Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.168/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_168/2015

Sentenza del 28 ottobre 2015

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Klett, Hohl,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
Banca A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Paolo Bernasconi,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Flavio Amadò,
opponente.

Oggetto
prelievo di averi bancari,

ricorso contro la sentenza emanata il 12 febbraio 2015 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
B.________, cittadino italiano residente in Italia, è titolare di un conto
presso la Banca A.________ SA. Con lettera 28 giugno 2013, trasmessa nella
modalità "fermo banca" (e cioè trattenuta presso la banca a disposizione del
cliente), questa gli ha chiesto di sottoscrivere una " dichiarazione di
conformità fiscale " (un'autodichiarazione secondo cui tutti gli attivi
depositati sono stati dichiarati alle autorità fiscali e non del paese di
residenza del cliente) entro il 31 ottobre 2013. Il 14 febbraio 2014, sempre
utilizzando la modalità "fermo banca", la Banca A.________ SA ha comunicato al
cliente di chiudere il predetto conto "in seguito a un nuovo orientamento
dell'attività commerciale". Con lettera 16 settembre 2014 B.________ ha invano
domandato di poter disporre a contanti del saldo (euro 75'494.--) della
relazione.

B. 
Il 26 settembre 2014 B.________ ha introdotto innanzi al Pretore del distretto
di Lugano un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti con cui ha
chiesto, in via principale, di ordinare alla Banca A.________ SA di
consegnargli tramite la sua succursale di Lugano a contanti, al netto di
eventuali spese di chiusura del conto, euro 75'494.--. In via subordinata ha
chiesto che sia ordinato alla banca di eseguire ogni ordine di bonifico che
egli vorrà impartire a favore di terzi in Svizzera. Con sentenza 7 novembre
2014 il Pretore ha accolto la domanda principale dell'istanza, dopo aver
rilevato che viene chiesto il pagamento di un importo di esigua entità e che
l'istante aveva reso verosimili le ragioni della sua richiesta.

C. 
Con sentenza 12 febbraio 2015 la II Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino ha respinto, in quanto ammissibile, un appello presentato dalla
Banca A.________ SA. La Corte cantonale ha ritenuto l'appello inammissibile per
la sua carente motivazione con riferimento al capitolo " obbligo di gestione
del rischio legale e reputazionale, sanzioni da parte della FINMA ". Essa ha
nondimeno formulato delle osservazioni aggiuntive su alcuni temi sollevati in
tale capitolo, in cui ha fra l'altro rilevato la mancata produzione di un
regolamento o direttiva conforme alle esigenze della FINMA sulla gestione dei
rischi. L'autorità d'appello ha pure indicato che la banca non ha spiegato
perché reputa la restituzione in contanti degli averi al cliente contraria ai
buoni costumi o illecita né perché il postulato versamento potrebbe costituire
un contributo a un delitto fiscale secondo il diritto italiano o perché le
norme estere sarebbero applicabili al caso in esame. Ha poi rilevato che la
mancata riconsegna degli averi bancari è in contrasto con la Convenzione
relativa all'obbligo di diligenza delle banche e che il cliente si è
tempestivamente opposto alle nuove condizioni generali. Ha infine considerato
pretestuosa l'argomentazione attinente al riciclaggio di denaro e ha ricordato
che i nuovi art. 305bise 305ter CP non sono entrati in vigore il 1° gennaio
2015.

D. 
Con ricorso in materia civile del 18 marzo 2015 la Banca A.________ SA postula,
previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la riforma della
sentenza cantonale nel senso che l'istanza di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti sia dichiarata inammissibile. Afferma che non sono dati i presupposti
per applicare l'art. 257 CPC e contesta le valutazioni della sentenza impugnata
con riferimento all'esigenza di un'attività irreprensibile. Sostiene poi che
l'autorità cantonale non poteva nemmeno ignorare la normativa antiriciclaggio e
nega che la mancata restituzione degli averi sia in contrasto con la
Convenzione sull'obbligo di diligenza delle banche e che gli argomenti basati
sugli art. 305 ^bise 305 ^ter CP e sulla legge sul riciclaggio di denaro (LRD)
siano inammissibili. Afferma pure che giusta l'art. 19 cpv. 1 LDIP occorre
anche tenere conto del diritto imperativo italiano.
Con risposta 20 aprile 2015 B.________ propone la reiezione della domanda di
conferimento dell'effetto sospensivo al gravame. Ritiene poi in via principale
che il ricorso sia inammissibile e in via subordinata chiede che sia respinto.
Il 7 maggio 2015 la ricorrente ha presentato una replica spontanea corretta
redazionalmente il 12 maggio 2015 alla quale ha fatto seguito una breve duplica
il 18 maggio 2015, completata il 20 maggio 2015.
La Presidente della Corte adita ha conferito, con decreto del 3 giugno 2015,
effetto sospensivo al ricorso.

Diritto:

1. 
Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art.
76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro
una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di
ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un
valore di lite superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Esso si
rivela pertanto in linea di principio ammissibile.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'opponente ricevibili si rivelano anche la
perizia di parte e gli articoli di giornale, che riportano opinioni giuridiche,
allegati al ricorso. Essi non costituiscono infatti nuovi mezzi di prova nel
senso dell'art. 99 LTF, ma sono mezzi giuridici di difesa o attacco (sentenza
4A_86/2013 del 1° luglio 2013 consid. 1.2.3, non pubblicato nella DTF 139 III
345). Non può nemmeno essere dato seguito alla richiesta di estromissione dagli
atti della replica corretta, perché questa è giunta dopo il termine indicato
nel decreto con cui è stata trasmessa alla ricorrente la risposta
dell'opponente. Tale termine ha per scopo d'indicare alla parte fino a quando,
per rispettare l'incondizionato diritto di replica sgorgante dagli art. 29 cpv.
1 e 2 Cost. e 6 CEDU, il Tribunale è disposto ad attendere prima di trattare il
ricorso. La sua mancata osservanza non ha però per conseguenza l'esclusione
dall'incartamento di atti giunti dopo tale termine, ma prima dell'emanazione
della decisione (cfr. sentenza 5A_155/2013 del 17 aprile 2013 consid. 1.4).

2. 
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1
LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto
dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera solo gli argomenti
proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid.
1.1).
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo
conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Un ricorso non
sufficientemente motivato è inammissibile (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Per
soddisfare le esigenze di motivazione, il ricorrente deve confrontarsi con
l'argomentazione della sentenza impugnata e spiegare in cosa consiste la
violazione del diritto. Egli non può limitarsi a ribadire le posizioni
giuridiche assunte durante la procedura cantonale, ma deve criticare i
considerandi del giudizio attaccato che ritiene lesivi del diritto (sentenza
4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 138 III 620
). La motivazione dev'essere contenuta nell'atto presentato entro il termine di
ricorso: il ricorrente non può completare o migliorare la sua impugnativa con
la replica (sentenza 4A_86/2013 del 1° luglio 2013 consid. 1.2.2, non
pubblicato in DTF 139 III 345; DTF 135 I 19 consid. 2.2).
Il gravame in esame soddisfa solo parzialmente tali requisiti. Il ricorso si
rivela inammissibile nella misura in cui la ricorrente si limita ad ampiamente
illustrare una propria visione della fattispecie senza spiegare, riferendosi
alla motivazione della sentenza impugnata, perché l'autorità cantonale avrebbe
violato il diritto. Altrettanto inammissibile si rivela la replica nella -
larghissima - misura in cui è stata utilizzata per completare il ricorso.

3. 
Giusta l'art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in
procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili
(lett. a) e la situazione giuridica è chiara (lett. b). Quest'ultima condizione
è soddisfatta se, sulla base di una dottrina e di una giurisprudenza invalse,
la conseguenza giuridica è senz'altro evincibile dall'applicazione della legge
e porta a un risultato univoco. Per contro la situazione giuridica non è di
regola chiara se la parte convenuta oppone delle obiezioni o eccezioni motivate
su cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una
norma richiede l'emanazione di una decisione di apprezzamento o in equità con
una valutazione di tutte le circostanze del caso (DTF 138 III 123 consid.
2.1.2, con rif.). Per impedire l'accoglimento di una domanda fondata sull'art.
257 CPC non basta tuttavia che la parte convenuta semplicemente sostenga che ci
si trova in presenza di una simile situazione o che la stessa potrebbe
remotamente entrare in linea di conto (cfr. con riferimento ad un preteso abuso
di diritto la sentenza 4A_329/2013 del 10 dicembre 2013 consid. 6.1). Non è
nemmeno possibile vanificare la procedura in discussione invocando degli
argomenti speciosi, eccependo segnatamente in modo artificioso del diritto
straniero (sentenza 4A_415/2013 del 20 gennaio 2014 consid. 7).
A giusta ragione la ricorrente non contesta che in linea di principio un
cliente di una banca sita in Svizzera ha diritto, in base alle norme del
diritto civile applicabili, a ottenere alla fine della relazione contrattuale
il pagamento a contanti dei propri averi senza aver previamente firmato una
cosiddetta "dichiarazione di conformità fiscale". Occorre pertanto esaminare se
in concreto le obbiezioni sollevate dalla ricorrente vanificano tale diritto
dell'opponente o se esse non possono essere immediatamente confutate e l'attore
deve far valere le sue pretese nella procedura ordinaria. A tal fine appare
irrilevante, contrariamente a quanto pare ritenere la ricorrente, che tribunali
di prima istanza di altri Cantoni avrebbero deciso in modo diverso dal Pretore
in fattispecie analoghe.

4.

4.1. 
La Corte cantonale ha ritenuto che la parte dell'appello contenuta nel capitolo
" Obbligo di gestione del rischio legale e reputazionale, sanzioni da parte
della FINMA " fosse irricevibile per carenza di motivazione. Essa ha poi
indicato di ritenere utile esternare una serie di osservazioni.

4.2. La ricorrente critica da pagina 13 a 23 del ricorso tali osservazioni e la
decisione del Pretore, che non avrebbe - a torto - emanato una decisione di non
entrata nel merito.

4.3. La predetta argomentazione ricorsuale si rivela inammissibile. Infatti, da
un lato, la ricorrente trascura la motivazione principale della Corte
cantonale, che ha dichiarato l'appello irricevibile a causa della sua
motivazione insufficiente, e, dall'altro, pare dimenticare che può unicamente
impugnare la sentenza emanata dall'ultima istanza cantonale e non anche quella
del giudice di primo grado.

5.

5.1. La Corte cantonale ha ritenuto l'appello insufficientemente motivato anche
con riferimento al capitolo " Rischio di procedimenti e sanzioni di carattere
penale e fiscale ", perché la ricorrente non ha spiegato per quale ragione la
legge italiana sarebbe applicabile al caso in esame.

5.2. La ricorrente indica l'eventualità d'incorrere, con i propri dipendenti,
in sanzioni previste dal Codice penale italiano (art. 648bis e 648ter) e
ritiene che ciò costituisca un'impossibilità nel senso dell'art. 119 CO di
effettuare l'operazione richiesta. Sennonché essa omette di attaccare la
motivazione principale secondo cui l'appello era irricevibile su questo punto,
ragione per cui anche questa censura si rivela inammissibile.

6.

6.1. La Corte cantonale ha pure ritenuto l'appello insufficientemente motivato
con riferimento alla normativa antiriciclaggio elvetica. Ha poi considerato
l'argomentazione della banca pretestuosa, perché essa si è posta il problema
del riciclaggio di denaro solo al momento della chiusura della relazione, dopo
averla gestita per 5 anni. Ha inoltre aggiunto che le modifiche degli art. 305
^bise 305 ^ter CP non sono ancora entrate in vigore e che nel diritto penale
esiste il principio della non retroattività.

6.2. La ricorrente non ritiene tale constatazione "condivisibile", perché il
Pretore aveva dedicato due scarni paragrafi alla questione, ragione per cui non
poteva da lei essere esatto un confronto più dettagliato. Poiché la Corte di
appello si è pronunciata sul tema, la ricorrente ritiene che le sue
contestazioni sarebbero state "perfettamente sostanziate", e afferma che dalla
sua entrata in vigore l'art. 305 ^bis cpv. 1 ^bis CP sarà applicabile anche al
provento di delitti fiscali: essa si esporrebbe quindi al rischio di un
perseguimento penale.

6.3. Anche con tale argomentazione la ricorrente non riesce a far apparire la
decisione impugnata contraria al diritto federale. Ci si può limitare a
osservare che la banca nemmeno spiega come il limite di fr. 300'000.-- previsto
dalla novella legislativa, per altro nemmeno ancora in vigore (v. RU 2015
1406), potrebbe in concreto essere raggiunto e che l'aggiunta di considerazioni
abbondanziali in una sentenza su un argomento abbozzato in un appello non
significa necessariamente che questo sia stato sufficientemente motivato.

7. 

7.1. Infine la ricorrente invoca il principio iura novit curia e afferma che
quanto disposto dall'art. 19 LDIP pure ostacola l'esecuzione della richiesta
del cliente, visto il rischio per la banca di essere perseguita dalle autorità
penali e fiscali dello Stato in cui l'opponente è residente e cittadino.

7.2. L'art. 19 LDIP prevede che può essere tenuto conto di una norma di
applicazione necessaria di un diritto diverso da quello richiamato dalla LDIP
qualora, secondo la concezione giuridica svizzera, interessi degni di
protezione e manifestamente preponderanti di una parte lo richiedano e la
fattispecie sia strettamente connessa con tale diritto.
L'argomentazione ricorsuale non tiene conto del fatto che la Corte cantonale ha
ritenuto, con riferimento al preteso rischio di procedimenti e sanzioni di
carattere penale e fiscale basate sul diritto italiano, che l'appello era
inammissibile perché insufficientemente motivato. Come già osservato la
ricorrente non contesta tale motivazione (sopra, consid. 5.2), ragione per cui
non può nemmeno essere rimproverato alla Corte cantonale di non aver esaminato
se si sarebbe dovuto tener conto del diritto straniero nell'ambito di
un'eventuale applicazione dell'art. 19 LDIP (v. tuttavia sulla tematica:
Romerio/Ivell, Barauszahlungen bei Verdacht auf Steuerdelikte, in
Verhaltensregeln, SBT 2015-Schweizerische Bankenrechtstagung, pag. 169 segg.;
Emmenegger/Good, Der Einfluss ausländischer (Steuer-) Regulierung auf die Bank/
Kunden-Beziehung: Welche Rechte haben Abschleicher?, in Verhaltensregeln, SBT
2015-Schweizerische Bankenrechtstagung, pag. 45, 69; CARLO Lombardini, Banques
et clients en situation fiscale irrégulière: un état des lieux, in Not@lex
2015, pag. 47).

8. 
Da quanto precede discende che la Corte cantonale non ha violato il diritto
federale ritenendo che la domanda dell'attore andava accolta nella procedura di
tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Infatti, in particolare alla luce
del modo in cui sono state sollevate nella causa in esame, le obiezioni della
ricorrente si rivelano inidonee a frustrare il diritto dell'opponente ad
ottenere, alla fine della relazione bancaria, il pagamento a contanti dei suoi
averi. Giova tuttavia aggiungere che ciò non significa che non siano
ipotizzabili casi in cui una banca sollevi delle obiezioni che escludono la
possibilità di decidere le richieste dei clienti nella procedura dell'art. 257
CPC. Il ricorso si rivela pertanto, nella ridotta misura in cui è ammissibile,
infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono
la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che
rifonderà all'opponente fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura
innanzi al Tribunale federale.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 28 ottobre 2015

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

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