Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.305/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_305/2015

Sentenza del 15 giugno 2015

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Stefano Peduzzi,
ricorrente,

contro

Fondazione B.________,
patrocinata dall'avv. Giovanni Poma,
opponente.

Oggetto
cauzione per spese ripetibili,

ricorso contro la decisione emanata il 5 maggio 2015
dal Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Considerando:
che con sentenza 29 settembre 2014 il Pretore del distretto di Lugano ha
respinto la petizione presentata da A.________ nei confronti della Fondazione
B.________ volta ad ottenere fr. 54'893,10 a titolo di rimunerazione
dell'attività lavorativa;
che il 3 novembre 2014 l'attrice ha attaccato il giudizio pretorile, chiedendo
alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino di accogliere
la petizione;
che la convenuta ha chiesto con istanza 21 gennaio 2015 la prestazione di una
cauzione per le spese ripetibili, l'attrice essendo rientrata in Marocco dove è
domiciliata;
che con decisione 5 maggio 2015 il Vicepresidente della Camera adita ha accolto
l'istanza e ha fissato in fr. 2'500.-- la cauzione in favore della convenuta;
che, dopo aver richiamato l'art. 99 cpv. 1 CPC, l'autorità inferiore ha
constatato il domicilio all'estero dell'attrice, la reiezione (con la sentenza
16 gennaio 2015) della sua domanda di assistenza giudiziaria e l'assenza di un
esonero dal versamento della cauzione previsto in una convenzione
internazionale o in un accordo bilaterale con il Marocco;
che essa ha poi fissato l'ammontare delle garanzie in base al valore delle
pretese di appello;
che A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso del 6 giugno 2015
postulando l'annullamento della predetta decisione e domandando il beneficio
dell'assistenza giudiziaria per la procedura federale;
che la ricorrente afferma di essere stata posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria dal Pretore e ritiene "sprovvisto di fondamento" l'accertamento in
base al quale ella sarebbe in grado di versare una cauzione di fr. 2'500.--;
che ella lamenta pure una violazione dell'art. 6 CEDU, la decisione impugnata
impedendole di accedere a un tribunale;
che giusta l'art. 42cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo
conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140
III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il
diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la
violazione di diritti fondamentali e costituzionali soltanto se il ricorrente
ha sollevato e motivato tale censura;
che tale requisito non è soddisfatto nella fattispecie;
che infatti la prima doglianza ricorsuale è del tutto inconferente, l'autorità
inferiore non avendo in alcun modo accertato la possibilità della ricorrente di
versare fr. 2'500.--;
che la ricorrente non spiega poi per quale motivo l'art. 6 CEDU esonererebbe
una parte, la cui domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta, dal dover
prestare una cauzione processuale;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si
rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella
procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la sede
federale dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole
del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dall'eventuale
indigenza della ricorrente;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Vicepresidente della II Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 giugno 2015

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

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