Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.63/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_63/2015

Sentenza del 18 febbraio 2016

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Klett, Hohl,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.A.________ e B.A.________,
patrocinati dall'avv. dott. Tuto Rossi,
ricorrenti,

contro

C.________,
patrocinata dagli avv.ti Mario Molo e Davide Cerutti,
opponente.

Oggetto
nullità di una donazione,

ricorso contro la sentenza emanata il 16 dicembre 2014 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Con rogito 19 ottobre 2006 C.________ ha donato ai coniugi B.A.________ e
A.A.________ un fondo a Giubiasco comprendente un'abitazione e un giardino,
riservandosi per sé e il suo convivente un diritto di abitazione e facendo
assumere il debito ipotecario di fr. 103'200.-- dalle controparti. Lo stesso
giorno la donante e i donatari hanno firmato una convenzione in cui
quest'ultimi, al punto 2, si sono anche impegnati " in caso di future necessità
finanziarie della signora C.________, e a richiesta di quest'ultima, a gravare
all'occorrenza il fondo ricevuto in donazione con ulteriori pegni immobiliari
per un valore massimo di tali pegni pari a fr. 100'000.-- (centomila) e a
mettere il controvalore finanziario ricevuto a disposizione della signora
C.________ oppure a corrispondere in altro modo, secondo modalità che le parti
concorderanno, l'identico importo di CHF 100'000.-- ". In tale convenzione i
coniugi A.________ si erano pure obbligati a non vendere e a non gravare di
ulteriori pegni il fondo, finché la donante fosse rimasta in vita. Dopo la
morte del suo convivente, padre della donataria, C.________ ha invano domandato
il versamento di fr. 100'000.-- in applicazione dell'appena citata convenzione.

B. 
Con petizione 18 aprile 2012 C.________ ha, per quanto qui interessa, chiesto
in via principale al Pretore del distretto di Bellinzona di condannare
B.A.________ e A.A.________ a versarle fr. 100'000.--, oltre interessi, e fr.
21'985.--, per oneri ipotecari e spese dello stabile da lei sopportati. In via
subordinata ha postulato la revoca della menzionata donazione immobiliare. I
convenuti si sono opposti alla petizione e hanno domandato in via
riconvenzionale che l'attrice sia condannata a consegnar loro una vettura e una
somma di denaro. Con sentenza 13 agosto 2013 il Pretore ha respinto sia la
petizione che l'azione riconvenzionale.

C. 
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha invece, in
parziale accoglimento dell'appello di C.________, dichiarato nulla la donazione
immobiliare e ha condannato i convenuti a restituire all'attrice la proprietà
del fondo. La Corte cantonale ha ritenuto che l'onere di versare alla donante
fr. 100'000.-- era un elemento soggettivo essenziale che avrebbe dovuto
rivestire la forma qualificata dell'atto pubblico e che il vizio di forma
comporta la nullità dell'intero contratto di donazione.

D. 
Con ricorso in materia civile del 28 gennaio 2015 B.A.________ e A.A.________
postulano, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, in via
principale l'annullamento della sentenza impugnata e la reiezione della
petizione. In via subordinata chiedono che l'incarto sia rinviato all'autorità
inferiore per nuova decisione. Lamentano un accertamento arbitrario dei fatti,
perché la Corte cantonale non ha constatato che l'onere di versare fr.
100'000.-- è un mero impegno morale e che le parti non avrebbero stipulato
alcun debito. L'autorità inferiore sarebbe pure incorsa nell'arbitrio per non
aver tenuto conto della condizione sospensiva a cui era sottoposto l'onere.
Contestano poi la necessità di sottoporre tale onere condizionato alla forma
dell'atto pubblico. Affermano che dall'insieme delle circostanze scaturirebbe
che si tratta di un impegno morale condizionato, soggettivamente non
essenziale, che non deve rispettare la forma prevista per la donazione e non
può quindi causarne la nullità.
C.________ propone con risposta 19 febbraio 2015 la reiezione della domanda di
conferimento dell'effetto sospensivo e del ricorso.
La Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso con
decreto del 26 febbraio 2015.

Diritto:

1. 
Interposto tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. c e 100 cpv. 1 LTF combinati)
dalla parte - parzialmente - soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1
lett. a LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso
dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa
civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso supera fr. 30'000.--
(art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF), il ricorso in materia civile è
ricevibile.

2. 
A norma dell'art. 18 cpv. 1 CO, per interpretare un contratto occorre in primo
luogo ricercare la vera e concorde volontà dei contraenti (interpretazione
soggettiva). In assenza di accertamenti a tale riguardo, o se una parte non ha
compreso la volontà dell'altra, si ricerca il senso ch'esse potevano e dovevano
ragionevolmente attribuire alle rispettive dichiarazioni nella situazione
concreta in cui si trovavano (interpretazione oggettiva o secondo il principio
dell'affidamento). L'interpretazione soggettiva è questione di fatto, quella
oggettiva di diritto (DTF 133 III 675 consid. 3.3). Anche la scelta tra i
metodi d'interpretazione soggettivo e oggettivo attiene al diritto. La
decisione spetta al giudice e dipende dall'esito dell'istruttoria. L'art. 18
cpv. 1 CO gli impone di dare la precedenza al metodo soggettivo, a condizione
che vi siano elementi sufficienti per farlo (sentenza 4A_311/2014 del 20
gennaio 2015 consid. 5).

2.1. La Corte cantonale ha dapprima rilevato che non è possibile accertare la
reale e concorde volontà delle parti, non contenendo né il rogito né la
convenzione del 19 ottobre 2006 i motivi degli impegni contenuti in
quest'ultima. Solo la donataria ha spiegato nel suo interrogatorio formale cosa
aveva inteso "per future necessità", mentre l'attrice non si era espressa e il
donatario non era stato sentito.

2.2. Secondo i ricorrenti invece la volontà dei contraenti è emersa
dall'istruttoria e la Corte cantonale avrebbe violato " il diritto federale
sostituendola con la sua interpretazione ", atteso che dalle circostanze
scaturirebbe che al punto 2 della convenzione le parti avrebbero pattuito il
semplice impegno morale, non soggettivamente essenziale, di aiutare la donante
con un importo fino a fr. 100'000.-- in caso di sue future necessità
nell'eventualità di un suo ricovero in casa per anziani e contestuale trasloco
dei donatari nell'abitazione.

2.3. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti la Corte cantonale non ha
violato l'art. 18 cpv. 1 CO procedendo a un'interpretazione oggettiva.
Disponendo unicamente della dichiarazione della donataria sul modo in cui ella
ha interpretato la clausola litigiosa, la Corte cantonale ha ritenuto senza
arbitriodi non avere elementi sufficienti per applicare il metodo soggettivo,
ragione per cui la censura si rivela infondata. Altrettanto vale per
l'argomentazione secondo cui la clausola in discussione non costituirebbe un
onere, ma un mero impegno morale: non esistono elementi agli atti che depongono
per una tale interpretazione della convenzione, atteso segnatamente che
unicamente al punto 3 i donatari " si impegnano moralmente a non vendere il
fondo ricevuto in donazione né a ulteriormente gravarlo con pegni immobiliari,
eccezione fatta per quanto previsto al punto 2., fintanto che è in vita la
signora C.________. " Alla luce del chiaro tenore della clausola, da cui emerge
la facoltà dell'opponente di chiedere ai donatari fr. 100'000.-- in caso di
future necessità finanziarie, i ricorrenti non possono nemmeno essere seguiti
quando ritengono che non sia stato stipulato alcun debito o che lo stesso sia
"contrattualmente indefinito". Del resto anche dall'interrogatorio formale
della ricorrente emerge che questa ha recepito l'esistenza di un obbligo di
pagamento, contestando tuttavia che la condizione delle "future necessità" si
fosse realizzata.

3. 
Da quanto precede discende che a ragione la Corte cantonale si è prevalsa del
principio dell'affidamento. Rimane quindi da verificare se la clausola prevista
al punto 2 della convenzione avrebbe dovuto essere contenuta in un atto
pubblico e le conseguenze di un eventuale vizio di forma. Secondo la
giurisprudenza - sviluppata in particolare in materia di contratti di
compravendita immobiliare - devono figurare nell'atto pubblico i punti
essenziali per il contenuto materiale del contratto; i punti obiettivamente
secondari, ma soggettivamente essenziali soggiacciono a tale requisito di forma
se, per la loro natura, costituiscono un elemento del relativo contratto (DTF
135 III 295 consid. 3.2; 119 II 135 consid. 2a, con rinvio).

3.1. La Corte cantonale ha ritenuto che l'impegno di versare l'importo di fr.
100'000.-- in caso di future necessità finanziarie della donante costituiva un
onere della donazione e un suo punto soggettivamente essenziale, che avrebbe
dovuto rivestire la forma dell'atto pubblico. La convenzione che lo prevede è
stata sottoscritta lo stesso giorno dell'atto di donazione e vi faceva
riferimento. Inoltre, sempre a mente dei Giudici cantonali, l'attrice non
avrebbe regalato il suo fondo a persone con cui non ha vincoli familiari e che
quindi non hanno obblighi di mantenimento nei suoi confronti senza tale
impegno, considerato che con la donazione ella si è privata della possibilità
di ottenere in futuro ulteriore liquidità dall'immobile.

3.2. I ricorrenti affermano che unicamente la ripresa del debito ipotecario,
che è pure stata inserita nel rogito, costituiva un onere dipendente dalla
donazione, mentre la clausola in discussione non poteva essere considerata
soggettivamente essenziale ed era indipendente da questa, ragione per cui essa
non soggiace alla forma dell'atto pubblico.

3.3. Nella fattispecie, la convenzione sottoscritta il medesimo giorno del
rogito appare manifestamente connessa con lo stesso. Gli stessi ricorrenti
riconoscono nel gravame in esame che si trattava in concreto di "una donazione
immobiliare onerosa" da cui la donante ha tratto vantaggi, continuando ad
abitare nella casa di cui essi hanno ripreso il debito ipotecario. Considerato
il diritto di abitazione, il già menzionato trasferimento dell'onere ipotecario
e l'importante somma prevista nella clausola in discussione emerge che
l'opponente non intendeva semplicemente effettuare una liberalità senza
riservarsi alcuna prestazione. Ci si potrebbe invero chiedere se le parti
avessero realmente inteso che la dazione del fondo dovesse avvenire senza
prestazione corrispondente (art. 239 cpv. 1 CO), rispettivamente se le
prestazioni desiderate dalla donante fossero effettivamente accessorie alla
cessione del fondo (DTF 80 II 260 consid. 2). Il quesito può rimanere indeciso
nella fattispecie. Qualora la clausola in discussione fosse stata parte di una
prestazione corrispondente ci si troverebbe di fronte a un contratto di
compravendita o perlomeno a una donazione mista. Il contratto redatto nella
forma dell'atto pubblico sarebbe quindi nullo per vizio di forma, perché il
prezzo ivi indicato non è corretto. Se invece la possibilità di un pagamento di
fr. 100'000.-- è effettivamente un onere di una donazione, la Corte cantonale
non ha violato il diritto federale ritenendo quest'ultima nulla, perché un
elemento soggettivamente essenziale del relativo contratto non ha rispettato la
forma dell'atto pubblico.
Poiché la donazione stipulata fra le parti si rivela nulla per vizio di forma
non occorre esaminare le argomentazioni ricorsuali rivolte contro il - mancato
- realizzarsi della condizione prevista al punto 2 della convenzione.

4. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va
respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68
cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in
solido, i quali rifonderanno all'opponente, sempre con vincolo di solidarietà,
fr. 7'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale
federale.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 18 febbraio 2016

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

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