Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.679/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_679/2015

Sentenza del 9 giugno 2016

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Klett, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.A.________,
patrocinata dall'avv. dott. Tuto Rossi,
ricorrente,

contro

B.________ SA,
patrocinata dall'avv. Ivan Paparelli,
opponente.

Oggetto
composizione del tribunale,

ricorso contro la sentenza emanata il 6 novembre 2015 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Il 13 dicembre 2013 il Pretore aggiunto di Bellinzona ha respinto l'azione di
responsabilità con la quale A.A.________, agendo per sé e quale cessionaria
delle pretese della sorella C.A.________, chiedeva che la B.________ SA fosse
condannata a risarcire fr. 178'647.60 in relazione con l'esecuzione di un
mandato di consulenza agli investimenti.
Il successivo appello dell'attrice è stato respinto, per quanto ricevibile,
dalla II Camera civile del Tribunale di appello ticinese con sentenza del 6
novembre 2015.

B. 
A.A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia
civile del 10 dicembre 2015, prevalendosi della violazione del diritto federale
e dell'accertamento arbitrario dei fatti; chiede che la convenuta sia
condannata a pagarle fr. 178'000.-- oppure, in subordine, che la causa sia
rinviata " a un tribunale inferiore per nuovo giudizio ".
La B.________ SA, con risposta del 12 febbraio 2016, propone di respin gere il
ricorso e di confermare la sentenza d'appello. L'autorità cantonale non ha
preso posizione.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia civile, presentato dalla parte soccombente nella
procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), tempestivo (art. 100 cpv. 1
LTF) e volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso
dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile
(art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74
cpv. 1 lett. b LTF), è ammissibile.

2. 
Con l'appello la ricorrente aveva censurato che la sentenza di primo grado era
stata presa dal Pretore aggiunto Adriano Bernasconi, mentre in precedenza tutta
la procedura era stata condotta dal Pretore aggiunto Gloria Federici.
La Corte cantonale, riassunta la giurisprudenza vigente in materia di
cambiamento della composizione dei tribunali, ha dato atto all'attrice che il
Pretore aggiunto Bernasconi " non aveva partecipato ad alcun atto procedurale,
se non presenziare all'udienza del 10 ottobre 2013 in sostituzione del collega
assente per un seminario di formazione ". Ha però ritenuto che tale circostanza
non violasse il principio dell'immediatezza né il diritto di essere sentiti,
giacché il giudice in questione aveva partecipato al dibattimento finale e, non
essendo la procedura orale, aveva studiato l'incarto contenente le allegazioni
delle parti e i verbali d'istruzione. La Camera d'appello ha aggiunto che non
vi è stata " modifica del tribunale monocratico competente ", dal momento che
la causa non era " formalmente attribuita " a un giudice. Ha concluso
osservando che il verbale del dibattimento finale terminava con la frase " il
Pretore aggiunto giudicherà ", per cui l'attrice, non opponendosi, avrebbe
acconsentito al cambiamento del giudice.

3. 
In un capitolo introduttivo, prima di affrontare il merito della controversia,
la ricorrente annuncia di prevalersi della " violazione dell'art. 29s Cst e
delle norme procedurali che ne derivano, del diritto di essere sentito, del
principio dell'immediatezza, degli art. 5 cpv. 3 e 9 Cst, dell'art. 52 CPC del
principio di celerità e del principio di diligenza del giudice ". Nel corso
della motivazione lamenta inoltre la lesione dell'art. 30 Cost.
In sostanza la ricorrente contesta l'effettuazione di un vero dibattimento
finale; asserisce che il Pretore aggiunto Adriano Bernasconi si era limitato a
prendere in consegna le note scritte della parte attrice e a fis sare alla
convenuta un termine per inviare una " irrituale duplica conclusionale ".
Questo giudice, spiega, aveva presenziato all'udienza solo per sostituire quel
giorno la collega assente, per cui dalla frase conclusiva del verbale (" il
Pretore aggiunto giudicherà ") non si può affatto inferire l'accettazione del
cambiamento. La ricorrente osserva inoltre che nessun motivo oggettivo
giustificava la ripresa della pratica da parte di un giudice che non aveva
compiuto atti di causa e che non poteva perciò conoscere l'incarto; tanto più
che l'istruttoria era stata laboriosa e contrastata.

4. 
Le censure della ricorrente - espresse a tratti con toni eccessivi e
irriverenti nei confronti delle due istanze cantonali - sono fondate.

4.1. L'art. 30 cpv. 1 Cost. stabilisce che ogni persona ha diritto a essere
giudicata da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito,
indipendente e imparziale. La giurisprudenza recente ammette che questo diritto
possa essere leso qualora la composizione del corpo giudicante sia cambiata
durante il procedimento senza che vi siano motivi oggettivi validi. La
situazione va valutata caso per caso. Il cambiamento è ammesso, per esempio, se
un membro lascia il tribunale per motivi di età o non può esercitare
durevolmente la sua funzione per malattia o maternità oppure se è in relazione
con l'istituzione di un organo giudiziario nuovo. Quando queste situazioni si
verificano, il tribunale deve comunicare alle parti l'avvicendamento che si
prospetta e indicarne i motivi; solo queste informazioni permettono loro di
opporsi al cambiamento con motivazione adeguata (sentenze 4A_474/2015 del 19
aprile 2016 consid. 2.2.1 e 4A_271/2015 del 29 settembre 2015, consid. 6.2 e
8.2, destinato a pubblicazione).
Queste regole sono state elaborate per riguardo ai tribunali collegiali. Il
rigore che l'applicazione dell'art. 30 cpv. 1 Cost. richiede per ammettere la
sostituzione di uno solo tra diversi componenti di un tribunale s'impone
tuttavia a maggior ragione in caso di avvicendamento di due giu dici
monocratici come il Pretore o il Pretore aggiunto nel Cantone Ticino.
Nella risposta l'opponente accenna anche alla giurisprudenza fondata sull'art.
29 cpv. 2 Cost. In effetti, in precedenza il Tribunale federale valutava sotto
il profilo del diritto di essere sentiti l'ammissibilità del cambiamento nella
composizione del corpo giudicante (sentenza 4A_271/2015 del 29 settembre 2015
consid. 6.1 con rinvio). È tuttavia oppor tuno esaminare la causa alla luce
dell'art. 30 cpv. 1 Cost., dal momento che la ricorrente se ne prevale.

4.2. La Corte cantonale ha costatato, come detto, che il solo atto processuale
compiuto dal Pretore aggiunto Bernasconi era la conduzione del dibattimento
finale del 10 ottobre 2013, in sostituzione del Pretore aggiunto Federici,
assentatosi per un corso di formazione. Essa ha puntualizzato che anche il
Pretore aveva compiuto qualche atto processuale. La ricorrente obietta però con
ragione che si era trattato di "ordinanze di mera amministrazione". Il
Tribunale cantonale stesso elenca tali atti: quattro notificazioni di scritti
alle parti, una proroga di termini, una citazione e un rinvio d'udienza. Si
trattava, in altre parole, di semplici disposizioni ordinatorie nel senso
dell'art. 124 cpv. 1 CPC. Tutti gli atti processuali sostanziali erano invece
stati eseguiti dal Pretore aggiunto Federici: il primo dibattimento,
l'ordinanza sulle prove e cinque udienze di audizioni testimoniali e
d'interrogatorio delle parti.
Se ne deduce che di fatto, se non formalmente, la causa era stata attribuita al
Pretore aggiunto Federici, che la doveva trattare " in modo autonomo e sotto la
propria responsabilità" (art. 33 cpv. 1 e 34 della legge ticinese
sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 - RL/TI 3.1.1.1).

4.3. In circostanze simili la sostituzione del Pretore aggiunto per l'ultima
fase del processo - la decisione (art. 236 CPC) - poteva avvenire soltanto alle
condizioni poste dalla giurisprudenza citata poc'anzi, ovvero in presenza di
impedimenti oggettivi e duraturi e previa informazione delle parti (consid.
4.1). Orbene, la sentenza impugnata accerta che il Pretore aggiunto Federici
era assente il giorno dell'ultimo dibattimento, ma nulla dice sui motivi per i
quali il giudice non aveva in seguito potuto emanare la sentenza. In assenza di
accertamenti a tale riguardo, il Tribunale federale non può esaminare se il
cambiamento fosse giustificato o no sotto il profilo dell'art. 30 cpv. 1 Cost.
La sentenza va perciò annullata e la causa rinviata all'autorità cantonale
affinché completi gli accertamenti e decida di nuovo (art. 107 cpv. 2 LTF).

4.4. Infatti, il rimprovero mosso alla ricorrente di avere "di fatto accettato"
che la decisione fosse resa dal Pretore aggiunto Bernasconi e di essere perciò
"malvenuta ad eccepire l'eventuale errore procedurale solo dopo l'emanazione
della decisione sfavorevole" si rivela ingiustificato. Nel caso specifico la
Corte ticinese si riferisce a torto alla giurisprudenza per la quale le regole
della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.) impongono che le censure concernenti la
composizione dei tribunali siano fatte valere subito, alla prima occasione,
pena la perenzione del diritto di prevalersene successivamente nell'ambito di
un ricorso (DTF 136 I 207 consid. 3.4; 132 II 485 consid. 4.3). Tenuto conto
delle modalità con le quali il processo era stato diretto fino a quel momento
(cfr. consid. 4.2), l'annotazione a verbale secondo cui "il Pretore aggiunto
giudicherà" non permetteva alla ricorrente di capire che vi sarebbe stato un
avvicendamento definitivo; Pretore aggiunto erano in effetti sia il giudice
Bernasconi, sia il giudice Federici. È quindi mancata quell'informazione
puntuale delle parti che la giurisprudenza esige quando cambia la composizione
del tribunale (consid. 4.1) e che avrebbe imposto un'immediata reazione della
ricorrente.

5. 
Ne viene che il ricorso è fondato e che la sentenza impugnata deve essere
annullata. La natura formale dei diritti derivanti dall'art. 30 cpv. 1 Cost.
porta a questa conclusione a prescindere dall'esito che potrebbe avere il
ricorso nel merito.
Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata
all'autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 5'500.-- sono poste a carico dell'opponente, che
rifonderà alla ricorrente fr. 6'500.-- a titolo di ripetibili per la sede
federale.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 giugno 2016

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

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