Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.175/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_175/2015

Sentenza del 4 maggio 2015

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.A.________,
componenti la comunione ereditaria fu C.A.________,
ricorrenti,

contro

D.________ SA,
opponente.

Oggetto
assicurazione complementare contro le malattie,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 febbraio 2015
dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 
C.A.________ aveva stipulato delle assicurazioni complementari
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie presso la D.________ SA. Dopo
essere stata degente presso un nosocomio di Pavia dal 27 aprile 2011 al 4
maggio 2011, ella ha seguito nei pressi di Pavia un percorso riabilitativo fino
al 30 giugno 2011, giorno in cui è stata trasportata in un ospedale di Voghera
dove è deceduta il 5 luglio 2011.

2. 
Poiché la cassa malati si è rifiutata di assumersi i costi relativi alle
degenze negli istituti di cura italiani, B.A.________ e A.A.________, eredi fu
C.A.________, hanno convenuto in giudizio la D.________ SA chiedendone la
condanna al pagamento di fr. 30'959.19. Il Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino ha respinto la petizione con sentenza 11 febbraio 2015. La Corte
cantonale ha accertato, sulla base dei documenti agli atti, che il soggiorno
nell'ospedale di Pavia era programmato e che quindi esso, come quelli
successivi, non rientrava fra le fattispecie assicurate. Essa ha poi
rinunciato, procedendo a un apprezzamento anticipato delle prove, a sentire,
come invece richiesto dagli attori, il medico fiduciario della convenuta.

3. 
Con ricorso 24/25 marzo 2015 B.A.________ e A.A.________ chiedono in
particolare al Tribunale federale di annullare la sentenza cantonale e di
condannare la convenuta a rimborsare loro le spese di ospedale del maggio 2011
per un totale di 6'250.-- euro corrispondenti a fr. 7'812.50.

 Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

4. 
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso al Tribunale federale
occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Il
Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se
il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Se
rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente
inesatto - che significa arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 con rinvii;
133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla
in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5
pag. 314; 134 II 244 consid. 2.2).

5. 
Visto il tenore del ricorso, in cui viene ad esempio invocata una violazione
del diritto di spostarsi liberamente in Svizzera e all'estero, occorre
precisare che l'oggetto della causa è il rimborso delle spese causate dalla
degenza di C.A.________ in istituiti di cura italiani, ragione per cui le
richieste e le argomentazioni ricorsuali che esulano da tale questione si
rivelano inconferenti.

6. 
I ricorrenti criticano le summenzionate constatazioni dell'autorità inferiore e
asseverano che C.A.________ non si è recata in Italia per farsi curare, ma per
intraprendere un viaggio culturale durante il quale si è sentita male ed è
svenuta. Tale argomentazione è appellatoria e non soddisfa quindi le severe
esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF per un'ammissibile censura
degli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale. Il giudice cantonale
fruisce infatti di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento
delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere) e il ricorrente che
invoca l'arbitrio deve pertanto spiegare e dimostrare con precisione, sotto
pena di inammissibilità della censura, che la sentenza impugnata ha ignorato il
senso e la portata di un mezzo di prova pertinente, ha omesso senza ragioni
valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare
l'esito della lite, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto
contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF
137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid.
2.1).

 Anche quando si prevalgono della violazione del loro diritto di essere sentiti
per non aver potuto porre domande al medico di fiducia dell'opponente, i
ricorrenti non indicano per quale motivo l'apprezzamento anticipato delle prove
effettuato dal Tribunale cantonale sarebbe arbitrario.

 Infine i ricorrenti fondano la loro richiesta di rimborso sul fatto che
l'opponente non avrebbe risposto alla richiesta di rimpatrio, perché avrebbe
smarrito i relativi documenti. Sennonché essi non spiegano in alcun modo (né è
ravvisabile) perché il non riconoscere che il mancato riscontro a una richiesta
di rimpatrio comporti l'assunzione delle spese di un ricovero all'estero non
coperto dalle condizioni assicurative violi il diritto federale.

7. 
Da quanto precede discende che il ricorso è manifestamente non motivato in modo
sufficiente e va dichiarato inammissibile dalla Presidente della Corte adita
nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si
giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stata invitata a
determinarsi sul ricorso, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al
Tribunale federale.

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti in
solido.

3. 
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Losanna, 4 maggio 2015

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

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