Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.562/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_562/2015

Sentenza del 9 dicembre 2015

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Klett, Niquille,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.________ S.r.l.,
ricorrenti,

contro

1. C.A.________,
2. D.A.________,
3. E.A.________,
opponenti.

Oggetto
arbitrato internazionale; competenza,

ricorso contro il lodo incidentale emanato il 28 agosto 2015 dall'arbitro
unico.

Fatti:

A. 
Con scrittura del 18 gennaio/6 dicembre 1999 F.A.________ (padre degli altri
firmatari), C.A.________, E.A.________, D.A.________ e A.A.________ hanno
concordato, quali controllori della società B.________ S.r.l., che questa
concede ai 4 fratelli in comodato gratuito gli immobili di Roma di cui è
proprietaria. Nel caso in cui la società fosse stata messa in liquidazione, le
parti si impegnavano a far sì che gli immobili potessero essere trasferiti in
proprietà ai comodatari. La B.________ S.r.l. si era impegnata a dar seguito
all'accordo, qualora almeno tre firmatari lo richiedessero. Infine, al punto 7,
la convenzione prevede che "in caso di controversia sulla interpretazione e/o
esecuzione del presente accordo le parti si obbligano ad affidarne in via
esclusiva la risoluzione alla decisione di un Arbitro unico nella persona del
sig. lic. rer. pol G.________ de bono et aequo".

B. 
C.A.________ e D.A.________ hanno adito l'arbitro unico, perché ritengono che
il predetto accordo vada interpretato nel senso che invece di un comodato sia
riconosciuta un'intestazione fiduciaria degli immobili da parte di B.________
S.r.l. per conto dei singoli beneficiari e chiedono una reintestazione dei
relativi beni. A.A.________ e B.________ S.r.l. hanno eccepito l'inesistenza
della competenza dell'arbitro.
Con lodo del 28 agosto 2015 l'arbitro ha respinto le eccezioni con cui era
stata negata la sua competenza e legittimità. Dopo aver stabilito
l'applicabilità delle norme della LDIP, ha ritenuto inconferente ai fini della
determinazione della sua competenza, l'obiezione secondo cui la legge italiana
dispone che il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sono regolati
dalla legge dello Stato in cui si trovano. Ha poi indicato di essere stato
adito con una domanda riguardante l'interpretazione del menzionato accordo,
questione che la clausola compromissoria esplicitamente gli sottopone. Ha
infine considerato che nemmeno la produzione in fotocopia della scrittura
privata o la pretesa violazione del contraddittorio sono idonee a escludere la
sua competenza.

C. 
A.A.________ e B.________ S.r.l. hanno impugnato, con ricorso del 9 ottobre
2015, il lodo incidentale postulando che questo sia annullato e che sia
dichiarata la mancanza di competenza e legittimità dell'arbitro a esaminare e
decidere le richieste sottopostegli. Affermano che l'arbitro non può ritenersi
legittimato a decidere la controversia, perché essa sarebbe, in base alle
richieste degli attori, diversa dal tenore della scrittura contenente la
clausola compromissoria e perché la giurisdizione italiana non sarebbe
derogabile. Lamentano inoltre che non sono evocati in lite tutti gli eredi di
F.A.________ e che la richiesta formulata nei confronti della B.________ S.r.l.
non proviene da almeno tre sottoscrittori. Sostengono infine che la semplice
fotocopia della scrittura prodotta dagli attori sarebbe irrilevante.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1. 

1.1. L'art. 77 cpv. 1 LTF ammette il ricorso in materia civile contro le
decisioni arbitrali alle condizioni poste dagli art. da 190 a 192 della legge
federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP). Questa
legge è applicabile perché, come risulta pacificamente dal lodo impugnato, la
sede dell'arbitrato è a Lugano e nessuna delle parti, al momento della
stipulazione del patto di arbitrato, aveva domicilio in Svizzera o vi dimorava
abitualmente (art. 176 cpv. 1 LDIP). Sono inoltre applicabili le disposizioni
del capitolo 12 della LDIP, non avendo le parti esplicitamente escluso la loro
applicabilità (art. 176 cpv. 2 LDIP).

1.2. Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una
decisione incidentale dell'arbitro unico sulla competenza che può essere
attaccata con un ricorso in materia civile (sentenza 4A_74/2014 del 28 agosto
2014 consid. 2.2, non pubblicato in DTF 140 III 477). Giusta l'art. 190 cpv. 3
LDIP il lodo può però unicamente essere impugnato per i motivi di ricorso
previsti dall'art. 190 cpv. 2 lett. a e b LDIP e cioè se l'arbitro unico è
stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito
irregolarmente (lett. a), o se il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto,
competente o incompetente (lett. b).
Il Tribunale federale esamina soltanto le censure che il ricorrente propone e
motiva (art. 77 cpv. 3 LTF). La motivazione sottostà alle esigenze dell'art.
106 cpv. 2 LTF, analoghe a quelle che vigevano per il ricorso di diritto
pubblico; sotto questo profilo l'entrata in vigore della LTF nulla ha mutato (
DTF 134 III 186 consid. 5). Il ricorrente deve perciò indicare chiaramente le
norme di diritto che ritiene violate e precisare in cosa consista la violazione
(DTF 128 III 50 consid. 1c).

1.3. Il Tribunale federale esamina le censure concernenti la competenza del
tribunale arbitrale, incluse le questioni pregiudiziali, liberamente dal
profilo del diritto (DTF 140 III 134 consid. 3.1); per contro non controlla gli
accertamenti di fatto contenuti nel lodo, poiché è vincolato dalla fattispecie
constatata dal tribunale arbitrale che non può né completare né rettificare
(art. 77 cpv. 2 combinato con gli art. 97 e 105 cpv. 2 LTF). Solo se vengono
formulate delle censure ammissibili dal profilo dell'art. 190 cpv. 2 LDIP o
possono eccezionalmente essere considerati dei nova, il Tribunale federale può
rivedere gli accertamenti di fatto (DTF 138 III 29 consid. 2.2.1, con rinvii).

2. 
Secondo i ricorrenti l'arbitro non può avere giurisdizione, perché vi osterebbe
l'art. 51 della legge (italiana) 31 maggio 1995 n. 218 secondo cui il possesso,
la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono
regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano. Essi ritengono
inoltre irrilevante e irricevibile la semplice fotocopia della scrittura
privata.
In concreto, come già rettamente indicato dall'arbitro, la citata norma del
diritto italiano si limita a indicare il diritto applicabile, ragione per cui
essa è del tutto inidonea a escludere la competenza arbitrale. Altrettanto vale
per la mancata produzione dell'originale del contratto, atteso che nemmeno i
ricorrenti contestano l'esistenza della clausola arbitrale.

3. 
I ricorrenti lamentano che l'arbitro sarebbe chiamato a risolvere una questione
non prevista dall'accordo, atteso che questo prevede unicamente un comodato e
non una reintestazione fiduciaria come domandato dagli opponenti. Inoltre le
richieste formulate nei confronti della ricorrente B.________ S.r.l. non
sarebbero valide, perché non provenienti da almeno 3 sottoscrittori.
Come indicato nel lodo, in base alla clausola compromissoria, le parti hanno
convenuto di affidare la risoluzione di controversie derivanti
dall'interpretazione e dall'esecuzione del contratto all'arbitro unico. Sapere
se l'accordo fra le parti vada interpretato come ritenuto dagli opponenti e se
le loro richieste sono valide sono questioni che non concernono la competenza
arbitrale, ma attengono al merito della controversia.

4. 
Infine i ricorrenti non possono neppure essere seguiti quando ritengono esclusa
la competenza arbitrale in seguito ad una "eclatante violazione del
contraddittorio", perché non sarebbero stati evocati tutti gli eredi del
defunto firmatario F.A.________ e segnatamente la vedova. Infatti, a
prescindere dalla circostanza che l'esistenza di quest'ultima fra gli eredi non
risulta dagli accertamenti di fatto dell'impugnato lodo, giova rilevare che la
determinazione della legittimazione attiva e passiva non concerne la competenza
(STEFANIE PFISTERER, Commento basilese, 3aed. 2013, n. 36 ad art. 190 LDIP).

5. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va
respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),
mentre non si giustifica assegnare ripetibili agli opponenti che, non essendo
stati invitati a determinarsi, non sono incorsi in spese per la procedura
innanzi al Tribunale federale.

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido.

3. 
Comunicazione alle parti e all'arbitro unico.

Losanna, 9 dicembre 2015

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

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