Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.374/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_374/2015

Sentenza del 13 agosto 2015

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Klett, Giudice presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.B.________,
patrocinata dall'avv. Carlo Borradori,
opponente.

Oggetto
azione di rivendicazione; risarcimento danni,

ricorso contro la sentenza emanata il 16 giugno 2015 dalla I Camera civile del
Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Considerando:
che all'incanto del 4 dicembre 2013 C.B.________ si è aggiudicato due fondi di
proprietà di A.________;
che il 5 giugno 2014 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno
Campagna ha accolto l'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti
inoltrata da C.B.________ e ha ordinato a A.________ di consegnare subito al
nuovo proprietario i predetti fondi;
che con sentenza 16 giugno 2015, dopo aver preso atto della donazione dei due
fondi a B.B.________, subentrata in causa al marito C.B.________, la I Camera
civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto in quanto
ammissibile l'appello presentato da A.________ e ha confermato il giudizio di
primo grado;
che con ricorso 15 luglio 2015 A.________ invoca gli articoli 2 CC, 28 e 41 CO
e chiede "pure un risarcimento (indennizzo) di fr. 70'000.--";
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF i ricorsi al Tribunale federale devono
contenere le conclusioni e i motivi e che in quest'ultimi occorre spiegare, in
modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF
140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il
diritto (art. 42 cpv. 2 LTF);
che tale requisito non è soddisfatto nella fattispecie, la ricorrente
limitandosi a menzionare i suddetti articoli del diritto civile e a postulare
un risarcimento danni, senza però prendere in alcun modo posizione sulla
sentenza cantonale;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si
rivela inammissibile e va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita
nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

 per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 13 agosto 2015

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

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