Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.148/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_148/2015

Sentenza del 4 aprile 2016

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Klett, Kolly,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Riccardo Schumacher,
ricorrente,

contro

B.________ SA,
patrocinata dagli avv.ti Matteo Quadranti e Daniele Molteni,
opponente.

Oggetto
risarcimento danni; prescrizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 2 febbraio 2015 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
La A.________ SA ha acquistato 14 fondi a Novazzano con l'intenzione di
edificarli e venderli, ciò che ha effettivamente fatto con 8 di essi. Essa ha
poi avuto difficoltà finanziarie che hanno portato a una moratoria
concordataria, sfociata in un fallimento poi revocato dal Pretore nel mese di
giugno 2009. Tra fine 2007 e inizio 2008 la B.________ SA, società che fra i
suoi scopi annovera l'esecuzione di scavi, demolizione e deponie di ogni
genere, ha depositato materiale (riempimenti) su fondi della menzionata ditta.

B. 
Con petizione 16 aprile 2010 la A.________ SA ha convenuto in giudizio innanzi
alla Pretura di Mendrisio-Sud la B.________ SA, chiedendone la condanna al
pagamento di fr. 75'320.--, oltre interessi, quale risarcimento per i danni
(segnatamente i costi di asporto) causati dal deposito illecito di materiale.
La convenuta si è opposta alla petizione, facendo segnatamente valere che la
pretesa era prescritta. Il Pretore ha respinto l'azione.

C. 
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto
l'appello presentato dalla A.________ SA e ha confermato la decisione di primo
grado. La Corte cantonale ha dapprima escluso l'applicabilità del termine - più
lungo - di prescrizione dell'art. 60 cpv. 2 CO, perché ha ritenuto che un
giudice penale avrebbe assolto dall'imputazione di danneggiamento (art. 144 CP)
l'amministratore della convenuta in applicazione del principio in dubio pro
reo. Essa ha poi considerato che applicando il termine annuale dell'art. 60
cpv. 1 CO la prescrizione era già intervenuta.

D. 
Con ricorso in materia civile del 9 febbraio 2015 la A.________ SA postula,
previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, l'annullamento della
decisione di appello e il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova
decisione. Dopo aver narrato e completato i fatti, la ricorrente nega che la
convenuta abbia agito con il suo consenso. Contesta poi l'applicazione del
principio in dubio pro reo e afferma che la convenuta non poteva nemmeno
prevalersi di un errore.
La B.________ SA propone con risposta 9 aprile 2015 di respingere sia la
domanda di conferimento dell'effetto sospensivo che il ricorso. Essa chiede
pure che la ricorrente venga costretta a depositare una garanzia per le
ripetibili della presente procedura.
La Presidente della Corte adita ha respinto con decreto del 18 maggio 2015 la
domanda di conferimento dell'effetto sospensivo.

Diritto:

1.

1.1. Il ricorso in materia civile, presentato dalla parte soccombente nella
procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), tempestivo (art. 100 cpv. 1
LTF) e volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso
dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile
(art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74
cpv. 1 lett. b LTF), è ammissibile.

1.2. L'opponente ha presentato la sua domanda di prestazione di garanzie per le
spese ripetibili (art. 62 cpv. 2 LTF) unicamente con la risposta, e cioè in un
momento in cui ha già sostenuto le spese necessarie per la procedura innanzi al
Tribunale federale. Per questa ragione la richiesta dev'essere dichiarata senza
oggetto (sentenza 4A_232/2011 del 20 settembre 2011 consid. 1; DTF 118 II 87
consid. 2).

2. 
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1
LTF). Tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42
cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera tuttavia solo gli argomenti proposti
nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1). Il
ricorrente deve spiegare i motivi per i quali l'atto impugnato lede a suo
parere il diritto e deve perciò confrontarsi almeno brevemente con la
motivazione (DTF 134 II 244 consid. 2.1).
In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF). Può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione
del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art.
105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata
può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente
inesatto - che significa arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 con rinvii;
133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla
in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 139 I 229 consid. 2.2;
136 II 304 consid. 2.5 pag. 314; 134 II 244 consid. 2.2). Il giudice cantonale
fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle
prove (e dell'accertamento dei fatti in genere). Il ricorrente che invoca
l'arbitrio deve pertanto spiegare e dimostrare con precisione, sotto pena di
inammissibilità della censura, che la sentenza impugnata ha ignorato il senso e
la portata di un mezzo di prova pertinente, ha omesso senza ragioni valide di
tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della
lite, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli
atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 58 consid.
4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid. 2.1).

3. 
L'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in un anno decorribile
dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e
in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il
danno (art. 60 cpv. 1 CO). Se però la detta azione deriva da un atto punibile,
a riguardo del quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più
lunga, questa si applica anche all'azione civile (art. 60 cpv. 2 CO). Tale
regola ha per scopo di armonizzare la prescrizione del diritto civile con
quella del diritto penale. Non sarebbe infatti soddisfacente che l'autore
dell'atto illecito possa ancora essere punito, ma il leso non sia più in grado
di ottenere una riparazione sul piano civile. Affinché l'art. 60 cpv. 2 CO sia
applicabile, il comportamento all'origine del danno deve realizzare gli
elementi costitutivi oggettivi e soggettivi di un atto punibile secondo il
diritto cantonale o federale. Il giudice civile applicherà le regole del
diritto penale (DTF 136 III 502 consid. 6.1).

4. 
In concreto è pacifico che l'art. 60 cpv. 2 CO è pure applicabile nei confronti
di una persona giuridica e che il deposito e lo scavo di materiale sui fondi
della ricorrente può configurare il reato di danneggiamento (art. 144 CP).
Contestato è invece il qui di seguito descritto ragionamento con cui è stato
negato il sussistere di tale reato. La Corte cantonale si è posta nella
posizione di un giudice penale, ha accertato che l'amministratore della
ricorrente aveva dato, ai proprietari dei fondi vicini, il proprio consenso ai
depositi di cui era stato informato e che le opere realizzate avevano una
logica intrinseca, " trattandosi di fondi contigui e di un'urbanizzazione
vicina, per importanza, al piano di quartiere ". Essa ha poi reputato che non
appare verosimile che i proprietari non abbiano riferito alla convenuta il
consenso ricevuto, ragione per cui, richiamato il principio in dubio pro reo,
ha considerato che si doveva ritenere che l'informazione era passata e che
quindinon vi è un reato penale.

4.1. La ricorrente afferma che l'intervento dell'opponente era stato eseguito
in almeno due fasi e contesta che vi fosse un consenso per le operazioni
eccedenti la prima scarpata. Essa pare pure contestare che sia possibile
riferirsi al principio di presunzione dell'innocenza e afferma che in ogni caso
questo sarebbe stato applicato in modo sbagliato nella fattispecie, perché non
vi era motivo di verificare "l'esistenza di eventuali circostanze esimenti o
discolpanti", non essendovi agli atti alcuna prova del consenso al deposito di
materiale.
Nella fattispecie nemmeno la ricorrente sostiene - a ragione - che un consenso
al deposito non escluda l'ipotesi di un reato. Nella misura in cui essa insiste
sull'assenza di un tale consenso, la critica ricorsuale è però di natura
meramente appellatoria e si esaurisce nell'esposizione di una personale
valutazione delle deposizioni agli atti. In tal modo la ricorrente non formula
alcuna censura ammissibile contro le constatazioni fattuali contenute nella
sentenza impugnata (sopra, consid. 2). Così stando le cose, basta per il resto
rilevare che la Corte cantonale ha negato l'esistenza di un atto punibile,
perchéha considerato - effettuando un accertamento di fatto non arbitrario -
che dalleprove dell'incartamento non può essere escluso che i committenti dei
lavori abbiano comunicato all'amministratore dell'opponente il consenso
ricevuto e che questa abbia agito sulla base di tale informazione.

4.2. Poiché la suesposta motivazione della sentenza impugnata non viola il
diritto, non occorre esaminare le censure dirette contro la considerazione
abbondanziale della Corte cantonale, secondo cui anche l'ipotesi di un errore
sui fatti porterebbe ad un proscioglimento dell'amministratore dell'opponente.

5. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, nella misura in cui è
ammissibile, infondato. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 6'500.-- sono poste a carico della ricorrente, che
rifonderà all'opponente fr. 7'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura
innanzi al Tribunale federale.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 4 aprile 2016

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

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