Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.686/2015
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_686/2015

Sentenza del 16 dicembre 2015

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Banca B.________,
opponente.

Oggetto
risarcimento danni,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 novembre 2015 dalla Camera civile dei
reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che con decisione 4 agosto 2015 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest
ha dichiarato irricevibile, per incompetenza territoriale, l'istanza con cui
A.________ ha chiesto di condannare la banca B.________ a pagargli fr. 5'000.--
a causa della perdita finanziaria subita in seguito alla decisione di revocare
la soglia minima di cambio con l'euro;
che con sentenza 11 novembre 2015 la Camera civile dei reclami del Tribunale di
appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo di A.________,
perché questi non si è confrontato con l'argomentazione del giudice di primo
grado secondo cui la convenuta non dispone di una sede a Lugano né si è
prevalso di un accertamento manifestamente errato dei fatti o di
un'applicazione arbitraria del diritto;
che A.________ è insorto contro tale sentenza con ricorso 7 dicembre 2015;
che, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la decisione impugnata non
è suscettiva di un ricorso in materia civile, non essendo dato il valore di
lite minimo previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF e la controversia non
concernendo una questione di diritto di importanza fondamentale;
che rimane pertanto unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia
costituzionale;
che con questo rimedio può essere censurata la violazione di diritti
costituzionali (art. 116 LTF) e non è possibile di validamente prevalersi di
una - semplice - violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF;
che pertanto nel gravame occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti
violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla
sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF
richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid.
2.1);
che nell'impugnativa invano si cerca un qualsiasi diritto costituzionale
reputato violato, il ricorrente non confrontandosi invero in alcun modo con la
motivazione della sentenza cantonale;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si
rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella
procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente,
indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, va respinta, facendo difetto il
requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3
LTF);
che non sussistono inoltre motivi per non condannare la parte soccombente al
pagamento di modiche spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF), ricordato
segnatamente che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, l'art. 7 del
Regolamento sulle tasse amministrative del Tribunale federale (RS
173.110.210.2) non concerne le spese processuali (art. 1 cpv. 2 del citato
regolamento);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 

4. 
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 16 dicembre 2015
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben