Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.669/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_669/2015

Sentenza del 17 dicembre 2015

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. dott. Massimo Macconi,
ricorrente,

contro

B.________Lda,
patrocinata dall'avv. Stefano Codoni,
opponente.

Oggetto
assunzione di prove a titolo cautelare,

ricorso contro la decisione emanata il 6 novembre 2015 dal Presidente della III
Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che il Presidente della III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone
Ticino ha accolto, con giudizio del 6 novembre 2015, l'istanza di assunzione di
prove a titolo cautelare del 16 marzo 2015 promossa dalla B.________Lda nei
confronti di A.________;
che A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso in materia civile
del 7 dicembre 2015, postulando l'annullamento della predetta decisione;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che i giudizi su domande di assunzione di prove a titolo cautelare sono
decisioni cautelari nel senso dell'art. 98 LTF contro le quali il ricorrente
può unicamente invocare una violazione di diritti costituzionali (DTF 138 III
46 consid. 1.1, 555 consid. 1);
che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di
diritti fondamentali e costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e
partitamente motivato tale censura (v. sulle esigenze di motivazione di un
ricorso diretto contro una misura cautelare DTF 135 III 232 consid. 1.2);
che nella fattispecie il ricorrente, pur menzionando l'art. 98 LTF, si limita a
prevalersi di una semplice violazione del diritto federale e segnatamente
dell'art. 158 CPC, ma omette di indicare un qualsiasi diritto costituzionale
reputato violato;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si
rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella
procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

 per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Presidente della III Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 17 dicembre 2015

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

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