Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.171/2015
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_171/2015

Sentenza del 19 ottobre 2015

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Klett, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
1. A.________S.r.l.,
2. B.________B.V.,
3. C.________S.r.l.,
tutte e tre patrocinate dall'avv. Giampiero Berra,
ricorrenti,

contro

1. D.________SA,
patrocinata dall'avv. Filippo Ferrari,
2. E.________,
patrocinata dall'avv. Rossano Pinna,
opponenti.

Oggetto
mandato; risarcimento danni,

ricorso contro la sentenza emanata il 12 febbraio 2015 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Su mandato delle società italiane A.________S.r.l. e C.________S.r.l.,
dall'aprile 1998 la D.________SA, Lugano, curava le pratiche di domiciliazione,
segretariato, contabilità e fiscali della B.________B.V., società olandese con
sede a Amsterdam e succursale in Ticino. Per la consulenza fiscale la
mandataria si era appoggiata sulla ditta olandese E.________

B. 
A quel tempo vigeva la convenzione tra la Svizzera e i Paesi Bassi intesa a
evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla
sostanza del 12 novembre 1951 (ora sostituita dalla convenzione del 26 febbraio
2010 - RS 0.672.963.61). In forza dell'art. 4 cpv. 6 del protocollo finale di
quella convenzione, se vi erano stabili d'esercizio in entrambi gli Stati,
nella ripartizione del reddito era di regola concessa "un'anticipazione dal 10
al 20 per cento alla sede dell'azienda in cui è accentrata una parte essenziale
della direzione".
Il 22 marzo 2002 D.________SA e E.________ hanno chiesto all'autorità fiscale
olandese che per le tassazioni 1998 e 1999 della B.________B.V. la predetta
"anticipazione" fosse ridotta al 5 %, invece del 10 % applicato in precedenza.
La decisione negativa è stata impugnata con reclamo del 21 giugno 2002 da
D.________SA e E.________ Poco dopo, il 26 luglio 2002, il fisco olandese ha
avviato un'indagine sui redditi degli anni 1997-2001 intesa in particolare ad
appurare l'esistenza effettiva di un'organizzazione stabile commerciale e
d'impresa in Svizzera e a verificare la mancata esposizione degli interessi su
un mutuo concesso dalla B.________B.V. a una società del gruppo, la tailandese
F.________Ltd. Le autorità olandesi propendevano per non riconoscere lo
stabilimento d'impresa ticinese, con la conseguente imposizione in Olanda
dell'intero reddito, e per la ripresa degli interessi sul mutuo, ciò che
avrebbe comportato il pagamento d'imposte per Euro 3'632'158.--. Di fronte a
tale prospettiva la B.________B.V. ha fatto ricorso a due nuovi consulenti,
tramite i quali, il 14 marzo 2006, ha stipulato un accordo transattivo con
l'autorità fiscale olandese che ha fissato una "anticipazione" del 14 % per gli
anni 1998-2001 e la ripresa degli interessi della società tailandese al tasso
del 2.5 % dal 2000 al 2004.

C. 
Il 10 maggio 2007 A.________S.r.l., C.________S.r.l. e B.________B.V. hanno
avviato una causa civile davanti al Pretore di Lugano chiedendo che
D.________SA e E.________ fossero condannate solidalmente a pagare loro Euro
533'348.65 e fr. 31'500.-- e che fosse rigettata definitivamente l'opposizione
al precetto esecutivo n. 1194569 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano. Le
attrici pretendevano il risarcimento del maggior onere fiscale, dovuto
all'aumento di quattro punti percentuali della "anticipazione" e alla ripresa
degli interessi sul mutuo, degli interessi su queste due posizioni, nonché la
rifusione degli onorari dei consulenti che si sono avvicendati e delle spese
pre-processuali.
Le convenute si sono opposte all'azione. D.________SA ha chiesto in via
riconvenzionale il pagamento di onorari non ancora in cassati per altre
pratiche di Euro 33'851.40.

D. 
Il Pretore ha statuito con sentenza del 23 gennaio 2012 (rettificata il 1°
febbraio 2012 sulle spese giudiziarie). Ha condannato le convenute solidalmente
al pagamento di Euro 347'710.81 e fr. 26'500.--, ha rigettato in via definitiva
l'opposizione al precetto esecutivo per fr. 580'160.--, il tutto con interessi
al 5 % dal 21 ottobre 2006, e ha respinto l'azione riconvenzionale.
Tutte le parti sono insorte davanti al Tribunale di appello del Cantone Ticino.
Con l'appello principale le due convenute hanno chiesto la reiezione totale
della petizione nei loro confronti; D.________SA anche l'accoglimento della
domanda riconvenzionale. Con appelli incidentali le attrici hanno chiesto
l'accoglimento integrale dell'azione, fatta eccezione di una posizione di fr.
5'000.-- per spese pre-processuali.
Con sentenza del 12 febbraio 2015 la II Camera civile del Tribunale di appello
ha accolto parzialmente gli appelli delle convenute con dannandole a pagare in
solido Euro 79'490.50 e fr. 26'500.-- con interessi al 5 % dal 21 ottobre 2006;
ha accolto parzialmente anche la domanda riconvenzionale condannando
B.________B.V. a pagare a D.________SA Euro 29'556.40 con interessi al 5 % dal
25 luglio 2007; e ha rigettato definitivamente l'opposizione al precetto
esecutivo per fr. 153'072.70 con interessi al 5 % dal 21 ottobre 2006. Spese e
ripetibili delle azioni principali e riconvenzionali sono state ripartite tra
le parti in proporzione della rispettiva soccombenza.

E. 
A.________S.r.l., C.________S.r.l. e B.________B.V. insorgono davanti al
Tribunale federale con ricorso in materia civile del 17 marzo 2015. Chiedono la
condanna solidale delle convenute a pagare loro Euro 533'348.65, pari a fr.
880'025.-- al cambio dell'8 maggio 2007, e fr. 26'500.--, con interessi al 5 %
dal 21 ottobre 2006, oltre al rigetto definitivo dell'opposizione per fr.
880'025.--. Esse postulano inoltre la riforma dei giudizi su spese e
ripetibili.
E.________ e D.________SA propongono di re spingere il gravame con risposte
rispettivamente del 4 e 22 maggio 2015. L'autorità cantonale non si è
pronunciata.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia civile, presentato dalle parti parzialmente soccombenti
nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), tempestivo (art. 100
cpv. 1 LTF) e volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso
dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75LTF) in una causa civile (art.
72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv.
1 lett. b LTF), è ammissibile.

2. 
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1
LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto
dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera solo gli argomenti
proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid.
1.1).
In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF). Può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione
del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art.
105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata
può essere censurato alle stesse condizioni. Se rimprovera all'autorità
cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che significa
arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.2) -
il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige
l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5 pag. 314; 134 II 244 consid.
2.2); deve inoltre dimostrare che l'eliminazione dell'asserito vizio può
influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
Le ricorrenti tengono poco conto di queste regole. Una parte considere vole
dell'atto di ricorso (che conta 48 pagine) è una lunga esposizione dei fatti
che fa ampio riferimento alle memorie e agli atti di causa (da pag. 6 a 32).
Tutte queste allegazioni, che prescindono dagli accertamenti di fatto della
sentenza impugnata, sono inammissibili. Saranno considerate soltanto nella
misura in cui sono riprese nei capitoli dedicati ai motivi di ricorso (da
pagina 3 a 6) e alle censure contro la sentenza cantonale (da pag. 37 a 46).

3. 
La Corte cantonale ha accertato che le convenute hanno assunto congiuntamente
il mandato di consulenza fiscale, anche per le questioni rette dal diritto
olandese, e che entrambe hanno violato il contratto prima consigliando alle
clienti di chiedere la riduzione dal 10 al 5 % della "anticipazione", in
seguito inoltrando reclamo contro la decisione negativa. A mente del Tribunale
di appello esse non avevano informato correttamente i clienti; avevano
sottovalutato manifestamente e minimizzato erroneamente le conseguenze della
loro iniziativa, già di per sé irragionevole, sebbene sapessero che la
posizione fiscale delicata della B.________B.V. imponeva di evitare un
confronto con le autorità olandesi.
I giudici ticinesi hanno in seguito stabilito che tra la violazione del
contratto e l'avvio delle indagini fiscali vi è stato un nesso causale adegua
to, poiché era indubbiamente stata la richiesta di riduzione del tasso previsto
dalla convenzione sulla doppia imposizione, ribadita in sede di reclamo, a
indurre il fisco ad effettuare accertamenti e a indagare in particolare
sull'esistenza di un'organizzazione commerciale e d'impresa stabile in
Svizzera.
La Corte d'appello ha tuttavia ritenuto che le attrici non avessero subito un
"danno risarcibile" (da loro quantificato in Euro 137'224.-- più gli
interessi). Non è tale, hanno spiegato, ciò che un contribuente paga
volontariamente per imposte dovute, in esecuzione di un accordo stipulato con
il fisco. I giudici cantonali hanno aggiunto che le attrici non hanno preteso
né dimostrato che l'imposta pagata fosse superiore a quella effettivamente
dovuta in base al diritto olandese.

4. 
Le ricorrenti rimproverano all'autorità cantonale la violazione della nozione
giuridica di danno nel senso dell'art. 41 CO. Riferendosi a prassi e dottrina
asseriscono che in materia fiscale costituisce danno ogni importo pagato in più
a causa di una consulenza errata. Nel caso specifico la "anticipazione"
prelevata sarebbe la conseguenza di una "errata rappresentazione della
situazione economica del contribuente da parte del mandatario", costituita a
loro avviso dall'inopportuna richiesta di riduzione della percentuale in
discussione, dal ricorso contro la decisione negativa e dalla "catastrofica"
gestione della procedura di accertamento fiscale.
Le ricorrenti aggiungono che il pagamento volontario delle imposte al tasso
maggiorato, considerato come aggravante dall'autorità cantona le, aveva in
realtà ridotto il danno, perché senza l'accordo raggiunto la loro posizione si
sarebbe peggiorata assai; il fisco olandese aveva persino minacciato di portare
la percentuale d'imposizione al 100 %. La sentenza violerebbe perciò anche
l'art. 44 CO.
Infine le ricorrenti lamentano un accertamento manifestamente errato dei fatti.
A loro parere il rimprovero di non avere provato l'imposta effettivamente
dovuta secondo il diritto olandese "contrasta completamente con le risultanze
istruttorie" (pag. 6). D'un canto perché il tasso di "anticipazione" corretto
era quello del 10 % applicato sempre prima e subito dopo il contenzioso
provocato dalle convenute; dall'altro poiché la superficialità e la negligenza
con la quale era stata gestita tutta la vicenda, vista l'assoluta mancanza di
cambiamenti nei rapporti direzionali tra sede principale e succursale che
potesse giustificare la richiesta di riduzione delle imposte olandesi, aveva
"inciso sui termini della transazione".

5. 
L'esistenza e l'ammontare del danno sono fatti che vanno provati da chi ne
pretende il risarcimento (art. 42 cpv. 1 CO). La nozione giuridica e i criteri
di calcolo del danno sono invece definiti dal diritto federale (DTF 132 III 359
consid. 4 pag. 366). Nel diritto della responsabilità civile il danno è
definito come la differenza tra lo stato attuale del patrimonio del danneggiato
e quello presumibile se l'evento dannoso non si fosse prodotto (DTF 137 III 158
consid. 3.2.2, 133 III 462 consid. 4.4.2 pag. 471). Anche nel contesto della
consulenza fiscale il mandatario che viola il contratto deve riparazione della
differenza tra le imposte che il cliente ha effettivamente pagato e quelle che
avrebbe pagato se il mandato fosse stato eseguito correttamente (sentenza
4A_506/2011 del 24 novembre 2011 consid. 4 e rif.).

5.1. Nella sentenza 2P.35/2006 dell'11 gennaio 2007il Tribunale federale ha
stabilito, dopo un esame approfondito di giurisprudenza e dottrina, che il
credito fiscale nasce per legge quando si realizzano i fatti generatori
dell'imposta; in materia d'imposte dirette quando sono adempiute le condizioni
soggettive e oggettive dell'imposizione. Se tali circostanze si verificano,
l'imposta è dovuta anche se il fisco è venuto a conoscenza degli elementi
imponibili a seguito dell'errore dei consulenti del contribuente, che non ne
possono essere resi responsabili (consid. 2.2). La Corte d'appello ha
sintetizzato bene questi concetti dicendo che "quanto viene pagato da un
contribuente a titolo di imposta non costituisce di per sé una posta del danno
risarcibile a terzi, trattandosi di somme effettivamente dovute all'autorità
fiscale" (consid. 16.3).
La sentenza II CCA 12.1996.92 del 12 luglio 1996, consid. 1, menzionata nel
ricorso, esprime il medesimo concetto. Essa aggiunge che la so luzione è
diversa se l'aggravio fiscale è "conseguente ad un'errata rappresentazione
della situazione economica del contribuente da parte del mandatario". Questa
precisazione, della quale si prevalgono le ricorrenti, non inficia quanto detto
in precedenza, poiché non ha pertinenza con il caso in esame; allude alla
responsabilità del mandatario che dà al fisco informazioni errate in merito ai
fattori imponibili del cliente, il quale, a causa di tale errore, paga imposte
che di per sé non sarebbero dovute.
I giudici ticinesi hanno pertanto applicato correttamente la nozione di danno
del diritto federale.

5.2. Il corollario delle considerazioni che precedono è che il mandante che
chiede di essere risarcito per un errore del consulente fiscale deve provare di
avere pagato, a seguito dell'inadempienza, imposte non dovute. La Corte
d'appello ha accertato che "non è stato preteso né tanto meno dimostrato" che
la B.________B.V. avesse pagato imposte maggiori di quelle che avrebbe dovuto
pagare secondo il diritto olandese "in considerazione dell'attività e delle
caratteristiche della succursale ticinese". Di queste circostanze - o della
"rappresentazione della situazione economica del contribuente" secondo i
termini utilizzati nella precitata sentenza II CCA 12.1996.92 - non si sa
nulla. In altre parole le attrici, che ne portavano l'onere, non hanno né
allegato né provato un presupposto determinante dell'azione di risarcimento.

5.3. Il difetto di allegazione è un fatto e va contestato come tale. La critica
generica secondo cui l'accertamento contrasterebbe con le risultanze
istruttorie non è ammissibile, poiché non rispetta le esigenze di forma
richieste per le censure d'arbitrio (cfr. consid. 2).
Le ricorrenti sostengono che, prima e dopo il contenzioso con le autorità
olandesi, la "anticipazione" era sempre stata del 10 % e ne deducono che quella
fosse la percentuale d'imposizione giusta. L'argomento è inammissibile e
comunque infondato. D'un canto i tassi d'imposizione che sarebbero stati pagati
dalla B.________B.V. non risultano dagli accertamenti della sentenza cantonale;
dall'altro è in ogni caso sbagliato dare semplicemente per scontato che la
percentuale del 10 % fosse quella corretta, prescindendo da qualsiasi
accertamento concernente i fattori che determinavano l'imposizione, ossia -
anorma dell'art. 4 cpv. 6 del protocollo finale della convenzione tra la
Svizzera e i Paesi Bassi del 12 novembre 1951 sulla doppia imposizione -
l'intensitàdell'attività dirigenziale della B.________B.V. nella sede olandese
e nella succursale Svizzera.

5.4. Detto questo, diviene superfluo approfondire la portata dell'accordo
transattivo concluso con il fisco olandese, che le ricorrenti mettono
curiosamente in relazione con l'art. 44 CO. La questione sarebbe forse stata di
rilievo se fosse stata appurata la percentuale di "anticipazione" corretta, per
rispetto alla quale poteva essere valutata la soluzione concordata. Nemmeno
l'autorità cantonale sembra del resto avervi attribuito una portata decisiva.

6. 
Il contenzioso con le autorità olandesi riguardava anche, come detto, la
mancata esposizione degli interessi su un mutuo di 1'989'971.-- fiorini
olandesi che la B.________B.V. aveva concesso a una consorella tailandese. La
transazione con il fisco olandese ha risolto la divergenza con la ripresa di un
tasso d'interesse del 2.5 % per gli anni 2000 - 2004. A questo proposito le
attrici rimproverano alle convenute di non avere consigliato loro di
trasformare il prestito in capitale proprio, causando un danno che, secondo gli
accertamenti della sentenza d'appello, ammonta a Euro 119'880.--, oltre agli
interessi.

6.1. La Corte cantonale ha stabilito che anche su questo punto l'informazione è
stata carente e ha ammesso il principio secondo cui il maggior carico d'imposta
consecutivo a una consulenza errata è di principio risarcibile. Ha però
costatato nuovamente che le attrici non hanno "fornito alcun elemento che
permettesse di ritenere che, in base al diritto fiscale olandese, la soluzione
adottata in sede transattiva fosse effettivamente quella corretta", per il che
è venuta a mancare la prova del danno.
Contro questa motivazione le ricorrenti muovono censure analoghe a quelle
esaminate sopra, riassumibili nella violazione del concetto di danno.

6.2. La censura è fondata. S'è detto che il consulente fiscale che viola il
mandato deve risarcire la differenza tra le imposte che il cliente ha
effettivamente pagato e quelle che avrebbe pagato se il mandato fosse stato
eseguito correttamente (consid. 5). Le imposte pagate sulla ripresa degli
interessi al 2.5 % per gli anni dal 2000 al 2004 sono quindi il primo termine
del raffronto; il secondo è costituito dalle imposte (e altri oneri) che
sarebbero maturati se il consiglio di trasformare il mutuo in capitale proprio
fosse stato dato e seguito (zero, secondo la tesi delle ricorrenti).
Su quest'ultimo aspetto la sentenza non si è pronunciata. Essa deve perciò
essere annullata affinché l'autorità cantonale verifichi le allegazio ni delle
parti a tale riguardo, completi gli accertamenti di fatto e decida di nuovo. I
giudici ticinesi avranno cura anche di esaminare, se necessario, l'obiezione di
parte attrice lasciata indecisa al considerando 17.3 della loro
sentenza.       

6.3. La correttezza secondo il diritto olandese delle imposte che la
B.________B.V. ha pagato consensualmente al fisco in conseguenza dell'errore
dei consulenti fiscali - circostanzache la Corte cantonale ha rimproverato alle
attrici di non avere provato - potrebbe semmai essere di rilievo per
l'applicazione dell'art. 44 CO, che vale anche in ambito contrattuale (DTF 131
III 511 consid. 5 pag. 528) : il risarcimento potrebbe essere ridotto o
azzerato se le attrici, accettando un accordo troppo oneroso, avessero pagato
più imposte del dovuto e contribuito in tale modo ad aggravare il danno. Ma
l'onere di allegare e provare circostanze del genere pesa sul debitore (DTF 112
II 439 consid. 2).
La sentenza cantonale lede il diritto federale anche sotto questo profilo.

7. 
L'ultimo punto controverso riguarda le fatture emesse dai consulenti G.________
(Euro 60'492.15) e H.________ (Euro 31'740.--) incaricati in un secondo tempo
dalle attrici di risolvere il contenzioso fiscale in Olanda.

7.1. Il Tribunale di appello, sovvertendo quanto deciso dal Pretore, ha
ritenuto che la convenuta D.________SA aveva "contestato puntualmente" le somme
esposte nonché la pertinenza col mandato e l'utilità delle prestazioni
effettuate dai due consulenti. Di conseguenza l'onere di provare tali pretese
incombeva sulle attrici, le quali non hanno tuttavia fatto assumere le prove
atte a dimostrarne il buon fondamento.

Le ricorrenti obiettano che questo giudizio è "viziato da eccesso di
formalismo, se non addirittura avulso dalla realtà". Affermano che le
contestazioni di controparte sono state generiche, per nulla circostanziate o
motivate e per di più limitate alle fatture del consulente G.________. Le
ricorrenti spiegano in seguito che gli importi fatturati rispettano i parametri
in uso, tenuto conto anche dei valori in gioco, e riguardano solo le spese di
consulenza connesse alla vicenda; aggiungono che le prove dell'attività
decisiva svolta dai due consulenti "sono chiaramente agli atti", per cui negare
attendibilità alle fatture violerebbe anche "il diritto dell'equità".

7.2. Il processo di prima istanza è stato disciplinato dal diritto procedurale
ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC; sentenza d'appello consid. 6). Prima
dell'entrata in vigore della normativa federale era di principio il diritto
cantonale che definiva le esigenze cui sottostava l'onere di una parte di
contestare le allegazioni dell'altra. Nel rispetto dell'art. 8 CC non potevano
tuttavia essere sovvertite le conseguenze dell'onere probatorio. Pertanto, con
riserva delle situazioni di bisogno (  Beweisnot ), la parte che contestava una
pretesa doveva motivare soltanto in modo tale da permettere all'altra parte di
capire quali fatti erano contestati e di fornire quindi le prove adeguate
(sentenza 4A_9/2015 del 29 luglio 2015, consid. 5.1).
Nel ricorso non sono indicate le disposizioni del diritto ticinese che
avrebbero imposto contestazioni circostanziate e motivate (la cui applicazione
andava se del caso censurata per arbitrio); il CPC/TI, che reg geva la materia,
non è nemmeno menzionato. Da questo punto di vista il ricorso è perciò
inammissibile.

7.3. Le ricorrenti non si confrontano correttamente neppure con la sentenza
impugnata, che ha giudicato sufficienti le contestazioni proposte dalla
D.________SA a pagina 20 della risposta. Invece di commentare criticamente tali
allegazioni, le ricorrenti vi contrappongono una citazione estratta dalla
pagina 51 della memoria conclusiva della convenuta. Pertanto, si volesse
concedere loro di avere invocato perlomeno implicitamente anche i principi
derivanti dall'art. 8 CC, la motivazione del gravame sarebbe comunque
inammissibile.
Infine sono inammissibili, perché appellatorie (cfr. consid. 2) anche le
argomentazioni con le quali le ricorrenti si propongono di dimostrare la
fondatezza materiale delle pretese di rimborso delle fatture.

8. 
In conclusione il ricorso è fondato nella misura indicata al considerando 6;
per il resto, laddove è ammissibile, è infondato. Le spese e le ripetibili
vanno addossate alle parti proporzionalmente alla rispettiva soccombenza (art.
66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto, la
sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata all'autorità cantonale
affinché statuisca di nuovo nel senso dei considerandi.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 10'000.-- sono poste solidalmente a carico delle
ricorrenti in misura di fr. 6'700.-- e delle opponenti in misura di fr.
3'300.--. Sempre con responsabilità solidale le ricorrenti rifonderanno a
ognuna delle opponenti fr. 4'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura
innanzi al Tribunale federale.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 19 ottobre 2015

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben