Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.96/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_96/2015

Sentenza del 20 febbraio 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Merkli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Jan Burger,
ricorrente,

contro

Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.

Oggetto
Estradizione all'Italia,

ricorso contro la sentenza emanata il 5 febbraio 2015 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A. 
Con sentenza del 27 novembre 2007 il Tribunale di Milano ha condannato
A.________, cittadino italiano nato nel 1973, a una pena di 15 anni di carcere,
per aver falsificato dal dicembre 1997 all'ottobre 1999 documenti di
circolazione di numerose autovetture di grossa cilindrata, al fine di
consentirne la fraudolenta immatricolazione. Con decisione del 6 dicembre 2012
la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato per intervento della
prescrizione il giudizio di prima istanza, fissando la pena a 14 anni, 8 mesi e
15 giorni. Questa pronunzia è cresciuta in giudicato in seguito alla decisione
del 25 febbraio 2014, con la quale la Corte di cassazione ha dichiarato
inammissibile un ricorso presentato dall'interessato.

B. 
Il 13 e 16 ottobre 2014 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha presentato alla
Svizzera una domanda di estradizione di A.________, precedentemente arrestato
nel Cantone di Basilea Campagna sulla base di un mandato di arresto europeo.
L'interessato vi si è opposto. Il 30 ottobre 2014 la Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale (TPF) ha respinto, in quanto ammissibile, un suo
reclamo contro l'ordine di arresto in vista di estradizione. Il 16 dicembre
2014 l'Ufficio federale di polizia ha concesso la richiesta estradizione. Con
decisione del 5 febbraio 2015 il TPF ha respinto in quanto ammissibile un
ricorso dell'estradando.

C. 
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso da lui sottoscritto e un
altro inoltrato dall'avv. Jan Burger al Tribunale federale. Postula,
concessogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,
di annullarla, di rifiutare la domanda di estradizione e di ordinare la sua
scarcerazione.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.

1.1. Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo
dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è
ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un'estradizione e inoltre si
tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in
presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono
stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero
presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono
tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire
anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF
136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza
precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid.
1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito).

1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al
Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (
DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso
particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in
maniera restrittiva anche in materia estradizionale, il Tribunale federale
dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e
1.3.2).

1.3. Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente, pena
l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in
materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).

1.3.1. Il ricorrente e il suo patrocinatore sostengono che il procedimento
all'estero avrebbe violato elementari principi procedurali, in particolare le
garanzie di un equo processo ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU, poiché egli, quale
"contumace" e difeso da un legale d'ufficio, non avrebbe ricevuto la
convocazione al primo processo, né avrebbe potuto assistere alla pronuncia
della sentenza; si sarebbe inoltre in presenza di una lesione del principio "ne
bis in idem" poiché, per gli stessi fatti, sarebbe stato condannato due volte.

 Al riguardo i due atti di ricorso, fondati in larga misura su fatti non
ritenuti nella decisione impugnata, senza dimostrare tuttavia che sarebbero
stati accertati in maniera arbitraria (art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art.
105 cpv. 1 LTF; DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560), non adempiono le
esigenze di motivazione dell'art. 42 LTF. Essi non si confrontano infatti con
le motivazioni poste a fondamento dell'impugnato giudizio (DTF 139 I 306
consid. 1.2, 229 consid. 2.2), segnatamente che i dispositivi delle tre
sentenze di condanna sono stati notificati al fratello del ricorrente presso il
quale quest'ultimo, sempre assistito da legali d'ufficio o di fiducia, aveva
eletto domicilio legale. Né fanno valere d'aver addotto tempestivamente le loro
critiche dinanzi alle competenti autorità giudiziarie italiane sia riguardo
alla pretesa mancata notificata dell'inizio del procedimento sia all'osservanza
del principio del "ne bis in idem", pretendendo in sostanza che le autorità
svizzere riesamino l'apprezzamento delle prove effettuato dai giudici esteri e
la fissazione della pena, ciò che non fa assurgere alla causa la qualifica di
un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 LTF.

1.3.2. D'altra parte, ammesso che la prescrizione della pena interverrà in
Italia soltanto nel 2043 e in Svizzera, secondo il TPF, nel 2029, il ricorrente
adduce, invero in maniera del tutto generica, che secondo il diritto italiano
la prescrizione del reato sarebbe intervenuta prima della decisione della Corte
di appello, senza tuttavia nemmeno tentare di spiegare perché quest'ultima
autorità a torto non avrebbe ritenuto detta tesi. Per di più, contrariamente
all'assunto ricorsuale, il TPF ha esaminato anche questa censura, respingendola
poiché una corretta lettura di detta sentenza non avvalorerebbe l'assunto
ricorsuale. L'istanza precedente ha aggiunto che neppure la Corte di
cassazione, dichiarando l'appello inammissibile, ha rilevato alcun problema di
prescrizione. Ora, il ricorrente non dimostra, come imposto dall'art. 42 LTF,
che ambedue le motivazioni violerebbero il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4;
133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121). Per finire, il ricorrente non indica i
passaggi in cui avrebbe addotto i censurati vizi procedurali dinanzi alle
autorità giudiziarie estere, ch'esse non avrebbero esaminati e, semmai, non
sanati. Non spetta manifestamente al Tribunale federale spulciare l'incarto
estero per rintracciare e verificare la sorte di siffatte eventuali censure,
rilevato nondimeno che la Corte di appello si è pronunciata al riguardo
dichiarando estinti per prescrizione determinati reati (DTF 133 IV 286 consid.
6.2).

1.3.3. Neppure con le generiche critiche mosse all'accertamento del suo stato
di salute, il ricorrente dimostra che in concreto si sarebbe in presenza di un
caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 LTF. Del resto, come
rettamente ritenuto dal TPF, egli neppure tenta di spiegare perché le autorità
italiane non terrebbero conto, come già avvenuto, di eventuali problemi
relativi alla sua carcerabilità.

2.

2.1. Ne segue che, non essendo dimostrata la sussistenza di un caso
particolarmente importante, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
L'emanazione del presente giudizio rende superfluo l'esame della domanda di
scarcerazione.

2.2. Le spese seguono la soccombenza, la domanda di assistenza giudiziaria e di
gratuito patrocinio dovendo essere respinta, poiché le conclusioni del ricorso
erano manifestamente prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF).
Per di più, il ricorrente, sempre patrocinato da avvocati di fiducia,
contravvenendo al suo obbligo di dimostrare l'asserita indigenza, non ha
prodotto alcuna documentazione atta a sostanziarla.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore
estradizioni.

Losanna, 20 febbraio 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

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