Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.462/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_462/2015

Sentenza del 12 gennaio 2016

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Niquille, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Nadir Guglielmoni,
ricorrente,

contro

B.________SA,
patrocinata dall'avv. Yves Flückiger,
opponente.

Oggetto
contratto d'assicurazione,

ricorso contro la sentenza emanata il 21 luglio 2015
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
La sera del 9 novembre 2006 l'apicoltore A.________ accese una stufa elettrica
all'interno di un capannone a X.________ per accelerare il processo di
smielatura e la lasciò incustodita; durante la notte si sviluppò un incendio.
Con decreto d'accusa del 23 luglio 2007, cresciuto in giudicato, A.________ fu
condannato per incendio colposo.
I danni subiti da terzi furono risarciti dai rispettivi assicuratori: la
C.________, la D.________e la E.________. Tra agosto 2008 e luglio 2009 queste
compagnie fecero valere pretese di regresso contro l'apicoltore.

B. 
A.________ è socio della Società F.________, la quale è titolare di una polizza
di "Assicurazione responsabilità civile Società e club" presso la B.________SA.
Il 21 dicembre 2009 egli ha avviato una causa civile contro questo assicuratore
davanti al Pretore di Lugano, chiedendo che fosse accertato l'obbligo di
garantire la copertura assicurativa per i danni consecutivi all'incendio,
ovvero di prendersi carico delle pretese di regresso di fr. 174'415.-- della
C.________, fr. 28'000.-- della D.________ e fr. 245'438.15 della E.________;
quest'ultimo importo è stato aumentato a fr. 258'899.15 in sede conclusiva. La
convenuta ha eccepito l'improponibilità dell'azione di accertamento e la
carenza di legittimazione attiva e ha contestato l'azione nel merito.
L'azione è stata respinta dal Pretore aggiunto di Lugano l'8 novembre 2013 e
con sentenza del 21 luglio 2015 la II Camera civile del Tribunale di appello
ticinese ha respinto anche l'appellazione dell'attore.

C. 
A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile
del 14 settembre 2015. Chiede l'annullamento del giudizio cantonale e ripropone
le domande formulate in prima istanza.
L'opponente risponde di respingere il ricorso "in ordine e nel merito".
L'autorità cantonale non si è pronunciata.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia civile, presentato dalla parte soccombente nella
procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), tempestivo (art. 46 cpv. 1
lett. b e 100 cpv. 1 LTF) e volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF)
emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in
una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr.
30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), è ammissibile.

2. 
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1
LTF). Tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42
cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera tuttavia solo gli argomenti proposti
nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1). Il
ricorrente deve spiegare i motivi per i quali l'atto impugnato lede a suo
parere il diritto e deve perciò confrontarsi almeno brevemente con la
motivazione (DTF 134 II 244 consid. 2.1).
In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF). Può scostarsene o completarlo solo se è stato effettua to in violazione
del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art.
105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata
può essere censurato alle stesse condizioni. Se rimprovera all'autorità
cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che significa
arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.2) -
il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige
l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5 pag. 314; 134 II 244 consid.
2.2); deve inoltre dimostrare che l'eliminazione dell'asserito vizio può
influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

3. 
Alla base della controversia sta la clausola seguente della polizza
assicurativa, intitolata Estensione della copertura :
La copertura si estende a tutti i membri della Società F.________ per le
pretese di terzi avanzate contro di loro, in qualità di proprietari di colonie
d'api.
Viene pure coperto l'eventuale danno causato dal prodotto stesso: miele,
propoli, polline, cera, pappa reale. 

3.1. La Corte cantonale ha interpretato questa clausola secondo il principio
dell'affidamento, poiché ha ritenuto che la reale e comune volontà delle parti
non potesse essere determinata o divergesse. La ricorrente ravvisa in ciò una
violazione dell'art. 18 CO, che dà la precedenza all'interpretazione
soggettiva; a suo dire la reale e concorde volontà delle parti era facilmente
determinabile "a fronte delle emergenze processuali". L'opponente obietta che
questa allegazione è nuova.

3.2. A norma dell'art. 18 cpv. 1 CO, per interpretare un contratto occorre in
primo luogo ricercare la vera e concorde volontà dei contraenti
(interpretazione soggettiva). In assenza di accertamenti a tale riguardo, o se
una parte non ha compreso la volontà dell'altra, si ricerca il senso ch'esse
potevano e dovevano ragionevolmente attribuire alle rispettive dichiarazioni
nella situazione concreta in cui si trovavano (interpretazione oggettiva o
secondo il principio dell'affidamento). L'interpretazione soggettiva è
questione di fatto, quella oggettiva di diritto (DTF 133 III 675 consid. 3.3;
per le particolarità riguardanti l'interpretazione dei contratti
d'assicurazione si veda la recente sentenza 4A_48/2015 del 29 aprile 2015
consid. 2.1, con i rinvii).
Anche la scelta tra i metodi d'interpretazione soggettivo e oggettivo attiene
al diritto. La decisione spetta al giudice e dipende dall'esito dell'i
struttoria. L'art. 18 cpv. 1 CO gli impone di dare la precedenza al metodo
soggettivo, a condizione che vi siano elementi sufficienti per farlo (sentenza
4A_311/2014 del 20 gennaio 2015 consid. 5).

3.3. La censura di violazione del principio della priorità dell'interpretazione
soggettiva potrebbe di per sé essere esaminata anche se proposta per la prima
volta davanti al Tribunale federale, trattandosi come detto di una questione di
diritto. Difettano tuttavia i presupposti di fatto per effettuare tale esame.
Già il Pretore aggiunto aveva in effetti costatato l'impossibilità di
determinare la volontà vera e concorde dei contraenti e aveva di conseguenza
anch'egli fatto ricorso alla teoria dell'affidamento. Con l'appello l'attore
non aveva contestato tale accertamento di fatto negativo; aveva solo
rimproverato al primo giudice di avere violato il principio dell'affidamento,
valutando erroneamente il senso letterale della clausola contrattuale e diverse
circostanze di fatto a suo dire determinanti.

Nuova e improponibile in forza dell'art. 99 cpv. 1 LTF è pertanto l'allegazione
di fatto secondo la quale la volontà comune delle parti sareb be accertabile.Ne
viene che la prima censura è inammissibile, anche se per motivi un poco diversi
da quello suggerito dall'opponente.

4. 
Nell'applicazione del metodo d'interpretazione oggettivo la Corte ticinese ha
in primo luogo escluso che il significato letterale della clausola controversa
possa includere la copertura assicurativa dell'attività dell'apicoltore, come
preteso dall'attore. Ha evidenziato che la prima frase pone l'accento sullo
statuto del proprietario di colonie d'api, mentre l'attore non ha agito in tale
qualità; ha causato negligentemente un incendio. I giudici cantonali hanno
aggiunto che la seconda frase, che estende la copertura assicurativa ai danni
causati dal prodotto, ovvero all'ultima fase dell'attività dell'apicoltore,
sarebbe inutile se tale attività fosse già di per sé assicurata.

4.1. Il ricorrente ritiene questa interpretazione lesiva degli art. 1 e 18 CO.
Spiega che il significato letterale della clausola in questione è "esplicito e
univoco". È assicurato "l'insieme delle attività svolte dall'apicoltore",
quindi anche la fase di produzione del miele, poiché dal profilo letterale il
proprietario di una colonia di api è "per definizione" un apicoltore, colui che
esercita l'apicoltura allevando l'ape domestica per produrre miele. A suo
parere sarebbe quindi arbitrario "interpretare in modo meramente letterale la
clausola litigiosa"e disgiungere l'attività di smielatura dallo statuto di
proprietario di api.
In connessione con questi argomenti il ricorrente fa valere anche una
violazione dell'art. 8 CC, poiché la sentenza impugnata gli farebbe
erroneamente carico di dimostrare che l'attività di smielatura rientri nel cam
po di applicazione del contratto, mentre toccherebbe semmai all'assicuratore
provare il contrario.

4.2. La polizza copre le pretese di terzi contro i membri della Società
F.________ " in qualità di proprietari di colonie d'api". Il significato
letterale di questa espressione è chiaro; è assicurata la responsabilità civile
del proprietario di api (il Pretore aggiunto ha richiamato la responsabilità
del detentore di animali secondo l'art. 56 CO). Che il proprietario delle api
(o detentore) sia sovente (ma non necessariamente) anche apicoltore e
produttore di miele (non sempre è così, del resto) è irrilevante, poiché si
tratta comunque di attività e ambiti diversi, come ha osservato giustamente la
Corte ticinese. Il testo della prima frase della clausola contrattuale ne
menziona solo uno; non fa affatto riferimento né all'esercizio dell'apicoltura
né alla produzione di miele. Non lo fa nemmeno la seconda frase, che estende la
copertura assicurativa al " danno causato dal prodotto stesso: miele, propoli,
polline, cera, pappa reale". Un conto sono i danni che possono causare questi
prodotti, ad esempio il miele avariato; altra cosa sono quelli che potrebbero
subire terzi durante le varie fasi della lavorazione. Nulla, nel testo,
permette di includere quest'ultimi; oltretutto se all'origine vi è un incendio
colposo.

4.3. Ne viene che gli argomenti del ricorrente concernenti il significato
letterale del contratto sono infondati. Il richiamo alla ripartizione
dell'onere della prova secondo l'art. 8 CC è fuori tema, in questo contesto. La
Corte cantonale non ha imposto prove a nessuno; ha solo esaminato la clausola
litigiosa e ne ha stabilito il significato letterale.

5. 
Chiarito il senso letterale, la Corte d'appello ha valutato numerose
circostanze che, secondo la tesi dell'attore, avrebbero dovuto indurla a
scostarsene: lo scopo statutario della Società F.________ e la denominazione
della polizza assicurativa, la testimonianza di G.________, dipendente della
convenuta, le obiezioni della convenuta prima dell'avvio della causa, le
difficoltà che comporterebbe la definizione del rischio del solo proprietario
di api, la conoscenza da parte dell'assicuratore dell'obbligo regolamentare
della Società F.________ di assicurare la responsabilità civile dei membri, il
contenuto dei contratti assicurativi precedenti, la corrispondenza e le
annotazioni interne della convenuta.
L'attore riprende tutti questi aspetti nel capitolo 3 del ricorso, nel quale
espone in entrata la censura di violazione della regola di preminenza
dell'interpretazione soggettiva, trattata sopra. Non è chiaro se gli ar gomenti
che sviluppa debbano valere, in subordine, anche nell'ambito
dell'interpretazione oggettiva. Poco importa, poiché sono in ogni caso
inammissibili.

5.1. S'è detto che l'interpretazione di un contratto secondo il metodo
oggettivo è questione di diritto (consid. 3.2). Tuttavia, gli accertamenti
delle autorità cantonali riguardanti ciò che le parti hanno voluto o saputo e
le circostanze che hanno preceduto o accompagnato la stipulazione del
contratto, sui quali deve fondarsi il ragionamento oggettivo, sono di principio
vincolanti per il Tribunale federale, perché attengono ai fatti (DTF 138 III
411 consid. 3.4 pag. 414). Le censure rivolte contro questi aspetti sottostanno
perciò alle regole concernenti la motivazione della contestazione dei fatti
(consid. 2).
Il ricorrente non rispetta tali regole. Egli riprende uno solo degli
accertamenti della sentenza impugnata (e del Pretore aggiunto) - quello secondo
cui all'opponente non era noto l'obbligo statutario della Società F.________ di
assicurare i soci per la responsabilità civile derivante dall'esercizio
dell'apicoltura - epartendo da quello, per contestarlo, vi contrappone
indistintamente tutte le proprie valutazioni concernenti i predetti elementi di
giudizio considerati dall'autorità cantonale. Lo fa elencando e commentando
deposizioni e documenti a ruota libera, senza premurarsi di dimostrare
l'arbitrio né di confrontarsi nel dettaglio con le considerazioni della
sentenza cantonale, che ha menzionato e valutato puntualmente tutte le prove
delle quali l'attore si è prevalso. Questo modo di procedere, come detto, non è
ammissibile.

5.2. Più mirata sembrerebbe la critica riguardante una comunicazione interna
del 21 ottobre 2009 di G.________, il quale aveva scritto che "esiste già una
polizza presso la nostra Società per questo tipo di rischio", ossia per i
membri della Società F.________ nella "loro attività di apicoltori"; il
dipendente dell'opponente avrebbe confermato anche come testimone che tale
rischio sarebbe coperto. Il ricorrente asserisce che l'avere ignorato questi
atti di causa costituisce accertamento manifestamente inesatto e arbitrario,
lesivo dell'art. 9 Cost.
Anche a tale riguardo, tuttavia, il ricorrente non si cura delle argo
mentazioni dei giudici ticinesi, che hanno contestualizzato il messaggio citato
con riferimento ad altri scritti ed escluso inoltre per motivi cronologici
ch'esso potesse riferirsi alla polizza litigiosa, stipulata nel 2004. Quanto
alle dichiarazioni fatte in causa da G.________, basti osservare che, nel
considerando riguardante in modo specifico la sua deposizione, la Corte
d'appello ha ricordato come il teste abbia escluso in modo esplicito che
l'assicurazione coprisse il "danno causato da chi stava lavorando il prodotto".
Esprimendosi su tale passaggio il ricorrente definisce la deposizione "equivoca
e incompleta", critica che non sostanzia per nulla l'arbitrio.

6. 
Il ricorrente invoca invano anche la violazione del principio  in dubio contra
stipulatorem. Si tratta di un criterio interpretativo sussidiario - la
cosiddetta  Unklarheitsregel - che entra in considerazione soltanto se
rimangono dei dubbi dopo l'applicazione delle regole usuali
dell'interpretazione oggettiva (DTF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 pag. 69; si veda
anche la sentenza 4A_311/2014 del 20 gennaio 2015 consid. 5). Nei considerandi
che precedono s'è visto d'un canto che il senso letterale del contratto è
chiaro, dall'altro che non vi sono motivi che impongano di scostarsene, essendo
inammissibili le critiche che il ricorrente propone a tale riguardo. Non
rimangono perciò dubbi che possano giustificare il ricorso alla regola
sussidiaria in parola.

7. 
In conclusione il ricorso, per quanto ammissibile, è infondato. Le spese
giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 8'000.-- sono poste a carico del ricorrente, il
quale rifonderà all'opponente fr. 9'000.-- a titolo di ripetibili per la
procedura innanzi al Tribunale federale.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 gennaio 2016

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

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