Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.267/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_267/2015

Sentenza del 27 giugno 2016

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Klett, Hohl,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Giacomo Talleri,
ricorrenti,

contro

1. C.________ in liquidazione,
patrocinata dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli,
2. D.________ SA in liquidazione,
3. E.________ SA in liquidazione,
entrambe patrocinate dall'avv. dott. Ettore Item,
4. F.________ SA in liquidazione,
patrocinati dall'avv. Filippo Solari,
5. G.________ AG in liquidazione,
opponenti.

Oggetto
mandato di gestione patrimoniale,

ricorso contro la sentenza emanata il 26 marzo 2015 dalla II Camera civile del
Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.

A.a. Nel luglio 1999 A.________ e B.________ hanno aperto presso la Banca
H.________ SA, divenuta poi la C.________ un conto cifrato sul quale hanno
versato complessivi euro 637'041.49. Essi hanno conferito procura
amministrativa alla D.________ SA, a cui è subentrata dapprima la E.________
SA, poi la F.________ SA e infine la G.________ AG, società che avevano alle
proprie dipendenze I.________ (nipote dei titolari del conto). Alla fine del
2001 il capitale dato in gestione è stato quasi interamente perso in seguito
alle operazioni effettuate dai gestori esterni.

A.b. Con petizione 26 giugno 2006 A.________ e B.________ hanno convenuto in
giudizio innanzi alla Pretura del distretto di Lugano la predetta banca e le
menzionate società, postulando in via principale la loro condanna al pagamento
in solido di euro 635'966.58, importo modificato con le conclusioni in euro
629'225.20. In via subordinata hanno domandato il versamento di euro
725'915.--. L'importo chiesto a titolo principale equivale alla differenza fra
la somma versata e quella rimasta sul conto, mentre l'altro montante
corrisponderebbe a quanto avrebbe potuto essere conseguito con una gestione
conservativa del patrimonio. Il 7 gennaio 2013 il Pretore ha interamente
respinto l'azione.

B. 
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto,
nella misura in cui era ricevibile, l'appello inoltrato dagli attori. Dopo aver
ritenuto che il mandato di gestione patrimoniale non era di natura conservativa
ma aggressiva, la Corte cantonale ha respinto l'azione nei confronti dei
gestori del conto perché gli attori non hanno dimostrato il danno risarcibile,
che corrisponde alla differenza fra il loro patrimonio attuale e la consistenza
che esso avrebbe avuto nell'ipotesi di una gestione aggressiva corretta. Per
quanto concerne la posizione della banca, la Corte cantonale ha ritenuto che
questa non aveva violato i suoi obblighi contrattuali per aver dato seguito
alle istruzioni impartite dai gestori esterni e che gli attori non avevano
dimostrato l'ammontare del danno risarcibile.

C. 
Con ricorso in materia civile del 12 maggio 2015 A.________ e B.________
chiedono al Tribunale federale di riformare la sentenza cantonale nel senso di
accogliere le domande di petizione. Affermano che la Corte cantonale avrebbe
violato " i precetti ne bis in idem e ultra petita partium ", ridiscutendo
aspetti non impugnati della sentenza pretorile. Affermano di aver voluto una
gestione conservativa e insistono sul fatto che la banca non ha allestito un
profilo di rischio. Sostengono inoltre di aver provato il danno e la sua
estensione, fatti che avrebbero del resto anche potuto essere determinati in
virtù dell'art. 42 cpv. 2 CO. Contestano infine la sentenza impugnata quando
questa esclude una violazione degli accordi contrattuali e un conflitto
d'interessi in tema di responsabilità, ribadiscono che le firme apposte sulle
procure amministrative erano false e che essi avevano escluso la possibilità
della messa in pegno del conto.
Con risposta 8 luglio 2015 rispettivamente 14 luglio 2015 la F.________ SA in
liquidazione e la C.________ in liquidazione propongono la reiezione del
ricorso nella misura in cui è ammissibile.

Diritto:

1.

1.1. Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art.
76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF
combinati) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su
ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa
civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite superiore alla soglia
prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il rimedio esperito si rivela
pertanto in linea di principio ammissibile.

1.2. Irricevibile si palesa invece l'articolo di un'agenzia stampa prodotto con
il ricorso, atteso che lo stesso è posteriore alla sentenza impugnata (DTF 133
IV 342 consid. 2.1).

2. 
La violazione del diritto federale è motivo di ricorso secondo l'art. 95 lett.
a LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106
cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione
imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce
all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera
di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86
consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1). Le esigenze di motivazione sono più severe
quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale
federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se il ricorrente ha
sollevato e motivato in maniera puntuale tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF).
Ciò significa che il ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, deve
spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della
sentenza impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti
costituzionali (DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 135 III 232 consid. 1.2, con
rinvii). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 137 V 57 consid. 1.3; 136
II 396 consid. 3.1; 133 III 589 consid. 2).
In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF). Può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione
del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art.
105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata
può essere censurato alle stesse condizioni. Se rimprovera all'autorità
cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che significa
arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2) - il ricorrente deve motivare la
censura conformemente alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Siccome il
giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo
dell'apprezzamento delle prove (e nell'apprezzamento dei fatti in genere), il
ricorrente che invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ha
ignorato il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, ha omesso senza
ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di
modificare l'esito della lite, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in
aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile
(DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62 e rinvii).

3. 
Innanzi tutto i ricorrenti lamentano che la Corte cantonale ha ridiscusso la
responsabilità delle convenute, nonostante il fatto che essi non hanno
sollevato la questione nel loro appello. Affermano che così facendo, l'autorità
inferiore avrebbe violato i principi "ne bis in idem" e "ultra petita partium".
L'argomentazione ricorsuale si rivela manifestamente infondata. Con riferimento
alla pretesa violazione del principio dispositivo giova rilevare che nemmeno i
ricorrenti affermano che le opponenti avrebbero riconosciuto - almeno in parte
- le pretese da loro avanzate. Per quanto riguarda invece l'asserita autorità
di cosa giudicata della sentenza pretorile, basta rilevare che questa è stata
appellata e che nell'ambito di tale procedura la controparte può con la sua
risposta - senza presentare un appello incidentale - proporre censure contro
constatazioni e considerazioni contenute nella pronunzia di primo grado per
dimostrare che questa è nondimeno esatta nel suo esito anche nell'eventualità
in cui le critiche dell'appellante dovessero rivelarsi fondate (sentenza 4A_258
/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 2.4.2).

4.

4.1. La Corte cantonale ha indicato che il mandato conferito ai gestori esterni
non era di natura conservativa, ma aggressiva. Dall'istruttoria risulta infatti
che gli attori avevano sottoscritto, dopo che erano loro state spiegate le tre
possibili modalità d'investimento, un mandato di gestione in cui avevano scelto
l'indirizzo di gestione denominato " Linea d'Oro - Gestione Dinamica Sviluppo",
che prevedeva attività che esulavano da una gestione prudenziale.

4.2. I ricorrenti negano di avere richiesto una gestione aggressiva. Essi
invocano una serie di norme (art. 8 CC; 9 e 29 Cost.; 6 e 17 CEDU) e
asseriscono che dalla testimonianza del loro precedente consulente, attivo
presso la banca austriaca da cui sono confluiti i fondi poi persi, risultava
che la strategia di investimenti da loro seguita era conservativa. Lamentano
poi che la Corte cantonale ha unicamente tenuto conto delle dichiarazioni del
teste I.________ quando queste erano a loro sfavorevoli, perché ha ritenuto che
egli abbia deposto in modo compiacente per tentare di migliorare la loro
posizione processuale. Inoltre dalle deposizioni assunte agli atti dai
procedimenti penali risulterebbe che l'indirizzo dei clienti in genere doveva
essere tradizionale e conservativo. I ricorrenti affermano pure che sussiste
"un forte dubbio" sul fatto che essi abbiano apposto la crocetta sul tipo di
gestione indicato sul relativo mandato e ritengono che il contratto vada
completato in applicazione del principio dell'affidamento.

4.3. In concreto la censura è diretta contro l'apprezzamento delle prove
effettuato dall'autorità inferiore, ragione per cui l'unica norma
pertinentemente invocata nel ricorso è l'art. 9 Cost. Sennonché la censura è di
natura appellatoria e quindi inammissibile. Giova del resto osservare che i
ricorrenti, pur precisando che I.________ è unicamente nipote di uno di loro,
non contestano di avere un rapporto quasi filiale con lui e di non avergli per
tale motivo chiesto alcun risarcimento. Nemmeno spiegano poi perché sarebbe
addirittura insostenibile non dedurre che essi avessero conferito un mandato di
gestione conservativa dal fatto che altri clienti desideravano una gestione
improntata alla conservazione del capitale o dalla strategia in precedenza
perseguita presso un'altra banca. Anche affermando che sussisterebbe "un forte
dubbio" sul fatto che la crocetta presso l'indirizzo di gestione denominato
"Linea d'Oro - Gestione Dinamica Sviluppo" fosse stata aggiunta da loro, i
ricorrenti non formulano alcuna ammissibile censura diretta contro gli
accertamenti di fatto effettuati dall'autorità inferiore. Del tutto
inconferente si rivela infine in questo contesto il richiamo al principio
dell'affidamento.

4.4. Ne segue che il presente giudizio si fonda sul fatto accertato dalla Corte
cantonale secondo cui i ricorrenti avevano affidato ai gestori esterni un
mandato di gestione aggressivo e non, come da loro preteso, conservativo.

5.

5.1. La Corte cantonale ha rimproverato ai ricorrenti di non aver dimostrato il
danno risarcibile subito e cioè la differenza tra il patrimonio attuale e
quello che sarebbe stato ipoteticamente conseguibile con una gestione corretta
conforme al contratto, perché essi si sono limitati a far accertare la
presumibile consistenza della loro relazione bancaria nell'ipotesi di una
gestione conservativa corretta. L'autorità inferiore ha pure escluso la
facilitazione della prova prevista dall'art. 42 cpv. 2 CO, perché tramite la
perizia giudiziaria sarebbe stato possibile dimostrare l'entità che avrebbe
avuto il loro patrimonio nel caso di una gestione aggressiva corretta.

5.2. I ricorrenti contestano tali conclusioni, affermando che l'ammontare
chiesto con la domanda subordinata corrisponde al capitale che avrebbero avuto
con una gestione conservativa e che in ogni caso sarebbe anche stato possibile
determinare il danno in virtù dell'art. 42 cpv. 2 CO, accordando loro, come
chiesto con la domanda principale, il capitale versato, dedotto il saldo
rimasto sul conto.

5.3. In concreto occorre innanzi tutto osservare che, con riferimento alla -
mancata - applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, i ricorrenti non spiegano né è
ravvisabile per quale motivo essi non avrebbero potuto far accertare dal perito
giudiziario l'ipotetico ammontare del loro patrimonio anche nel caso di una
gestione aggressiva corretta e non solo, come invece fatto, per l'eventualità
di una gestione conservativa. Per il resto basta ricordare che, in base ai
vincolanti accertamenti dell'autorità inferiore, i ricorrenti non avevano
conferito un mandato di gestione conservativa (sopra, consid. 4.4), ragione per
cui la perizia giudiziaria che ha determinato il patrimonio per tale ipotesi è
del tutto inconferente per stabilire il danno subito. Ne segue che la censura
si rivela infondata.

6. 
Infine, anche quando si è occupata della posizione della banca, la Corte
cantonale ha rilevato che gli attori non hanno dimostrato il danno risarcibile,
non potendo questo corrispondere alla perdita complessiva da loro subita né
alla differenza tra il patrimonio attuale e quello ipotetico risultante da una
gestione conservativa.
A tale considerazione i ricorrenti si limitano ad opporre quanto riassunto al
consid. 5.2, ragione per cui si può rinviare a ciò che è stato esposto al
consid. 5.3. In queste circostanze non essendo stato dimostrato il danno subito
non occorre nemmeno esaminare le rimanenti argomentazioni con cui viene
rimproverata alla banca una violazione contrattuale.

7. 
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa infondato e va respinto
nella misura in cui risulta ammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). Quest'ultime vanno
però unicamente assegnate alle opponenti che si sono determinate sul ricorso.

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 8'500.-- sono poste solidalmente a carico dei
ricorrenti, che rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, alle opponenti
C.________ in liquidazione e F.________ SA in liquidazione fr. 9'500.--
ciascuna a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 giugno 2016

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

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