Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.259/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_259/2015

Sentenza dell'8 luglio 2016

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Kolly, Niquille,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________ S.p.A,
patrocinata dall'avv. Diego Della Casa,
ricorrente,

contro

B.________ AG,
patrocinata dagli avv.ti Paolo Michele Patocchi e Paolo Marzolini,
opponente.

Oggetto
arbitrato internazionale; diritto di essere sentito,

ricorso contro il lodo finale emanato il 31 marzo 2015 dal Tribunale arbitrale
ad hoc.

Fatti:

A. 
Con contratto 1° gennaio 2002 la società svizzera B.________ AG ha concesso
alla società italiana A.________ S.p.A la licenza per l'uso di un suo marchio.
In seguito alle divergenze nate in merito al calcolo delle royalties dovute, la
B.________ AG ha incoato una procedura arbitrale sfociata nel lodo finale del
31 marzo 2015 con cui il Tribunale arbitrale ha dichiarato inammissibile la
produzione del 23 dicembre 2014 di 3 documenti da parte della A.________ S.p.A
(dispositivo n. 2), ha condannato quest'ultima a pagare all'attrice euro
1'797'130.36 oltre interessi (dispositivo n. 3), nonché fr. 82'007.77 per i
costi dell'arbitrato e fr. 130'000.-- quale contributo alle spese legali
(dispositivo n. 5).

B. 
Con ricorso in materia civile dell'11 maggio 2015 la A.________ S.p.A chiede al
Tribunale federale di annullare i dispositivi n. 2, 3 e 5 del lodo finale.
Lamenta una violazione dell'art. 190 LDIP cpv. 2 lett. d LDIP.
Con risposta 13 luglio 2015 la B.________ AG propone di dichiarare il ricorso
inammissibile in via preliminare e di rigettarlo nel merito con protesta di
spese e ripetibili.
Le parti hanno spontaneamente proceduto a un secondo scambio di scritti.

Diritto:

1.

1.1. Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento innanzi al Tribunale federale
si svolge in una delle lingue ufficiali, di regola quella della decisione
impugnata. Quando quest'ultima è, come in concreto, stata scritta in un'altra
lingua (inglese), il Tribunale federale utilizza la lingua ufficiale scelta
dalle parti. Il ricorso in materia civile è stato steso in italiano, ragione
per cui la presente sentenza viene emanata in tale lingua.

1.2. L'art. 77 cpv. 1 LTF ammette il ricorso in materia civile contro le
decisioni arbitrali alle condizioni poste dagli art. da 190 a 192 della legge
federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP). Questa
legge è applicabile perché, come risulta pacificamente dal lodo impugnato, la
sede dell'arbitrato è a Lugano e una delle parti, al momento della stipulazione
del patto di arbitrato, aveva la sua sede in Italia (art. 176 cpv. 1 LDIP).
Sono inoltre applicabili le disposizioni del capitolo 12 della LDIP, non avendo
le parti esplicitamente escluso la loro applicabilità (art. 176 cpv. 2 LDIP).

1.3. Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. a combinato con l'art. 100
cpv. 1 LTF) ed è volto contro la decisione finale del tribunale arbitrale (art.
90 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF). La ricorrente, soccombente
nella procedura arbitrale, ha il diritto di ricorrere (art. 76 cpv. 1 LTF).

1.4. I motivi di ricorso in materia di arbitrato internazionale sono enumerati
esaustivamente all'art. 190 cpv. 2 LDIP. Il Tribunale federale esamina soltanto
le censure che il ricorrente propone e motiva (art. 77 cpv. 3 LTF). Questa
norma corrisponde a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF per le censure
attinenti alla violazione di diritti fondamentali o di disposizioni di diritto
cantonale e intercantonale. Alla stregua di tale disposto essa istituisce il
principio dell'allegazione (Rügeprinzip) ed esclude quindi l'ammissibilità di
critiche appellatorie (sentenza 4A_34/2015 del 6 ottobre 2015 consid. 2.2, non
pubblicato in DTF 141 III 495). La motivazione dev'essere contenuta nell'atto
presentato entro il termine di ricorso: il ricorrente non può completare o
migliorare la sua impugnativa con la replica (sentenza 4A_86/2013 del 1° luglio
2013 consid. 1.2.2, non pubblicato in DTF 139 III 345; DTF 135 I 19 consid.
2.2).

1.5. Il Tribunale federale statuisce sulla base dei fatti accertati dal
tribunale arbitrale (art. 105 cpv. 1 LTF). Non può rettificare o completare
d'ufficio gli accertamenti degli arbitri, anche se i fatti sono stati
constatati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 77
cpv. 2 LTF che esclude l'applicazione dell'art. 105 cpv. 2 LTF). Per contro,
come era già il caso sotto la legge federale sull'organizzazione giudiziaria
(cfr. DTF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a, con rinvii), il
Tribunale federale ha la facoltà di rivedere la fattispecie posta a fondamento
del lodo se uno dei motivi previsti dall'art. 190 cpv. 2 LDIP è invocato contro
tale fattispecie o se fatti o mezzi di prova nuovi sono eccezionalmente presi
in considerazione nell'ambito della procedura del ricorso in materia civile
(sentenza 4A_342/2015 del 26 aprile 2016 consid. 3).
Giova inoltre rilevare che gli accertamenti del tribunale arbitrale concernenti
lo svolgimento della procedura vincolano il Tribunale federale con le medesime
riserve, sia che attengano alle conclusioni, ai fatti allegati, alle
spiegazioni giuridiche delle parti, alle dichiarazioni fatte nel corso della
procedura e alle richieste di prova, sia che concernino il contenuto di una
deposizione testimoniale e di una perizia o, ancora, le informazioni raccolte
nel corso di un sopralluogo (sentenza 4A_342/2015 del 26 aprile 2016 consid. 3,
con rinvii).

2. 
Nel corso della procedura il Tribunale arbitrale ha affidato a una fiduciaria
il compito di allestire una perizia, dando nel contempo pure la facoltà alle
parti di nominare i propri esperti. La perizia intitolata "judicial expert
report plus parties experts comments" (referto I) è stata emanata il 14
febbraio 2014. A seguito delle osservazioni delle parti, il tribunale arbitrale
ha posto ulteriori domande alla perita. Le riposte sono contenute in un
documento intitolato "further details on judicial expert report" datato 24
ottobre 2014 (referto II), che il Tribunale arbitrale ha trasmesso alle parti
con ordinanza della medesima data in cui ha pure dichiarato chiusa la procedura
e accordato la possibilità d'inoltrare osservazioni sulle risultanze
istruttorie e sul merito della vertenza. Il 23 dicembre 2014 le parti hanno
prodotto i loro allegati conclusivi.

Quando ha esaminato quali costi di vendita possono essere dedotti dal reddito
netto su cui vanno calcolate le royalties, il Collegio arbitrale ha rilevato
che l'attrice non discute le cifre del complemento peritale 24 ottobre 2014,
mentre la convenuta ha contestato ("to challenge") con il suo allegato
conclusionale entrambi i referti e ha ritenuto che ciò sia inammissibile da un
punto di vista procedurale. Ha indicato che pure l'esperto nominato dalla
convenuta era coinvolto nell'analisi fatta dalla perita giudiziaria e che essa
avrebbe potuto mettere in dubbio la posizione di quest'ultima dopo la ricezione
del referto I, tanto più che la metodologia all'esame era già stata ampiamente
adottata in tale perizia. Il Tribunale arbitrale ha rilevato che avrebbe potuto
giungere a un'altra conclusione se la perizia avesse avuto carenze tali da non
poter essere utilizzata come prova, scenario che ha però escluso, atteso che
essa appare logica, accurata e chiara. Esso ha quindi dichiarato inammissibili
le obbiezioni della convenuta riguardanti il referto II e gli allegati R-203,
R-204 e R-205.

3. 

3.1. La ricorrente invoca l'art. 190 cpv. 2 lett. d LDIP e lamenta una
violazione del diritto di essere sentita e un diniego di giustizia, perché il
Tribunale arbitrale non avrebbe ammesso le sue osservazioni sul referto II e le
tabelle allegate con cui venivano evidenziati gli errori riscontrati nella
predetta integrazione, la quale avrebbe contenuto due nuove categorie di costi.
Sostiene di non aver quindi potuto far valere il suo punto di vista su una
questione pertinente ai fini del giudizio.

3.2. Il diritto di essere sentito, garantito dagli art. 182 cpv. 3 e 190 cpv. 2
lett. d LDIP ha, in linea di principio, il medesimo contenuto del diritto
costituzionale previsto dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 130 III 35 consid. 5;
128 III 234 consid. 4b; 127 III 576 consid. 2c). La giurisprudenza ne ha
dedotto che ogni parte ha il diritto di esprimersi sui fatti essenziali per il
giudizio, di presentare la sua argomentazione giuridica, di proporre i suoi
mezzi di prova sui fatti pertinenti e di partecipare alle udienze del tribunale
arbitrale (DTF 133 III 139 consid. 6.1). Sebbene il diritto di essere sentito
non imponga al tribunale arbitrale di motivare una sentenza emanata nella
giurisdizione internazionale, questo ha tuttavia il dovere di esaminare e
trattare i problemi pertinenti. Tale dovere è violato quando per inavvertenza o
malinteso, il tribunale arbitrale non considera allegati, argomenti e prove
presentati da una delle parti e importanti per il lodo (DTF 133 III 235 consid.
5.2).
Nella fattispecie la critica ricorsuale si rivela infondata. La ricorrente
riconosce di aver ricevuto il referto II, quando le è stata concessa la
facoltà, con decreto 24 ottobre 2014, d'inoltrare delle osservazioni sulle
risultanze istruttorie e sul merito della vertenza e nemmeno afferma che il suo
allegato conclusivo sia stato ignorato. Il fatto che il tribunale arbitrale
abbia ritenuto irricevibili le sue obiezioni, con le relative tabelle,
concernenti le cifre contenute nel complemento peritale, esula dal motivo di
ricorso invocato, atteso che tali obiezioni attengono alla correttezza
materiale della perizia e riguardano quindi la valutazione delle prove (cfr.
DTF 141 IV 369 consid. 6.1, con rinvii). Ciò emerge peraltro pure dal testo del
lodo in cui il tribunale arbitrale ha espressamente indicato che sarebbe giunto
a una conclusione diversa nell'ipotesi, in concreto non realizzatasi, in cui la
perizia avesse avuto carenze tali da non poter essere utilizzata quale prova.
Tale concezione corrisponde peraltro alla giurisprudenza del Tribunale federale
secondo cui il giudice può unicamente scostarsi dalle risultanze peritali se
sussistono validi motivi (DTF 141 IV 369 consid. 6.1, con rinvii).

4. 
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto. Le spese giudiziarie e
le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 15'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che
rifonderà all'opponente fr. 17'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura
innanzi al Tribunale federale.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale arbitrale ad hoc.

Losanna, 8 luglio 2016

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

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