Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.104/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_104/2015

Sentenza del 20 maggio 2015

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Klett, Kolly,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. Marie Zveiger Wernli,
opponente.

Oggetto
ricusa,

ricorso contro la sentenza emanata il 12 gennaio 2015 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 
B.________ ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del distretto di
Bellinzona l'avv. A.________, già suo patrocinatore, chiedendone la condanna al
versamento di fr. 37'101.20. Nell'ambito di tale causa, con decisione del 14
febbraio 2014, il Pretore aggiunto di Bellinzona ha, in accoglimento
dell'opposizione della curatrice della figlia minorenne dell'attrice, respinto
la richiesta di edizione dell'intero incarto concernente la minore e
considerato irricevibili i relativi documenti prodotti dal convenuto.

2. 
Il 3 aprile 2014 A.________ ha chiesto la ricusa del Pretore aggiunto e la
trasmissione degli atti al Pretore del medesimo distretto. Ha motivato la
domanda invocando l'asserita transazione proposta all'udienza del 18 aprile
2013, in cui il Pretore aggiunto gli avrebbe chiesto se era disposto a pagare
all'attrice fr. 15'000.--, e la decisione 14 febbraio 2014 con cui il
magistrato - nonostante "le gravissime accuse formulate dall'attrice" - non ha
acquisito agli atti i documenti prodotti con le osservazioni del 14 novembre
2013.

 Con sentenza 6 settembre 2014 il Pretore viciniore del distretto di Riviera ha
respinto l'istanza di ricusazione.

3. 
La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, con sentenza
12 gennaio 2015, respinto il reclamo presentato da A.________ contro l'appena
menzionata decisione (dispositivo n. 1) e ha posto le spese processuali e le
ripetibili a carico dell'insorgente (dispositivo n. 2). Dopo aver richiamato
l'art. 49 cpv. 1 CPC, la Corte cantonale ha considerato la domanda di ricusa
tardiva e il relativo diritto perento. Poiché l'art. 51 cpv. 1 CPC prevede che
gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono
annullati e ripetuti se una parte lo richiede entro 10 giorni da quello in cui
è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione, la Corte cantonale ha ritenuto
che il termine per domandare la ricusa non debba essere superiore a tale lasso
di tempo. Riferendosi al caso concreto, essa ha indicato che l'impressione di
parzialità sorta nel convenuto si è accentuata fino al momento in cui, in
seguito alla decisione emanata il 14 febbraio 2014 e ricevuta il 20 febbraio
2014, si è tramutata in convinzione. Questi ha però presentato la sua domanda
di ricusa unicamente il 3 aprile 2014, ossia più di 40 giorni dopo la notifica
della decisione del 14 febbraio 2014.

4. 
Con atto di ricorso dell'11 febbraio 2015, intitolato ricorso in materia civile
e ricorso in materia costituzionale, A.________ postula l'annullamento dei
predetti dispositivi della sentenza di seconda istanza e il rinvio della causa
a quest'ultima " affinché si pronunci sui gravami contenuti nel reclamo 22
settembre 2014". Afferma che l'istanza di ricusa è stata introdotta entro 10
giorni dalla crescita in giudicato della decisione 14 febbraio 2014 e che né
l'art. 49 cpv. 1 CPC né gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU contengono un termine
entro il quale il ricusante deve agire. Sostiene che il termine di 10 giorni
previsto dalla Corte cantonale sarebbe in contrasto con le garanzie
convenzionali e costituzionali, essendo in particolare lesivo del principio
della proporzionalità. Ritiene infine che, in linea di principio, una domanda
di ricusa debba poter essere presentata in ogni momento o in ogni caso entro il
termine di 90 giorni previsto dall'art. 329 cpv. 1 CPC.

 B.________ propone con risposta 30 marzo 2015 la reiezione del rimedio di
diritto. Il 17 aprile 2015 il ricorrente ha presentato una replica spontanea.

5. 
Giusta l'art. 92 cpv. 1 LTF il ricorso è ammissibile contro decisioni
incidentali notificate separatamente e concernenti domande di ricusazione. La
via di ricorso contro tali decisioni segue quella della causa di merito (DTF
138 III 555 consid. 1). Quest'ultima concerne una causa civile di natura
pecuniaria con un valore di lite superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1
lett. b LTF). Ne segue che il gravame viene esaminato - unicamente - quale
ricorso in materia civile, indipendentemente dalla sua doppia intitolazione
(art. 113 LTF).

6. 
Giusta l'art. 49 cpv. 1 CPC la parte che intende ricusare una persona che opera
in seno a un'autorità giudiziaria deve presentare al giudice la relativa
domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione. Pure la
giurisprudenza sviluppata in applicazione degli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU
richiede dalla parte che ha conoscenza di un motivo di ricusa d'invocarlo
subito, sotto pena di essere privato dal diritto di potersene prevalere
successivamente (DTF 138 I 1 consid. 2.2, con rinvii).

 In concreto giova innanzi tutto rilevare che, insistendo sul momento in cui è
cresciuta in giudicato la decisione del 14 febbraio 2014, il ricorrente
dimentica che per stabilire la tempestività di una domanda di ricusa è
determinante il momento in cui l'istante è venuto a conoscenza del motivo posto
a fondamento di una tale richiesta. Egli non può nemmeno essere seguito quando
ritiene che la CEDU impedisca al legislatore nazionale di prevedere un termine
per l'inoltro di una domanda di ricusa: questo Tribunale ha già avuto ad
esempio modo di stabilire che il termine di 5 giorni previsto dall'art. 46 cpv.
1 dell'abrogato Codice di procedura penale ticinese per presentare una domanda
di ricusa non viola le disposizioni costituzionali e convenzionali invocate nel
ricorso (sentenza 1P.243/2005 del 6 giugno 2005 consid. 5.2). Inoltre, poiché
il ricorrente ha atteso più di 40 giorni per depositare la sua domanda di
ricusa, lasso di tempo che manifestamente non può essere sussunto sotto la
nozione di " non appena " ("unverzüglich"; "aussitôt") menzionata dall'art. 49
cpv. 1 CPC, non occorre nemmeno stabilire se l'applicazione per analogia del
termine di 10 giorni di cui all'art. 51 cpv. 1 CPC proposta dalla Corte
cantonale sia conforme al diritto federale. Infine, postulando l'applicazione
del termine di 90 giorni - previsto dall'art. 329 cpv. 1 CPC per introdurre una
domanda di revisione - anche alle domande di ricusa inoltrate in pendenza di
causa, il ricorrente misconosce la differenza esistente fra la situazione
durante il processo e quella che si verifica dopo la sua chiusura.

7. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va
respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66
cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che
rifonderà all'opponente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura
innanzi al Tribunale federale.

3. 
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 20 maggio 2015

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

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