Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.345/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_345/2015

Sentenza del 7 luglio 2015

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
entrambi patrocinati dall'avv. dott. Tuto Rossi,
ricorrenti,

contro

C.________,
patrocinato dallo studio legale Ferrari Partner,
opponente.

Oggetto
anticipo spese giudiziarie,

ricorso contro la sentenza emanata il 29 maggio 2015 dalla III Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che C.________ ha incoato innanzi al Pretore del distretto di Lugano una causa
con cui ha chiesto di ordinare a A.________ e B.________ di restituirgli un
dipinto (con la relativa documentazione accompagnatoria e l'indicazione del
luogo di deposito), di accertare l'inesistenza del credito di euro 4'000'000.--
vantato dai convenuti e di condannare il primo convenuto a pagare un
risarcimento danni di fr. 70'000.--;
che il 27 aprile 2015 il Pretore del distretto di Lugano ha valutato
provvisoriamente il valore di lite in fr. 1'000'000.-- e ha invitato l'attore a
versare fr. 5'000.-- quale anticipo per le spese giudiziarie;
che con sentenza 29 maggio 2015 la III Camera civile del Tribunale di appello
del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dai
convenuti contro il predetto decreto pretorile;
che con ricorso del 25 giugno 2015 A.________ e B.________ postulano, previo
conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la riforma della sentenza
dell'ultima istanza cantonale nel senso di fissare l'anticipo spese a carico
dell'attore fra fr. 300'000.-- e 800'000.--;
che secondo i ricorrenti il valore di lite della causa non ammonterebbe a fr.
1'000'000.--, ma a fr. 160'000'000.--;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la decisione impugnata,
non terminando la procedura iniziata innanzi al Pretore, non è finale ma
incidentale;
che giusta l'art. 93 cpv. 1 LTF una decisione incidentale può unicamente essere
immediatamente impugnata al Tribunale federale se può causare un pregiudizio
irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe
immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura
probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b);
che quest'ultima ipotesi non entra manifestamente in linea di conto nella
fattispecie non potendo, anche in caso di accoglimento del ricorso, essere
pronunciata una decisione finale;
che il pregiudizio irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF
dev'essere di natura giuridica, e cioè non deve poter essere eliminato
(completamente) con una futura decisione favorevole al ricorrente, mentre non
costituisce un danno irreparabile di natura giuridica un mero inconveniente
fattuale quale un allungamento della procedura o un aumento dei suoi costi (DTF
138 III 190 consid. 6, con rinvii);
che pertanto il "grande dispendio di tempo, d'energie ed economico" lamentato
dai ricorrenti è del tutto inidoneo a sostanziare l'esistenza di un pregiudizio
irreparabile di natura giuridica;
che a tal fine non è di maggior pregio l'argomento attinente alla - pretesa -
impossibilità di ottenere corrette ripetibili in ragione del valore di lite
indicato dal giudice di prime cure e ritenuto troppo basso;
che infatti non è ravvisabile né i ricorrenti spiegano per quale motivo,
qualora dovessero alla fine della causa ricevere un importo a titolo di
ripetibili inferiore a quello a cui ritengono di avere diritto in base al
valore di lite correttamente determinato, essi non potrebbero aggravarsi contro
tale decisione con un ricorso diretto contro la sentenza finale;
che il ricorso si rivela pertanto manifestamente inammissibile già per questo
motivo e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura
semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che con l'evasione del gravame la richiesta di conferimento dell'effetto
sospensivo è divenuta caduca;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno sostenute dai
ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF);

 per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti in
solido.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 7 luglio 2015

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

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