Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.477/2015
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_477/2015

Sentenza del 24 settembre 2015

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Stefano Peduzzi,
ricorrente,

contro

Fondazione B.________,
patrocinata dall'avv. Giovanni Poma,
opponente.

Oggetto
gratuito patrocinio,

ricorso contro la decisione emanata il 7 luglio 2015
dalla Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Considerando:
che con sentenza 29 settembre 2014 il Pretore del distretto di Lugano ha
respinto la petizione presentata da A.________ nei confronti della Fondazione
B.________ volta ad ottenere fr. 54'893.10 a titolo di rimunerazione
dell'attività lavorativa;
che il 3 novembre 2014 l'attrice ha attaccato il giudizio pretorile, chiedendo
alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino di accogliere
la petizione;
che con decisione 16 gennaio 2015, rimasta inimpugnata, la Corte cantonale ha
respinto una domanda di gratuito patrocinio presentata dall'attrice;
che la convenuta ha chiesto con istanza 21 gennaio 2015 la prestazione di una
cauzione per le spese ripetibili, l'attrice essendo rientrata in Marocco dove è
domiciliata;
che con decisione 5 maggio 2015 il Vicepresidente della Camera adita ha accolto
l'istanza e ha fissato in fr. 2'500.-- la cauzione da versare entro il 30
giugno 2015 in favore della convenuta;
che il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, con sentenza 15 giugno
2015, il ricorso presentato dall'attrice contro tale decisione;
che con decisione del 7 luglio 2015 la Presidente della Corte cantonale ha
respinto la - nuova - domanda di gratuito patrocinio inoltrata dall'attrice il
30 giugno 2015, perché essa non poggia su una modifica delle circostanze già
considerate nella decisione del 16 gennaio 2015 né presenta novità;
che A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso del 14 settembre
2015 con cui postula l'annullamento della predetta decisione, la concessione
del gratuito patrocinio con la revoca dell'obbligo di versare una cauzione in
sede di appello e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria
nella procedura federale;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in
modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF
140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il
diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la
violazione di diritti fondamentali e costituzionali soltanto se il ricorrente
ha sollevato e motivato tale censura;
che tale requisito non è soddisfatto nella fattispecie;
che infatti la ricorrente si limita ad invocare gli art. 6 CEDU e 29 Cost. e ad
asseverare, in larga misura in maniera apodittica, l'esistenza dei presupposti
per concedere il gratuito patrocinio come se la relativa richiesta fosse stata
sottoposta per la prima volta alla Corte cantonale;
che essa omette invece completamente di confrontarsi con le - pertinenti (v.
sentenza 4A_410/2013 del 5 dicembre 2013 consid. 3.2) - considerazioni della
decisione impugnata secondo cui non sono adempiute le condizioni per un riesame
della decisione negativa sulla prima domanda di gratuito patrocinio;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si
rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella
procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la sede
federale dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole
del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dall'eventuale
indigenza della ricorrente;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

 per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Presidente della II Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 settembre 2015

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben