Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.533/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_533/2015

Sentenza 20 dicembre 2016

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Klett, Niquille,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________AG,
patrocinata dall'avv. Antonio Monti,
ricorrente,

contro

B.________SA,
opponente.

Oggetto
rinuncia unilaterale al tentativo di conciliazione,

ricorso contro la sentenza emanata il 26 agosto 2015 dalla II Camera civile del
Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
C.________, direttore della A.________AG con sede nel principato del
Liechtenstein e titolare della ditta individuale D.________ con sede in
Austria, è entrato in contatto nel 2008 con E.________, rappresentante della
succursale di Massagno della B.________SA, Lussemburgo. A seguito della sua
attività di consulente C.________ ha emesso fatture per complessivi euro
56'591.73 sia per mezzo della A.________AG che della sua ditta individuale.
Poiché tali fatture non sono state pagate, la A.________AG ha escusso sia la
B.________SA che E.________.

B. 
Con petizione 23 febbraio 2012 la A.________AG, a cui la D.________ aveva nel
frattempo ceduto le proprie pretese, ha convenuto in giudizio innanzi al
Pretore del distretto di Lugano la B.________SA, chiedendo la condanna di
quest'ultima al pagamento di euro 56'591.73 e il rigetto dell'opposizione
interposta al relativo precetto esecutivo. Il Pretore ha accolto l'azione con
sentenza 3 settembre 2013.

C. 
In accoglimento dell'appello della B.________SA, la II Camera civile del
Tribunale di appello del Cantone Ticino ha invece, con sentenza 26 agosto 2015,
dichiarato la petizione inammissibile perché, avendo l'attrice avviato la
procedura giudiziaria senza avere proposto una procedura di conciliazione,
manca una valida autorizzazione ad agire ai sensi dell'art. 209 CPC.

D. 
Con ricorso in materia civile del 30 settembre 2015 la A.________AG postula la
riforma della sentenza impugnata nel senso che la petizione sia dichiarata
ricevibile e la causa rinviata all'autorità inferiore per giudizio nel merito e
reiezione dell'appello proposto dalla B.________SA. Afferma che avendo la
convenuta sede all'estero era applicabile l'art. 199 cpv. 2 lett. a CPC,
indipendentemente dall'esistenza di una succursale in Svizzera. A titolo
subordinato sostiene che la sentenza impugnata sarebbe arbitraria anche nei
suoi effetti, atteso che in concreto non potrebbero essere raggiunte le
finalità perseguite dal legislatore con l'adozione dell'art. 197 CPC. La
pronunzia di ultima istanza cantonale sarebbe anche contraria alla buona fede,
al principio della celerità e costituirebbe un formalismo eccessivo.
Con osservazioni 4 novembre 2015 la B.________SA afferma che " il costrutto
logico giuridico del Tribunale di appello non si presta a censure di sorta ".

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia civile è presentato dalla parte soccombente nella sede
cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è
volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità
ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1
LTF) con un valore di lite superiore alla soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF. Il rimedio esperito si rivela pertanto in linea di principio
ammissibile.

2. 
Giusta l'art. 199 cpv. 2 lett. a CPC l'attore può rinunciare unilateralmente
alla procedura di conciliazione in caso di domicilio o sede all'estero del
convenuto. L'art. 5 par. 5 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug; RS 0.275.12) recita che
la persona domiciliata nel territorio vincolato dalla presente convenzione può
essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione,
qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale
davanti al giudice del luogo in cui essa è situata.

2.1. La Corte cantonale ha indicato che, presentando la causa una connotazione
internazionale, il Pretore aveva accertato la sua competenza territoriale
giusta l'art. 5 par. 5 CLug. Con riferimento all'art. 199 cpv. 2 lett. a CPC
essa ha poi rilevato che nel suo Messaggio il Consiglio federale si era
limitato a considerare l'ipotesi contemplatavi un caso da manuale e che il
parlamento ha adottato la norma senza discussione. Il Tribunale di appello ha
tuttavia ritenuto che dal silenzio del legislatore non può essere dedotto che "
non vi sia spazio per un'obbligatorietà della procedura conciliativa se esiste
una succursale svizzera" di un convenuto con sede all'estero. Ha quindi
reputato che le motivazioni addotte dalla dottrina a giustificazione del
diritto dell'attore di scegliere se avviare una procedura di conciliazione in
caso di sede all'estero del convenuto (probabile mancata comparsa all'udienza e
citazione oltreconfine che potrebbe comportare eccessivi ritardi) non valgono
se quest'ultimo ha una succursale in Svizzera e ne ha desunto che, alla luce
della ratio legis dell'art. 199 cpv. 2 lett. a CPC e del suo carattere di
eccezione, l'esigenza generale del tentativo di conciliazione mantiene la sua
ragione di essere. Ha poi aggiunto che l'attrice avrebbe anche potuto agire al
foro ordinario, invece che al foro alternativo dell'art. 5 par. 5 CLug, e ne ha
concluso che, scegliendo quest'ultimo, essa deve anche sottomettersi alla legge
processuale vigente nello Stato in cui si trova tale foro, la quale prevede in
linea di principio una procedura di conciliazione.

2.2. La ricorrente sostiene che l'art. 199 cpv. 2 lett. a CPC non è incompleto
e l'interpretazione data a tale norma dall'autorità inferiore è in chiaro
contrasto con la sua lettera.

2.3. La Corte cantonale pare partire dall'idea che vi sia una lacuna legale per
quanto attiene all'eventualità in cui un convenuto con sede all'estero disponga
di una succursale in Svizzera. Ora, secondo la giurisprudenza sussiste una
lacuna legale propria, da colmare dal giudice, se il legislatore ha omesso di
disciplinare qualcosa che avrebbe dovuto regolamentare e che non può essere
dedotto né dal tenore della legge né dalla sua interpretazione (DTF 140 III 636
consid. 2.1, con rinvii). Ciò non si verifica nella fattispecie, poiché la
legge regola esplicitamente, per quanto attiene all'esigenza di una procedura
di conciliazione, il caso di un convenuto con domicilio o sede all'estero.
La chiara lettera della norma in discussione non può nemmeno essere
interpretata nel senso della sentenza impugnata. Dal fatto che l'art. 5 par. 5
CLug, come per altro anche l'art. 12 CPC, conceda all'attore un foro nel luogo
in cui si trova una succursale del convenuto, non va dedotto che questa assuma
il ruolo di convenuta. Per costante giurisprudenza una succursale non ha
infatti personalità giuridica e non ha quindi nemmeno la capacità di essere
parte (DTF 120 III 11 consid. 1a; sentenze 4P.146/2005 del 10 ottobre 2005
consid. 5.2.2, in RtiD 2006 II pag. 669, e 4A_422/2011 del 3 gennaio 2012
consid. 2.3.1). Con riferimento agli altri motivi addotti dalla Corte cantonale
basta rilevare che il legislatore non ha limitato la possibilità della rinuncia
unilaterale alla procedura di conciliazione ai casi in cui la sede o il
domicilio all'estero del convenuto comporterebbe probabilmente la sua assenza
dall'udienza o avrebbe per conseguenza ritardi nella sua citazione. Giova
infine aggiungere, come peraltro pure indicato nella sentenza impugnata, che
l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 199 cpv. 2 lett. a CPC nel caso qui
in esame non viene proposta dalla dottrina né trova riscontro nei lavori
legislativi. Ne segue che la Corte cantonale ha violato il diritto federale,
dichiarando inammissibile la petizione perché l'attrice l'ha incoata senza
disporre di un'autorizzazione ad agire nel senso dell'art. 209 CPC rilasciata
dall'autorità di conciliazione. Così stando le cose non occorre esaminare le
censure sollevate dalla ricorrente a titolo subordinato.

3. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela fondato e come tale va
accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità
inferiore per nuovo esame dell'appello. Le spese giudiziarie e le ripetibili
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata
all'autorità inferiore per nuova decisione.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dell'opponente, che
rifonderà alla ricorrente fr. 3'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura
innanzi al Tribunale federale.

3. 
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 20 dicembre 2016

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

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