Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.170/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_170/2015

Sentenza del 28 ottobre 2015

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Klett, Hohl,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
Banca A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Paolo Bernasconi,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dagli avv.ti Roberto e Andrea
opponente.

Oggetto
prelievo di averi bancari,

ricorso contro la sentenza emanata il 12 febbraio 2015 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
B.________, cittadino italiano residente in Italia, è titolare da oltre 20 anni
della relazione xxx presso la banca A.________ SA. Con lettera 28 giugno 2013,
trasmessa nella modalità "fermo banca" (e cioè trattenuta presso la banca a
disposizione del cliente), questa gli ha chiesto di sottoscrivere una "
dichiarazione di conformità fiscale " (un'autodichiarazione secondo cui tutti
gli attivi depositati sono stati dichiarati alle autorità fiscali e non del
paese di residenza del cliente) entro il 31 ottobre 2013. Il 14 febbraio 2014,
sempre utilizzando la modalità "fermo banca", essa ha comunicato al cliente di
chiudere il conto, poiché non ha ricevuto la predetta dichiarazione firmata.
Con lettera 28 marzo 2014 il legale di B.________ ha chiesto alla banca di
monetizzare gli investimenti della menzionata relazione, che al 3 marzo 2014
presentava un valore di euro 557'715.--, e ha annunciato l'intenzione di
prelevare gli averi bancari in contanti. Il 14 aprile 2014 il legale della
banca ha comunicato a B.________ che questa non intendeva dar seguito al
versamento in contanti richiesto e ha proposto il trasferimento dei fondi a una
banca in Italia.

B. 
Il 16 aprile 2014 B.________ ha introdotto innanzi al Pretore del distretto di
Lugano un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti con cui ha
chiesto di ordinare alla Banca A.________ SA di consegnargli a contanti, previa
la loro monetizzazione, l'integralità degli averi della citata relazione
bancaria. Con sentenza 31 luglio 2014 il Pretore ha in particolare ritenuto "
che nelle circostanze concrete non è infondato ritenere che il rifiuto della
banca di eseguire il pagamento in contanti dell'importo richiesto dal cliente
costituisce un mezzo di valida tutela della sua attività irreprensibile " e ha
dichiarato l'istanza inammissibile nel senso dei considerandi.

C. 
Con sentenza 12 febbraio 2015 la II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha, in accoglimento dell'appello di B.________ e in riforma del
giudizio pretorile, accolto l'istanza di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti. Dopo aver rilevato che la risposta all'appello della convenuta era
tardiva, ha indicato che la banca non aveva prodotto alcuna direttiva o
regolamento che avrebbe permesso di verificare se la richiesta del cliente
fosse effettivamente in contrasto con la sua politica di gestione dei rischi
nelle operazioni transfrontaliere, posta in atto per garantire un'attività
irreprensibile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. c legge federale sulle banche
e le casse di risparmio (RS 952.0; LBCR). La Corte cantonale ha poi considerato
che la banca si era limitata a obiezioni generiche inidonee a contrastare la
legittima pretesa dell'attore e le ha rimproverato di aver confuso la necessità
di una diligenza accresciuta per quanto attiene alla conformità fiscale dei
depositi di clienti domiciliati all'estero con il diritto dell'attore di
rientrare in possesso dei beni di cui è avente diritto economico.

D. 
La Banca A.________ SA è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia
civile del 18 marzo 2015 con cui postula, previo conferimento dell'effetto
sospensivo al gravame, la riforma della sentenza cantonale nel senso di
confermare il giudizio pretorile. Afferma che non sono dati i presupposti per
applicare l'art. 257 CPC e contesta le valutazioni della sentenza impugnata con
riferimento all'esigenza di un'attività irreprensibile. Sostiene poi che
l'autorità cantonale non poteva nemmeno ignorare la normativa antiriciclaggio
elvetica e che in virtù dell'art. 19 cpv. 1 LDIP occorre anche tenere conto
della possibile violazione delle norme antiriciclaggio italiane.
Con osservazioni 23 aprile 2015 B.________ propone di respingere la domanda di
effetto sospensivo e il ricorso.
Il 7 maggio 2015 la ricorrente ha presentato una replica spontanea corretta
redazionalmente il 12 maggio 2015 alla quale ha fatto seguito una breve duplica
il 22 maggio 2015.
La Presidente della Corte adita ha conferito con decreto del 3 giugno 2015
effetto sospensivo al ricorso.

Diritto:

1. 
Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art.
76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro
una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di
ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un
valore di lite superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Esso si
rivela pertanto in linea di principio ammissibile.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'opponente ricevibili si rivelano anche la
perizia di parte e gli articoli di giornale, che riportano opinioni giuridiche,
allegati al ricorso. Essi non costituiscono infatti nuovi mezzi di prova nel
senso dell'art. 99 LTF, ma sono mezzi giuridici di difesa o attacco (sentenza
4A_86/2013 del 1° luglio 2013 consid. 1.2.3, non pubblicato nella DTF 139 III
345). Non può nemmeno essere dato seguito alla richiesta di estromissione dagli
atti della replica corretta, perché questa è giunta dopo il termine indicato
nel decreto con cui è stata trasmessa alla ricorrente la risposta
dell'opponente. Tale termine ha per scopo d'indicare alla parte fino a quando,
per rispettare l'incondizionato diritto di replica sgorgante dagli art. 29 cpv.
1 e 2 Cost. e 6 CEDU, il Tribunale è disposto ad attendere prima di trattare il
ricorso. La sua mancata osservanza non ha però per conseguenza l'esclusione
dall'incartamento di atti giunti dopo tale termine, ma prima dell'emanazione
della decisione (cfr. sentenza 5A_155/2013 del 17 aprile 2013 consid. 1.4).

2. 
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1
LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto
dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera solo gli argomenti
proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid.
1.1).
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo
conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Un ricorso non
sufficientemente motivato è inammissibile (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Per
soddisfare le esigenze di motivazione, il ricorrente deve confrontarsi con
l'argomentazione della sentenza impugnata e spiegare in cosa consiste la
violazione del diritto. Egli non può limitarsi a ribadire le posizioni
giuridiche assunte durante la procedura cantonale, ma deve criticare i
considerandi del giudizio attaccato che ritiene lesivi del diritto (sentenza
4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 138 III 620
). La motivazione dev'essere contenuta nell'atto presentato entro il termine di
ricorso: il ricorrente non può completare o migliorare la sua impugnativa con
la replica (sentenza 4A_86/2013 del 1° luglio 2013 consid. 1.2.2, non
pubblicato in DTF 139 III 345; DTF 135 I 19 consid. 2.2).
Il gravame in esame soddisfa solo parzialmente tali requisiti. Il ricorso si
rivela inammissibile nella misura in cui la ricorrente si limita ad ampiamente
illustrare una propria visione della fattispecie senza spiegare, riferendosi
alla motivazione della sentenza impugnata, perché l'autorità cantonale avrebbe
violato il diritto. Altrettanto inammissibile si rivela la replica nella -
larghissima - misura in cui è stata utilizzata per completare il ricorso.

3. 
In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF). Può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione
del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art.
105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata
può essere censurato alle stesse condizioni. Se rimprovera all'autorità
cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che significa
arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.2) -
il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige
l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5 pag. 314; 134 II 244 consid.
2.2); deve inoltre dimostrare che l'eliminazione dell'asserito vizio può
influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
In virtù dell'art. 99 cpv. 1 LTF possono essere adotti nuovi fatti e mezzi di
prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.

4. 
Giusta l'art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in
procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili
(lett. a) e la situazione giuridica è chiara (lett. b). Quest'ultima condizione
è soddisfatta se, sulla base di una dottrina e di una giurisprudenza invalse,
la conseguenza giuridica è senz'altro evincibile dall'applicazione della legge
e porta a un risultato univoco. Per contro la situazione giuridica non è di
regola chiara se la parte convenuta oppone delle obiezioni o eccezioni motivate
su cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una
norma richiede l'emanazione di una decisione di apprezzamento o in equità con
una valutazione di tutte le circostanze del caso (DTF 138 III 123 consid.
2.1.2, con rif.). Per impedire l'accoglimento di una domanda fondata sull'art.
257 CPC non basta tuttavia che la parte convenuta semplicemente sostenga che ci
si trova in presenza di una simile situazione o che la stessa potrebbe
remotamente entrare in linea di conto (cfr. con riferimento ad un preteso abuso
di diritto la sentenza 4A_329/2013 del 10 dicembre 2013 consid. 6.1). Non è
nemmeno possibile vanificare la procedura in discussione invocando degli
argomenti speciosi, eccependo segnatamente in modo artificioso del diritto
straniero (sentenza 4A_415/2013 del 20 gennaio 2014 consid. 7).
A giusta ragione la ricorrente non contesta che in linea di principio un
cliente di una banca sita in Svizzera ha diritto, in base alle norme del
diritto civile applicabili, a ottenere alla fine della relazione contrattuale
il pagamento a contanti dei propri averi anche senza aver previamente firmato
una cosiddetta "dichiarazione di conformità fiscale". Occorre pertanto
esaminare se in concreto le obbiezioni sollevate dalla ricorrente vanificano
tale diritto dell'opponente o se esse non possono essere immediatamente
confutate e l'attore deve far valere le sue pretese nella procedura ordinaria.

5. 
Sebbene la ricorrente incentri il suo gravame sui problemi che potrebbero
sorgere dalla residenza all'estero dell'opponente, essa abbozza pure un
argomento valido per tutti i suoi clienti, accennando che le condizioni
generali da lei emanate le permetterebbero di segnatamente "rifiutare
operazioni". La questione non merita tuttavia disamina, atteso che il contenuto
delle condizioni generali non è stato oggetto di alcun accertamento di fatto e
che il ricorso non contiene alcuna censura che permetterebbe a questo tribunale
di scostarsi dalla fattispecie riportata nella sentenza impugnata (sopra,
consid. 3).

6.

6.1. La Corte cantonale ha indicato che la banca non poteva opporsi alla
richiesta attorea invocando l'obbligo di garantire un'attività irreprensibile
ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. c LBCR. Ha considerato che la garanzia di
un'attività irreprensibile prevista da tale norma presuppone, per quanto qui
interessa, in base alla Posizione della FINMA sui rischi giuridici e di
reputazione nelle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni
finanziarie del 22 ottobre 2010 e all'art. 12 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle
banche e sulle casse di risparmio (RS 952.02; OBCR) che la banca proceda ad
un'analisi e adotti direttive interne che definiscono il suo comportamento. Ha
quindi ritenuto che per prevalersi di tale obiezione, la convenuta non poteva
limitarsi a riferirsi a direttive interne che non le consentirebbero di
accogliere la richiesta del cliente, ma avrebbe pure dovuto versare agli atti
tali documenti. Non avendolo fatto, la banca ha omesso di portare quegli
elementi che avrebbero potuto permettere l'esame della fondatezza
dell'obbiezione.

6.2. La ricorrente apoditticamente afferma, pur riconoscendo di non aver
prodotto alcuna direttiva interna, di aver comprovato le analisi fatte, le
direttive e i regolamenti che ha adottato. Asserisce inoltre che il contesto
legale legato alla situazione dell'attore, cittadino italiano residente in
Italia, e i rischi che derivano dalla postulata operazione sarebbero notori.
Sostiene pure che le autorità inferiori sarebbero a conoscenza della sua
politica anche in virtù di altre cause pendenti.

6.3. Nella fattispecie la critica ricorsuale non fa apparire la predetta
motivazione della sentenza impugnata contraria al diritto federale, atteso che
la ricorrente nemmeno contesta la summenzionata interpretazione dell'art. 3
cpv. 2 lett. c LBCR. Infatti, non avendo prodotto le direttive a cui si
richiama, la ricorrente non è riuscita a sostanziare l'obiezione secondo cui il
richiesto pagamento verrebbe rifiutato perché in contrasto con una gestione dei
rischi conforme alle esigenze della FINMA. Inconferenti appaiono quindi in
queste circostanze le asserzioni secondo cui i rischi derivanti dalla richiesta
dell'attore sarebbero notori e la politica della banca conosciuta, perché
risultante da altre cause in cui è stata coinvolta. Così stando le cose, non
può essere rimproverato alla Corte cantonale di non aver ritenuto necessario di
risolvere la questione a sapere se delle direttive interne emanate nell'intento
di garantire un'attività irreprensibile siano idonee a limitare o addirittura
escludere la possibilità di procedere a un versamento a contanti alla fine
della relazione bancaria.

7.

7.1. Invocando il principio iura novit curia, la ricorrente rimprovera ai
tribunali di prima e seconda istanza di aver ignorato la normativa
antiriciclaggio svizzera e afferma che il Tribunale federale deve pure tenere
conto di quanto disposto dall'art. 19 LDIP.

7.2. In concreto, con riferimento al suddetto rimprovero, è necessario
osservare che la ricorrente omette di spiegare perché tale normativa sarebbe
applicabile nel caso concreto in cui la banca ha deciso di chiudere una
relazione contrattuale durata oltre un ventennio e il cliente desidera
semplicemente rientrare in possesso dei suoi averi.
Per quanto riguarda invece l'altra obiezione, giova rilevare che giusta l'art.
19 LDIP può essere tenuto conto di una norma di applicazione necessaria di un
diritto diverso da quello richiamato dalla LDIP qualora, secondo la concezione
giuridica svizzera, interessi degni di protezione e manifestamente
preponderanti di una parte lo richiedano e la fattispecie sia strettamente
connessa con tale diritto. Tuttavia nel caso in esame la ricorrente, la cui
risposta all'appello è stata dichiarata irricevibile dall'autorità inferiore
perché tardiva, non ha indicato quali sarebbero le norme di diritto estero che
a suo parere dovrebbero essere applicate invece del diritto svizzero e che
impedirebbero all'opponente di prelevare i suoi averi in contanti, né queste
risultano dagli accertamenti della sentenza impugnata. Per questo motivo non
occorre approfondire, nel caso in esame, un'eventuale applicazione di tale
articolo di legge (v. tuttavia sulla tematica: Romerio/Ivell, Barauszahlungen
bei Verdacht auf Steuerdelikte, in Verhaltensregeln, SBT 2015-Schweizerische
Bankenrechtstagung, pag. 169 segg.; Emmenegger/Good, Der Einfluss ausländischer
(Steuer-) Regulierung auf die Bank/Kunden-Beziehung: Welche Rechte haben
Abschleicher?, in Verhaltensregeln, SBT 2015-Schweizerische Bankenrechtstagung,
pag. 45, 69; CARLO Lombardini, Banques et clients en situation fiscale
irrégulière: un état des lieux, in Not@lex 2015, pag. 47).

8.

8.1. A titolo abbondanziale la Corte cantonale ha rilevato che innanzi al
Pretore la convenuta si era limitata ad obiezioni generiche inidonee a
contrastare la pretesa attorea, in particolare paventando, senza spiegazione
alcuna, rischi di perseguimento per reati previsti dalla legislazione fiscale e
penale italiana.

8.2. La ricorrente ripropone anche in questa sede l'eventualità di incorrere,
con i propri dipendenti, in sanzioni previste dal Codice penale italiano (art.
648bis e 648ter) e ritiene che ciò costituisca un'impossibilità nel senso
dell'art. 119 CO di effettuare l'operazione richiesta.

8.3. Nemmeno con questa argomentazione, vaga e possibilista, la ricorrente
riesce a far apparire contraria al diritto la sentenza impugnata. Del resto, la
stessa ricorrente indica che la norma italiana che punirebbe l'autoriciclaggio
è unicamente entrata in vigore il 1° gennaio 2015, e cioè dopo la richiesta
dell'opponente di poter disporre a contanti dei suoi averi.

9. 
Da quanto precede discende che la Corte cantonale non ha violato il diritto
federale ritenendo che la domanda dell'attore andava accolta nella procedura di
tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Infatti, in particolare alla luce
del modo in cui sono state sollevate nella causa in esame, le obiezioni della
ricorrente si rivelano inidonee a frustrare il diritto dell'opponente ad
ottenere, alla fine della relazione bancaria, il pagamento a contanti dei suoi
averi. Giova tuttavia aggiungere che ciò non significa che non siano
ipotizzabili casi in cui una banca sollevi delle obiezioni che escludono la
possibilità di decidere le richieste dei clienti nella procedura dell'art. 257
CPC. Il ricorso si rivela pertanto, nella ridotta misura in cui è ammissibile,
infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono
la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 8'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che
rifonderà all'opponente fr. 9'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura
innanzi al Tribunale federale.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 28 ottobre 2015

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

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