I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.374/2015
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 4A_374/2015 Sentenza del 13 agosto 2015 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Klett, Giudice presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.B.________, patrocinata dall'avv. Carlo Borradori, opponente. Oggetto azione di rivendicazione; risarcimento danni, ricorso contro la sentenza emanata il 16 giugno 2015 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che all'incanto del 4 dicembre 2013 C.B.________ si è aggiudicato due fondi di proprietà di A.________; che il 5 giugno 2014 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha accolto l'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti inoltrata da C.B.________ e ha ordinato a A.________ di consegnare subito al nuovo proprietario i predetti fondi; che con sentenza 16 giugno 2015, dopo aver preso atto della donazione dei due fondi a B.B.________, subentrata in causa al marito C.B.________, la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto in quanto ammissibile l'appello presentato da A.________ e ha confermato il giudizio di primo grado; che con ricorso 15 luglio 2015 A.________ invoca gli articoli 2 CC, 28 e 41 CO e chiede "pure un risarcimento (indennizzo) di fr. 70'000.--"; che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF i ricorsi al Tribunale federale devono contenere le conclusioni e i motivi e che in quest'ultimi occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF); che tale requisito non è soddisfatto nella fattispecie, la ricorrente limitandosi a menzionare i suddetti articoli del diritto civile e a postulare un risarcimento danni, senza però prendere in alcun modo posizione sulla sentenza cantonale; che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 13 agosto 2015 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Klett Il Cancelliere: Piatti Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben