Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.28/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1F_28/2015

Sentenza del 10 dicembre 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6501 Bellinzona,
rappresentato dal Dipartimento del territorio del
Cantone Ticino, Sezione amministrativa immobiliare, casella postale 2170, 6501
Bellinzona,
Municipio di Arbedo-Castione, 6517 Arbedo,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano.

Oggetto
Domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1F_26/2015
del 26 ottobre 2015.

Fatti:

A. 
Con decisione del 6 luglio 2015 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
ha parzialmente accolto un ricorso di A.________ presentato contro un progetto
relativo ala ristrutturazione della stazione di Arbedo-Castione e di attuazione
del nuovo sistema ferroviario regionale Ticino-Lombardia, contemplato dal piano
dei trasporti del Bellinzonese.

B. 
Adito dall'interessato, con sentenza 1C_404/2015 del 9 settembre 2015, il
Tribunale federale ne ha respinto il ricorso per carenza di motivazione.

C. 
Con sentenza 1F_26/2015 del 26 ottobre 2015 il Tribunale federale ha respinto
una prima domanda di revisione della sua sentenza.

D. 
Contro quest'ultimo giudizio A.________ presenta una "contestazione totale",
chiedendo l'emanazione di una decisione.
Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura una domanda può
essere esaminata nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).

1.2. In concreto l'atto introdotto da A.________ dev'essere considerato quale
domanda di revisione della sentenza 1F_26/2015 del 26 ottobre 2015, notificata
il 3 novembre e ricevuta dall'istante il 7 novembre seguente.

1.3. Come noto all'istante (vedi sentenza 1C_404/2015, citata, consid. 1.4),
secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nella domanda occorre spiegare perché l'atto
impugnato viola il diritto. L'istanza in questione disattende queste esigenze
di motivazione. Essa si limita infatti a ribadire i contenuti dei suoi
precedenti allegati, asserendo di essere vittima di ingiustizie compiute nei
suoi confronti da parte delle autorità giudiziarie e chiede una decisione di
merito sulle domande da lui poste nelle diverse sedi.

1.4. Giova dapprima rilevare che, contrariamente all'assunto ricorsuale, il
Tribunale federale nella criticata sentenza 1F_26/2015 ha tenuto conto del suo
scritto dell'11 ottobre 2015 (Fatti C).

2.

2.1. In particolare l'istante nuovamente non indica nessuno dei motivi indicati
all'art. 121 LTF, per i quali può essere domandata la revisione. Egli si ripete
limitandosi ad addurre fatti nuovi, posteriori all'emanazione della contestata
sentenza e quindi inammissibili (art. 99 cpv. 1 LTF), quali un "reclamo"
inoltrato al Governo cantonale tendente all'annullamento della procedura
d'appalto e un'interrogazione al Municipio di Arbedio-Castione. Questi fatti
esulano peraltro dall'oggetto dell'istanza.

2.2. L'istante insiste sulla partecipazione del giudice Marco Lucchini alla
sentenza 6 luglio 2015 del Tribunale cantonale amministrativo. Anche in tale
ambito egli non si confronta tuttavia del tutto con i motivi esposti al
riguardo nelle citate sentenze 1C_404/2015 (consid. 2) e 1F_26/2015 (consid.
1.5).

3. 
La domanda di revisione dev'essere quindi respinta. Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
La domanda di revisione è respinta.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante.

3. 
Comunicazione all'istante, al Municipio di Arbedo-Castione, al Consiglio di
Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale
dello sviluppo territoriale.

Losanna, 10 dicembre 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

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