Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.315/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_315/2015

Sentenza del 16 luglio 2015

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente.

Oggetto
istanza di reintegra; misure cautelari,

ricorso contro la sentenza emanata il 27 aprile 2015
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 
Il 15 novembre 2012 il Pretore del distretto di Lugano ha ordinato all'avv.
A.________ di mettere a libera disposizione di C.________ i locali da lei
occupati in uno specificato appartamento a Lugano e adibiti a studio legale.
Per evitare lo sfratto, A.________ ha adito senza successo sia il Tribunale di
appello del Cantone Ticino che il Tribunale federale. Lo sgombero forzato è
avvenuto il 3 e il 4 dicembre 2014 con l'intervento di due agenti della polizia
comunale.

2. 
Il 31 dicembre 2014 A.________ ha inoltrato al Pretore del distretto di Lugano
un'"Istanza di provvedimenti d'urgenza - istanza di reintegra" nei confronti
dell'avv. B.________, patrocinatore di C.________, affinché lo studio legale le
fosse restituito e messo nello stato in cui l'aveva lasciato il 2 dicembre
2014. Con decreto cautelare 17 marzo 2015 il Pretore ha dichiarato l'istanza
irricevibile, subordinatamente l'ha respinta e ha inflitto all'istante una
multa disciplinare di fr. 1000.--.

3. 
La I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, con
sentenza 27 aprile 2015, l'appello inoltrato da A.________ contro il predetto
decreto pretorile. Dopo aver osservato che la decisione di primo grado è un
decreto cautelare emesso prima che l'istante promuovesse causa, la Corte
cantonale lo ha ritenuto sufficientemente motivato e ha indicato che " la
legittimazione a procedere di un rappresentante non può più essere revocata in
dubbio una volta terminata la causa " (di sfratto). Per quanto attiene alla
multa ha infine rilevato che l'insorgente non si è confrontata con la
motivazione del primo giudice secondo cui essa ha "offeso gravemente le
convenienze processuali usando toni da vituperio ".

4. 
A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile
dell'11 giugno 2015 con cui postula l'accoglimento del rimedio di diritto e "
dell'eccezione di difetto di legittimazione dell'Avv. B.________ ". Domanda poi
in via principale l'accertamento della nullità e in via subordinata
l'annullamento della sentenza della Corte di appello.

 Con scritto 6 luglio 2015 la ricorrente ha chiesto la ricusa " del Presidente
della I Corte di diritto civile " e di essere posta al beneficio
dell'assistenza giudiziaria per quanto concerne le spese giudiziarie.

5. 
L'istanza di ricusazione è manifestamente inammissibile e può essere decisa
preliminarmente all'esame del ricorso, senza che sia avviata la procedura
prevista dall'art. 37 LTF. Infatti, la ricorrente motiva la domanda con il
mancato accoglimento delle sue doglianze e " una serie di provvedimenti che le
hanno negato addirittura l'effetto sospensivo ", dimenticando così che la
partecipazione di un giudice a pronunzie sfavorevoli a una parte non
costituisce un valido motivo di ricusa (DTF 114 Ia 278 consid. 1; sentenza
2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.1). L'abusività della domanda emerge
pure dal fatto che l'attuale Presidente della I Corte civile, in carica dal 1°
gennaio 2015, non è finora stata adita con una domanda di conferimento
dell'effetto sospensivo a un ricorso presentato dalla ricorrente.

6. 
Le decisioni su richieste di misure cautelari emanate prima che l'istante
promuova causa giusta l'art. 263 CPC sono decisioni incidentali nel senso
dell'art. 93 cpv. 1 LTF, atteso che i loro effetti - qualora i postulati
provvedimenti venissero concessi - sarebbero limitati alla durata del processo
da iniziare entro il termine fissato dal giudice. Esse sono pertanto unicamente
suscettive di un ricorso al Tribunale federale se sono atte a causare un
pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 137 III
324 consid. 1.1; sentenze 4A_569/2014 del 16 giugno 2015 consid. 2 e 4A_40/2014
del 7 marzo 2014 consid. 5).

 Il pregiudizioirreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF
dev'essere di natura giuridica, e cioè non deve poter essere eliminato
(completamente) con una futura decisione favorevole al ricorrente, mentre non
costituisce un danno irreparabile di natura giuridica un mero inconveniente
fattuale quale un allungamento della procedura o un aumento dei suoi costi (DTF
138 III 190 consid. 6, con rinvii). Spetta al ricorrente allegare nell'atto di
ricorso in che modo sarebbe minacciato da un danno irreparabile di natura
giuridica (DTF 137 III 324 consid. 1.1; 136 IV 92 consid. 4).

 Nella fattispecie tuttavia la ricorrente non spende una parola per indicare
per quale ragione ella sarebbe minacciata da un pregiudizio irreparabile di
natura giuridica. Nella misura in cui è diretto contro la decisione che rifiuta
l'emanazione di provvedimenti cautelari il ricorso si rivela inammissibile per
questo motivo.

7. 
Alla fine del rimedio la ricorrente critica il Pretore che le ha inflitto una
multa disciplinare. Ella omette tuttavia di formulare una censura contro la
motivazione della sentenza dell'ultima istanza cantonale che le rimprovera di
non essersi confrontata con la motivazione della sentenza di primo grado.

8. 
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, va dichiarato inammissibile dalla Presidente della Corte adita
nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). In queste
circostanze la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta per
mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3
LTF), indipendentemente dall'eventuale indigenza della ricorrente. Le spese
giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

 

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 16 luglio 2015

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

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