Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.399/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_399/2015

Sentenza del 23 settembre 2016

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Klett, Niquille,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________SA,
patrocinata dagli avv.ti Marco Armati e Luca Binzoni,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Marco Alberto Guidicelli,
opponente.

Oggetto
contratto d'assicurazione; reticenza,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 giugno 2015 dalla II Camera civile del
Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Nel 1990 B.________ ha concluso con la A.________SA una prima polizza, poi
rinegoziata il 18 febbraio 2003, che prevede l'erogazione di un capitale di fr.
260'000.-- in caso di vita al 1° giugno 2026 o in caso di decesso prima di
questa data. Nell'evenienza di un'incapacità di guadagno tale polizza e quella
ulteriormente stipulata il 16 settembre 2003 prevedono l'erogazione di una
rendita annua di fr. 24'000.-- fino al 1° giugno 2026 la prima e fino al 31
dicembre 2026 la seconda con contestuale liberazione dal pagamento dei premi.
Dopo essere stato inabile al lavoro per alcuni mesi nel 2006, B.________ è
stato nuovamente dichiarato inabile al lavoro il 19 gennaio 2007 per stati
d'ansia, ipertensione e depressione che persistono tutt'ora e a partire dal 1°
novembre 2007 gli è stata riconosciuta una rendita d'invalidità intera. La
A.________SA ha erogato le prestazioni contrattuali fino alla perizia espletata
dal suo medico fiduciario, il quale ha segnalato un precedente depressivo
risalente agli anni novanta che non è stato menzionato nelle dichiarazioni
sullo stato di salute compilate per la conclusione delle polizze. La compagnia
di assicurazione ha quindi invocato una reticenza giusta l'art. 6 vLCA e ha
rescisso i due contratti assicurativi con lettere datate 8 rispettivamente 18
gennaio 2008.

B. 
Il 27 giugno 2014 il Pretore del distretto di Lugano ha accolto la petizione
inoltrata da B.________ e ha condannato la A.________SA a versare all'attore
due rendite annue di fr. 24'000.-- dal 19 maggio 2008 fino alla cessazione
dell'incapacità di guadagno, la prima però non oltre il 1° giugno 2026, la
seconda non oltre il 30 dicembre 2026, con la liberazione dal pagamento dei
premi assicurativi a partire dal 1° marzo 2006.

C. 
Con sentenza 11 giugno 2015 la II Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato dalla A.________SA e ha
confermato il giudizio pretorile. Dopo aver premesso che alla fattispecie sono
applicabili gli art. 4 e 6 LCA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2005,
la Corte cantonale ha negato una reticenza da parte dell'assicurato, perché
questi non ha sofferto di una patologia depressiva negli anni novanta. Ha
aggiunto, a titolo abbondanziale, che le dichiarazioni di recesso erano
intempestive e che quindi anche per questo motivo i contratti di assicurazione
sono rimasti in vigore.

D. 
Con ricorso in materia civile del 18 agosto 2015 la A.________SA postula,
previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la riforma della
sentenza di appello nel senso che la petizione sia respinta con contestuale
conferma della validità del recesso dalle due polizze assicurative. Narrati e
completati i fatti, ribadisce l'esistenza di una reticenza da parte
dell'assicurato e afferma che le disdette sarebbero state tempestive.
B.________ propone, con risposta 9 settembre 2015, di respingere il ricorso.
Le parti hanno spontaneamente proceduto a un secondo scambio di scritti.
La Presidente della Corte adita ha, con decreto del 9 ottobre 2015, conferito
effetto sospensivo al ricorso.

Diritto:

1. 
Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76
cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. b combinato con l'art.
100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su
ricorso dall'autorità giudiziaria ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in
una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr.
30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo esso è pertanto
ammissibile.

2. 
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni
concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle
riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in
prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali
(DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può
unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità
inferiore se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente
inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2;
135 III 397 consid. 1.5). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere
determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve
sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2
LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in modo
chiaro e circostanziato in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (
DTF 140 III 16 consid.1.3.1 con rinvii). Se vuole completare la fattispecie
deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già
presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i
relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86
consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative
a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in
considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1).
La motivazione dev'essere contenuta nell'atto presentato entro il termine di
ricorso: il ricorrente non può completare o migliorare la sua impugnativa con
la replica (sentenza 4A_86/2013 del 1° luglio 2013 consid. 1.2.2, non
pubblicato in DTF 139 III 345; DTF 135 I 19 consid. 2.2).

3. 
L'art. 6 LCA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2005, recita che se alla
conclusione del contratto chi era tenuto a fare la dichiarazione ha dichiarato
inesattamente, o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere,
l'assicuratore non è vincolato al contratto purché ne sia receduto entro
quattro settimane da quando ebbe cognizione della reticenza.

3.1. I Giudici di appello non hanno solo negato l'esistenza di una reticenza,
ma hanno pure ritenuto che le dichiarazioni di recesso non erano tempestive.
Riprendendo la sentenza di primo grado hanno indicato che la convenuta ha
ricevuto il rapporto del medico fiduciario da cui ha dedotto la reticenza il 13
dicembre 2007, ma che essa non ha provato di aver fatto pervenire
all'assicurato entro il termine di 4 settimane (e cioè entro l'11 gennaio 2008)
le dichiarazioni di recesso. L'assicuratore, a cui incombeva la prova
dell'avvenuto recesso prima dello scadere del predetto termine perentorio, non
ha infatti né dimostrato la spedizione per plico raccomandato delle relative
dichiarazioni né la loro ricezione da parte dell'assicurato entro l'11 gennaio
2008.

3.2. La ricorrente sostiene che "sulla scorta delle risultanze istruttorie" le
considerazioni della sentenza impugnata attinenti all'intempestività delle
disdette sarebbero arbitrarie. Afferma che qualora gli scritti non fossero
giunti all'assicurato in tempo utile questi, di professione avvocato, avrebbe
sollevato tale eccezione già con la lettera del 18 gennaio 2008. Ritiene
inoltre, che la tempestività delle disdette in discussione sarebbe anche
confermata dal fatto che le autorità inferiori non si siano limitate all'esame
di tale questione, ma si sono pure chinate sulla reticenza.

3.3. In concreto la ricorrente non contesta la data entro cui è scaduto il
termine per recedere dal contratto né nega di essere gravata dall'onere della
prova. Essa non formula nemmeno una censura, che soddisfa i requisiti di
motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, contro le constatazioni contenute nella
sentenza impugnata, quando rimprovera alla Corte cantonale di non aver dedotto
la tempestività della notifica dall'assenza di una reazione immediata
dell'assicurato o dalla trattazione degli argomenti presentati a sostegno della
pretesa reticenza. Non soccorre la ricorrente nemmeno l'asserzione secondo cui,
in assenza "di una vera contestazione", bastava la produzione delle due
dichiarazioni di recesso unitamente alla deposizione di una propria dipendente.
Sollevata unicamente con la replica, tale argomentazione è infatti tardiva e si
rivela quindi pure di primo acchito inammissibile.

4. 
L'assenza di una qualsiasi ammissibile censura contro la motivazione
abbondanziale della sentenza impugnata, con cui la Corte cantonale ha ritenuto
che i contratti di assicurazione rimangono pure in vigore perché non è stato
provato alcun tempestivo recesso, comporta l'inammissibilità dell'intero
ricorso. Infatti, qualora una sentenza - o parte di essa - si fondi su più
motivazioni alternative ed indipendenti, occorre contestarle tutte con le
censure appropriate, sotto pena d'inammissibilità (DTF 138 III 728 consid. 3.4;
138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3; cfr. anche DTF 115 II 300
consid. 2b). Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
II ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 10'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che
rifonderà all'opponente fr. 12'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura
innanzi al Tribunale federale.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 23 settembre 2016

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

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