Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.149/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_149/2015

Sentenza del 26 marzo 2015

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
patrocinati dall'avv. Andrea Daldini,
ricorrenti,

contro

1. E.________Sagl,
2. F.________,
3. G.________,
tutti e tre patrocinati dall'avv. Claudio Cereghetti,
4. H.________,
5. I.________,
entrambi patrocinati dall'avv. dott. Elio Brunetti,
6. J.________SA,
patrocinata dall'avv. dott. Gianmaria Bianchetti,
opponenti.

Oggetto
decisione sulle prove,

ricorso contro la sentenza emanata l'8 gennaio 2015 dalla III Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 
Con petizione 26 luglio 2012 A.________, B.________, C.________ e D.________
hanno convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Lugano la
E.________Sagl, F.________, G.________, H.________, I.________ e la
J.________SA con un'azione tendente ad ottenere la condanna dei convenuti al
pagamento fr. 1'523'717.10, oltre accessori, quale risarcimento del danno
subito da un loro fondo. Terminato lo scambio di allegati ed effettuata
l'udienza delle prime arringhe, il Pretore ha - con ordinanza 23 luglio 2014 -
respinto tutte le prove di cui era stata chiesta l'assunzione, dichiarato
chiusa l'istruttoria e citato le parti all'udienza per le arringhe finali.

2. 
Gli attori hanno attaccato la predetta ordinanza con reclamo 20 agosto 2014 con
cui hanno chiesto l'annullamento della decisione pretorile, il rinvio
dell'incarto al Pretore per nuova decisione sulle prove e l'annullamento
dell'udienza per le arringhe finali. La III Camera civile del Tribunale di
appello del Cantone Ticino ha dichiarato il reclamo inammissibile con sentenza
8 gennaio 2015, perché ha ritenuto che, essendo stata impugnata una decisione
in materia di prove, non sussiste un pregiudizio difficilmente riparabile.

3. 
Con ricorso in materia civile dell'11 febbraio 2015 A.________, B.________,
C.________ e D.________ hanno chiesto in via principale al Tribunale federale,
previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, di annullare le
sentenze di primo e secondo grado e di rinviare l'incarto al Pretore affinché
emani una decisione sulle prove. In via subordinata domandano che il Tribunale
di appello entri nel merito del reclamo.

 Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

4. 
La decisione impugnata è una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 cpv.
1 LTF, che può unicamente essere immediatamente impugnata al Tribunale federale
se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).
Quest'ultima ipotesi non entra manifestamente in linea di conto nella
fattispecie. Il pregiudizio irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a
LTF dev'essere di natura giuridica, e cioè non deve poter essere eliminato
(completamente) con una futura decisione favorevole al ricorrente; non
costituisce per contro un danno irreparabile di natura giuridica un mero
inconveniente fattuale quale un allungamento della procedura o un aumento dei
suoi costi (DTF 138 III 190 consid. 6, con rinvii). L'esistenza di tale
condizione va verificata con riferimento alla decisione di primo grado e non
riguardo a quella di inammissibilità resa dall'autorità di ricorso. In
particolare, se la questione decisa dal giudice di primo grado può essere
sollevata in un ricorso contro la decisione finale non sussiste un pregiudizio
irreparabile. Ciò è di regola il caso in materia di decisioni sull'assunzione
delle prove nel processo principale poiché, con un ricorso contro la decisione
finale, è normalmente possibile ottenere l'assunzione delle prove scartate a
torto (sentenza 4A_415/2014 del 12 gennaio 2015, destinata alla pubblicazione,
consid. 1.2). Spetta al ricorrente allegare nell'atto di ricorso in che modo
sarebbe minacciato da un danno irreparabile di natura giuridica (DTF 137 III
324 consid. 1.1; 136 IV 92 consid. 4).

 Nella fattispecie i ricorrenti si dilungano sulla pretesa esistenza di un
pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell'art. 319 lett. b n. 2 CPC,
sembrando peraltro dimenticare che questo è più esteso del danno irreparabile
richiesto dall'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, ma nell'apodittica motivazione del
gravame omettono di spiegare - né è ravvisabile - per quale motivo essi non
potrebbero ottenere l'assunzione delle prove eventualmente rifiutate a torto
dal Pretore con un ricorso diretto contro la decisione finale.

5. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente
inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura
semplificata (art 108 cpv. 1 lett. a LTF). Con l'evasione del gravame la
richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta caduca. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e vanno sostenute dai ricorrenti con vincolo
di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF).

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in
solido.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 marzo 2015

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

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