Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.132/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_132/2015

Sentenza dell'8 gennaio 2016

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Kolly, Niquille,
Cancelliere Thélin.

Partecipanti al procedimento
A.________ Ltd.,
patrocinata dagli avv.ti Mattia Tonella e Davide Cerutti,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni,
opponente.

Oggetto
contratto di mandato; rendiconto,

ricorso contro la sentenza emanata il 26 gennaio 2015 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 
B.________ svolge la professione di avvocato a Bellinzona. Con contratto 1°
febbraio 2009 concluso con la ditta A.________ Ltd., si è incaricato della
"consulenza legale in sede stragiudiziale inerente l'attività svolta [dalla
società] e le problematiche note e future, incontrate e sviluppate" con una
retribuzione mensile di fr. 3'500.--. A questa collaborazione la cliente ha
posto fine con effetto dal 31 gennaio 2011. Nel maggio 2014, tramite un legale,
la cliente ha chiesto un rendiconto dettagliato di tutte le attività svolte
nell'ambito del contratto. L'avvocato ha risposto che "l'accordo prevedeva un
mensile forfettario [...] non vi sono precipui incarti né riscontri
documentali, in tutta coerenza con la tipologia del contratto".

2. 
Con istanza 24 giugno 2014, promossa con la procedura sommaria di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti, A.________ Ltd. ha chiesto al Pretore del
distretto di Bellinzona che B.________ fosse condannato, sotto comminatoria
della sanzione prevista dall'art. 292 CP in caso di disobbedienza a decisioni
dell'autorità, ad allestire un rendiconto completo della sua attività, con il
dettaglio delle prestazioni, la data, il tempo impiegato e la tariffa oraria
applicata, poi a consegnare tutto l'incarto fisico e elettronico costituito
nell'ambito di quest'attività.
Il Pretore si è pronunciato il 25 agosto 2014. Ha parzialmente accolto
l'istanza e ha condannato il convenuto ad allestire un rendiconto completo
della sua attività, con il dettaglio delle prestazioni, la data, il tempo
impiegato, riconducibile al "servizio giuridico esterno" svolto nell'interesse
dell'istante.
Con sentenza 26 gennaio 2015la II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha parzialmente accolto l'appello del convenuto, nella misura in
cui era ammissibile; ritenendo che il caso non è manifesto ai sensi dell'art.
257 cpv. 1 CPC, ha dichiarato l'istanza 24 giugno 2014 irricevibile.

3. 
L'istante è insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia
civile; chiede la conferma della decisione pretorile.
L'opponente propone la reiezione del ricorso.

4. 
Nelle cause di carattere pecuniario la via del ricorso in materia civile è - in
linea di principio - unicamente aperta se viene raggiunto un valore litigioso
di fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Il Tribunale d'appello ritiene
che "dal contratto prodotto agli atti risulta un valore minimo di fr.
42'000.--"; l'opponente non mette quest'affermazione in dubbio e il Tribunale
federale può farvi riferimento. Le condizioni di ammissibilità sono peraltro
adempiute.

5. 
Giusta l'art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in
procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili
(lett. a) e la situazione giuridica è chiara (lett. b). Quest'ultima condizione
è soddisfatta se, sulla base di una dottrina e di una giurisprudenza invalse,
la conseguenza giuridica è senz'altro ravvisabile dall'applicazione della legge
e porta a un risultato univoco. Per contro la situazione giuridica non è di
regola chiara se la parte convenuta oppone delle obiezioni o eccezioni motivate
su cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una
norma richiede l'emanazione di una decisione di apprezzamento o in equità con
una valutazione di tutte le circostanze del caso (DTF 141 III 23 consid. 3.2
pag. 25; 138 III 123 consid. 2.1.2 pag. 126).
L'art. 400 CO obbliga il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, a render
conto del suo operato ed a restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha
ricevuto in forza del mandato. Sulla base della relativa dottrina, il Tribunale
d'appello ha ritenuto che i limiti dell'obbligo di rendiconto si determinano
alla luce della natura del contratto e del principio della buona fede, e che il
mandatario deve fornire solo le informazioni che si riferiscono al contratto
medesimo. Per accertare l'estensione dell'obbligo nel caso concreto è pertanto
necessario, secondo questo tribunale, interpretare il contratto 1° febbraio
2009, ciò che presuppone l'esercizio del potere d'apprezzamento. Il tribunale
ha quindi reputato che la procedura sommaria dei casi manifesti, scelta dalla
ricorrente, non è adeguata poiché la situazione giuridica non è chiara e ha
dichiarato l'istanza 24 giugno 2014 irricevibile.
È vero che il contratto 1° febbraio 2009 non descrive la o le missioni affidate
all'avvocato; allude solo a "problematiche note e future, incontrate e
sviluppate" della cliente, di cui l'avvocato prometteva di occuparsi. Il testo
del contratto non consente di accertare di primo acchito e con sicurezza
l'oggetto e i limiti dell'obbligo di rendiconto. Sotto questo aspetto il caso
differisce da quello invocato dalla ricorrente, esaminato il 15 maggio 2014 dal
Tribunale di commercio del Cantone Zurigo (n° HE130354-O), in cui una società
anonima aveva eletto il mandatario quale ufficio di revisione e l'aveva
incaricato di verificare i suoi conti annuali. La ricorrente sottolinea
inutilmente che le parti sono vincolate da un contratto di mandato,
qualificazione che non è contestata. L'oggetto della pretesa fondata sull'art.
400 CO è nella fattispecie insufficientemente determinato; per questo motivo il
Tribunale d'appello ha potuto ritenere senza violare l'art. 257 cpv. 1 CPC che
la situazione giuridica non è chiara e dichiarare l'istanza 24 giugno 2014
irricevibile. Ne consegue che il ricorso in materia civile deve essere
respinto.

6. 
Le spese giudiziarie e le ripetibili della sede federale seguono la soccombenza
(art. 66 cpv. 1 e 5 nonché 68 cpv. 1, 2 e 4 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
La ricorrente verserà all'opponente un'indennità di fr. 2'500.-- a titolo di
ripetibili per la sede federale.

4. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 gennaio 2016

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Thélin

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