I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.28/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 1F_28/2015 Sentenza del 10 dicembre 2015 I Corte di diritto pubblico Composizione Giudici federali Fonjallaz, Presidente, Karlen, Eusebio, Cancelliere Crameri. Partecipanti al procedimento A.________, istante, contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6501 Bellinzona, rappresentato dal Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Sezione amministrativa immobiliare, casella postale 2170, 6501 Bellinzona, Municipio di Arbedo-Castione, 6517 Arbedo, Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano. Oggetto Domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1F_26/2015 del 26 ottobre 2015. Fatti: A. Con decisione del 6 luglio 2015 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un ricorso di A.________ presentato contro un progetto relativo ala ristrutturazione della stazione di Arbedo-Castione e di attuazione del nuovo sistema ferroviario regionale Ticino-Lombardia, contemplato dal piano dei trasporti del Bellinzonese. B. Adito dall'interessato, con sentenza 1C_404/2015 del 9 settembre 2015, il Tribunale federale ne ha respinto il ricorso per carenza di motivazione. C. Con sentenza 1F_26/2015 del 26 ottobre 2015 il Tribunale federale ha respinto una prima domanda di revisione della sua sentenza. D. Contro quest'ultimo giudizio A.________ presenta una "contestazione totale", chiedendo l'emanazione di una decisione. Non sono state chieste osservazioni. Diritto: 1. 1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura una domanda può essere esaminata nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1). 1.2. In concreto l'atto introdotto da A.________ dev'essere considerato quale domanda di revisione della sentenza 1F_26/2015 del 26 ottobre 2015, notificata il 3 novembre e ricevuta dall'istante il 7 novembre seguente. 1.3. Come noto all'istante (vedi sentenza 1C_404/2015, citata, consid. 1.4), secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nella domanda occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. L'istanza in questione disattende queste esigenze di motivazione. Essa si limita infatti a ribadire i contenuti dei suoi precedenti allegati, asserendo di essere vittima di ingiustizie compiute nei suoi confronti da parte delle autorità giudiziarie e chiede una decisione di merito sulle domande da lui poste nelle diverse sedi. 1.4. Giova dapprima rilevare che, contrariamente all'assunto ricorsuale, il Tribunale federale nella criticata sentenza 1F_26/2015 ha tenuto conto del suo scritto dell'11 ottobre 2015 (Fatti C). 2. 2.1. In particolare l'istante nuovamente non indica nessuno dei motivi indicati all'art. 121 LTF, per i quali può essere domandata la revisione. Egli si ripete limitandosi ad addurre fatti nuovi, posteriori all'emanazione della contestata sentenza e quindi inammissibili (art. 99 cpv. 1 LTF), quali un "reclamo" inoltrato al Governo cantonale tendente all'annullamento della procedura d'appalto e un'interrogazione al Municipio di Arbedio-Castione. Questi fatti esulano peraltro dall'oggetto dell'istanza. 2.2. L'istante insiste sulla partecipazione del giudice Marco Lucchini alla sentenza 6 luglio 2015 del Tribunale cantonale amministrativo. Anche in tale ambito egli non si confronta tuttavia del tutto con i motivi esposti al riguardo nelle citate sentenze 1C_404/2015 (consid. 2) e 1F_26/2015 (consid. 1.5). 3. La domanda di revisione dev'essere quindi respinta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. La domanda di revisione è respinta. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante. 3. Comunicazione all'istante, al Municipio di Arbedo-Castione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale. Losanna, 10 dicembre 2015 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Fonjallaz Il Cancelliere: Crameri Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben