015 i membri della comunione ereditaria, a eccezione di
T.C.________ che non si è determinato, propongono la reiezione del ricorso.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia civile, presentato dalla parte soccombente nella
procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), tempestivo (art. 46 cpv. 1
lett. c e 100 cpv. 1 LTF) e volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF)
emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in
una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr.
30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), è ammissibile.

2. 
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1
LTF). Tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42
cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera tuttavia solo gli argomenti proposti
nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1). Il
ricorrente deve spiegare i motivi per i quali l'atto impugnato lede a suo
parere il diritto e deve perciò confrontarsi almeno brevemente con la
motivazione (DTF 134 II 244 consid. 2.1).
In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF). Può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione
del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art.
105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata
può essere censurato alle stesse condizioni. Se rimprovera all'autorità
cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che significa
arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.2) -
il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige
l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 139 I 229 consid. 2.2; 136 II 304 consid. 2.5 pag.
314; 134 II 244 consid. 2.2); deve inoltre dimostrare che l'eliminazione
dell'asserito vizio può influire in maniera determinante sull'esito della causa
(art. 97 cpv. 1 LTF).

3. 
In sede cantonale il ricorrente si era prevalso sia della responsabilità basata
sull'art. 58 CO e sia di quella fondata sull'art. 679 CC. La fattispecie era
stata valutata dal Pretore e dal Tribunale di appello dal profilo di entrambe
le norme. Nel ricorso in materia civile il ricorrente critica invece solo
considerandi della sentenza di appello dedicati alla responsabilità del
proprietario dell'opera, pur aggiungendo apoditticamente che la Corte cantonale
non avrebbe solo dovuto ritenere l'esistenza di un difetto di manutenzione o di
un vizio di costruzione dell'immobile, ma pure un eccesso nell'esercizio del
diritto di proprietà. Omettendo di confrontarsi con i considerandi dedicati
alla responsabilità prevista dall'art. 679 CC, il ricorrente non censura in
modo ammissibile la pronunzia di appello su tale questione, ragione per cui la
presente sentenza verterà unicamente sull'art. 58 CO.

4. 
Giusta l'art. 58 cpv. 1 CO il proprietario di un edificio o di un'altra opera è
tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di
manutenzione. Per stabilire l'esistenza di un difetto occorre riferirsi allo
scopo a cui è destinata l'opera: questa è difettosa se non offre una sicurezza
sufficiente per l'uso a cui è destinata (DTF 130 III 736 consid. 1.3 con
rinvii). La prova di un difetto di manutenzione o di un vizio di costruzione
incombe a colui che invoca l'art. 58 CO, ricordato che essa non risulta dal
solo fatto che un'opera sia all'origine di un incidente (DTF 123 III 306
consid. 3b/aa).

4.1. 

4.1.1. La Corte cantonale ha condiviso la sentenza pretorile nel negare che lo
stabile degli opponenti fosse difettoso (art. 58 CO), perché questi avevano
permesso ai loro conduttori di collocarvi un negozio dell'usato con del
materiale infiammabile. Essa ha dapprima ritenuto l'appello in parte
insufficientemente motivato e ha poi negato che la presenza di grandi quantità
di materiale combustibile fosse idonea a dimostrare un vizio di costruzione o
un difetto di manutenzione.

4.1.2. Il ricorrente contesta di non aver correttamente motivato il suo
appello. Afferma poi che la Corte cantonale avrebbe sottovalutato la situazione
nel commercio di rigattiere, in cui sarebbe stata stipata, come risulterebbe
dalla documentazione fotografica e contrariamente a quanto accade in
un'abitazione, una grande quantità di materiale infiammabile, che costituiva la
base di un rogo perfetto.

4.1.3. Nella fattispecie occorre innanzi tutto rilevare che le digressioni
ricorsuali sulla salute mentale di una persona che riempirebbe il proprio
appartamento con la quantità di oggetti conservati nella brocante sono del
tutto inconferenti. La Corte cantonale non ha infatti ritenuto che lo stabile
in questione fosse adibito ad abitazione e ha riconosciuto che esso conteneva
una grande quantità di materiale combustibile, ma ha considerato che tale
circostanza non basta per reputarlo difettoso. Ora, il fatto che possa esservi
molto materiale combustibile in un negozio dell'usato è insito in tale attività
e il ricorrente non formula alcuna censura, che soddisfa le esigenze di
motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, contro l'accertamento secondo cui in tale
commercio non vi erano prodotti altamente infiammabili (prodotti per la
pulizia) diversi o in quantità maggiori rispetto a quelli che sono usuali in
qualsiasi abitazione o commercio. Nemmeno il ricorrente afferma che l'attività
svoltavi non fosse conforme allo scopo dell'edificio né contesta che
quest'ultimo in precedenza ospitava una falegnameria, attività pure
caratterizzata dal deposito di materiale combustibile. In queste circostanze la
Corte cantonale non ha violato il diritto per non aver ritenuto dati i
presupposti per riconoscere una responsabilità degli opponenti sulla base del
materiale stipato nell'edificio, ricordato che la difettosità dell'opera non
può nemmeno essere semplicemente dedotta dalla pretesa rapida propagazione
dell'incendio.

4.2.

4.2.1. La Corte cantonale ha poi respinto le censure dirette contro la
constatazione pretorile secondo cui le misure anti-incendio dello stabile erano
adeguate. Essa si è basata su un rapporto del 23 settembre 2004 allestito dal
responsabile comunale della polizia del fuoco, da cui risulta che i convenuti
avevano adottato le misure anti-incendio che il Municipio gli aveva chiesto di
verificare. Quest'ultimo ha poi indicato che tale dipendente era, in ragione
della sua formazione in materia di misure anti-incendio, abilitato a valutare
le condizioni degli stabili del Comune. Secondo la Corte cantonale neppure il
fatto che nessuno dei vicini avrebbe sentito le sirene dei rilevatori d'incendi
dimostrerebbe che queste non avrebbero funzionato o che il loro suono non fosse
abbastanza intenso.

4.2.2. Il ricorrente contesta le predette conclusioni sul sistema
anti-incendio. Assevera che dal menzionato rapporto non sarebbe possibile
stabilire il tipo di verifiche effettuate e che nessuno dei testimoni avrebbe
udito le sirene anti-incendio.

4.2.3. Nella misura in cui critica gli accertamenti della Corte cantonale
basati sul citato rapporto, il gravame si rivela di primo acchito
inammissibile, il ricorrente limitandosi a proporre una sua lettura del
documento. Occorre poi ribadire che spettava al ricorrente provare la
difettosità dell'opera, ciò che non ha fatto. Infatti, egli si limita ad
apoditticamente affermare che " un sistema anti-incendio a norma dovrebbe avere
delle sirene anti-incendio che suonano con una potenza sufficientemente alta da
sovrastare il rumore dell'incendio " e " far scattare anche un allarme
all'ufficio dei pompieri ", ma nemmeno spende una parola per indicare quale
sarebbe la "norma" che avrebbe imposto la posa di un tale sistema in un
edificio come quello bruciato.

4.3.

4.3.1. La sentenza impugnata ha ripreso la conclusione del perito incaricato
dalla Procura pubblica secondo cui il concorso dell'impianto elettrico nello
sviluppo dell'incendio appare remoto, perché quest'ultimo risulta essere di
natura dolosa.

4.3.2. Il ricorrente contesta le conclusioni della Corte cantonale asserendo
che il perito non è altro che " un semplice ingegnere e non un esperto in
materia di incendi " e che la sua deduzione di un incendio doloso " sarebbe
troppo semplicistica ".

4.3.3. Giova preliminarmente osservare che le critiche rivolte al perito sono
di natura meramente appellatoria e che ancora una volta il ricorrente pare
dimenticare che spetta a colui che pretende un risarcimento danni provare la
difettosità dell'opera e non al proprietario dell'edificio documentare
l'assenza di difetti. Appare pertanto ininfluente ai fini del giudizio la
remota ipotesi secondo cui la natura dolosa dell'incendio potrebbe essere stata
accertata in modo arbitrario. Infatti tale circostanza non basterebbe per
dedurre che il rogo sarebbe stato causato - come ipotizzato nel ricorso - da un
impianto elettrico difettoso. Per questo motivo le argomentazioni ricorsuali
non meritano maggiore disamina.

5. 
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa, nella misura in cui è
ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). Non si
giustifica tuttavia assegnare ripetibili all'opponente T.C.________, che non
essendo patrocinato e non avendo presentato una risposta, non è incorso in
spese per la procedura federale.

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che
rifonderà agli opponenti patrocinati complessivi fr. 7'000.-- a titolo di
ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

3. 
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 22 marzo 2016

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

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