Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.664/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_664/2015

Sentenza del 20 febbraio 2017

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Karlen, Giudice presidente,
Eusebio, Kneubühler,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Giacomo Garzoli,
ricorrente,

contro

B.________ e C.________,
opponenti,

Municipio di Centovalli, 6655 Intragna,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
Servizi generali, Ufficio delle domande di costruzioni, via Franco Zorzi 13,
6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa,
6501 Bellinzona.

Oggetto
demolizione di un muro,

ricorso contro la sentenza emanata il 6 novembre 2015 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
A.________ è proprietario di un edificio, censito come stalla, sito nel nucleo
di Intragna (particelle www e xxx). La facciata sud, che presenta un'apertura,
è posta sul confine con il fondo yyy appartenente a B.________ e C.________. Su
quest'ultimo fondo (lato nord), a una distanza di 40 cm dalla citata facciata,
sorge un muro in pietra, lungo circa 9.00 m e alto circa 5.00 m. Con petizione
del 23 dicembre 1985 A.________ aveva chiesto alla Pretura di Locarno-Campagna
di ingiungere al precedente proprietario del fondo confinante di abbattere
questo muro, siccome ricostruito "ex novo", salvo una piccola parte centrale.
Con sentenza del 30 novembre 1988 il Pretore ha respinto la petizione, giudizio
confermato dalla I Camera civile del Tribunale d'appello con sentenza del 2
giugno 1989, la quale ha accertato che il muro, come stabilito dal perito, era
stato interamente rifatto, ad eccezione di una ridotta parte centrale in basso,
in due fasi distinte, ossia dal 1973-1974, rispettivamente nel 1979.

B. 
Il 6 dicembre 1998 A.________ ha chiesto al Municipio di ordinare la
demolizione del muro, siccome ricostruito abusivamente negli anni '70. Il 15
giugno 2000, accertato che il manufatto non era stato oggetto di un permesso
edilizio, l'Esecutivo comunale ne ha ordinato la demolizione, ordine annullato
il 5 settembre 2000 dal Consiglio di Stato. Il 24 novembre 2011 il Municipio ha
rilasciato alle vicine una licenza edilizia, parzialmente in sanatoria, per la
demolizione di un altro muro in mattoni, costruito sul lato est del loro fondo
nel 1979-1980, a confine con la sottostante particella zzz. Il 28 marzo 2012 il
Governo ha confermato la decisione municipale, ritenendo tuttavia che la
demolizione del muro realizzato sul lato nord dalla facciata dell'immobile
dell'insorgente esulasse dal procedimento.

C. 
Il 9 gennaio 2013 A.________ ha nondimeno nuovamente chiesto la demolizione del
muro, domanda respinta il 4 febbraio seguente dal Municipio, che ha ritenuto
perenta tale facoltà, poiché il manufatto è stato verosimilmente eretto negli
anni '70. Il 17 aprile 2013 il Governo cantonale ha annullato il provvedimento
rinviando gli atti al Municipio affinché stabilisse la data di realizzazione
del muro. Il 12 febbraio 2014 il Municipio ha nuovamente respinto la richiesta
di demolizione, ritenendo che il muro esistesse già prima del 1° luglio 1972 e
che le riparazioni eseguite nel 1974 costituirebbero lavori di ordinaria
manutenzione. L'8 luglio 2014 il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso
dell'istante, considerando attendibile datare la realizzazione dell'opera
litigiosa negli anni '40-50. Adito dall'interessato, con giudizio del 6
novembre 2015 il Tribunale cantonale amministrativo, dopo aver esperito un
sopralluogo, ne ha respinto il ricorso.

D. 
A.________ impugna questa sentenza dinanzi al Tribunale federale con un ricorso
in materia di diritto pubblico. Chiede, in via principale, di annullarla e di
ordinare alle vicine di demolire il muro e, in via subordinata, di rinviare
l'incarto alla Corte cantonale, affinché accerti se la ricostruzione del muro
fosse legale.

Non sono state chieste osservazioni al gravame, ma è stato richiamato l'incarto
cantonale.

Diritto:

1.

1.1. Presentato tempestivamente contro una decisione finale in ambito edilizio,
il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile sotto il profilo degli
art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF. La legittimazione del ricorrente è
pacifica.

1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il
Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF
142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Quando il ricorrente, come in concreto,
invoca la violazione di diritti costituzionali (diritto di essere sentito),
nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove,
poiché ciò equivale a sostenere ch'essi sono stati accertati in violazione
dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il Tribunale federale,
in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano
state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 142 I
99 consid. 1.7.2 pag. 106; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41).

1.3. La vertenza concerne unicamente l'interpretazione e l'applicazione di
norme del diritto comunale e cantonale. Il ricorrente deve pertanto dimostrare
che i fatti posti a fondamento dell'impugnato giudizio sarebbero stati
accertati in maniera arbitraria (art. 95 e 97 LTF; DTF 136 III 552 consid. 4.2
pag. 560). Chiamato a esaminare l'applicazione di tali disposizioni sotto il
ristretto profilo dell'arbitrio, il Tribunale federale si scosta dalla
soluzione ritenuta dall'ultima istanza cantonale solo se appaia manifestamente
insostenibile, in palese contraddizione con la situazione effettiva, non
sorretta da ragioni oggettive e lesiva di un diritto certo. Non basta, inoltre,
che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che
lo sia anche nel suo risultato (DTF 140 I 201 consid. 6.1), ciò che spetta al
ricorrente dimostrare (DTF 133 II 396 consid. 3.2). Non risulta per contro
arbitrio dal semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in
linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 141 I 70 consid. 2.2 pag.
72; 140 I 201 consid. 6.1 pag. 205).

2.

2.1. La Corte cantonale ha rilevato che, contrariamente al precedente
ordinamento che prevedeva un termine di perenzione di due anni
dall'accertamento della violazione e in ogni caso di cinque dall'esecuzione
dell'opera (art. 57 della previgente legge edilizia), la legge edilizia in
vigore dal 1991 non contempla termini entro i quali l'ordine di demolizione
dev'essere impartito. Ha osservato che la giurisprudenza (sentenza 1C_320/2011
del 30 maggio 2012 consid. 5.2) prevede nondimeno un termine di perenzione di
trent'anni, che inizia a decorrere dalla fine dell'esecuzione dei lavori di
costruzione non regolamentari, tranne nei casi ove sussista un pericolo
concreto per la vita e l'integrità degli abitanti o dei passanti.

2.1.1. Ha aggiunto che un ordine di demolizione presuppone l'esistenza di una
violazione materiale del diritto. Ha rilevato che il Municipio e il Consiglio
di Stato, accertato che il muro litigioso non è mai stato autorizzato, hanno
escluso una violazione materiale, ritenendo che gli interventi eseguiti nel
1974 sarebbero assimilabili a lavori di ordinaria manutenzione esentati da
permesso dal diritto in vigore all'epoca. Secondo la Corte cantonale a torto,
poiché dagli accertamenti effettuati nell'ambito della procedura civile risulta
che il muro è stato interamente rifatto, ad eccezione di una ridotta parte
centrale in basso. Ha quindi ritenuto che la sua ricostruzione, ancorché
effettuata nei limiti dell'opera preesistente caduta in rovina, non è
assimilabile a lavori di mera manutenzione, per cui l'intervento compiuto
doveva essere autorizzato alla stregua di una nuova edificazione.

I giudici cantonali hanno nondimeno stabilito che ciò non giustifica
l'annullamento della decisione municipale e di quella governativa. In effetti,
anche qualora nell'ambito di una decisione di rinvio fosse accertato che il
manufatto sia abusivo, ossia che non potrebbe essere oggetto di una licenza
edilizia in sanatoria, non si potrebbe comunque ordinarne la demolizione,
perché la facoltà di farlo è perenta sia che si applichi la legge edilizia del
1973, vigente all'epoca della sua edificazione, sia il termine di 30 anni
attualmente previsto dalla giurisprudenza: il termine di prescrizione è infatti
trascorso, in quanto iniziato a decorrere dalla fine dei lavori di
ricostruzione nel 1979. La Corte cantonale ha respinto la tesi dell'insorgente
secondo cui la prescrizione non sarebbe ancora subentrata, poiché i lavori di
costruzione sarebbero terminati soltanto nel 2012 in concomitanza con la
demolizione dell'altro muro, in mattoni. Decisivo è infatti il momento della
ricostruzione di quello sito a 40 cm dalla facciata sud della di lui casa e non
il periodo in cui è stato realizzato quello in mattoni e ancor meno l'epoca
della demolizione di quest'ultimo.

2.1.2. Nella decisione impugnata è stato accertato che non sussistono motivi di
polizia che consentirebbero di ordinare la demolizione del muro, non
pericolante. La sicurezza degli abitanti in caso d'incendio, come appurato
durante il sopralluogo, è garantita dall'uscita di sicurezza al piano terreno
(entrata principale) e da quella del primo piano, con scala esterna, per cui
non vi è alcuna necessità, come preteso dal ricorrente, di una via di fuga
supplementare sul lato sud dell'edificio.

È stato poi assodato che, riguardo alle tracce di umidità sui muri interni
della casa, dagli atti di causa non risulta ch'esse siano dovute alla presenza
del muro litigioso piuttosto che a un isolamento difettoso e/o a una
ventilazione insufficiente della casa del ricorrente, né risulta che ne sarebbe
compromessa la salubrità dell'edificio. In merito alle pretese immissioni
negative ai sensi dell'art. 684 CC, si è osservato che tale questione doveva se
del caso essere sottoposta al foro civile.

2.2. Il ricorrente si limita a rilevare che, nonostante il sopralluogo, non
sarebbe stata considerata la distanza di soli 40 cm tra le pareti confinanti e
che sarebbe evidente che sia in caso di incendio sia in relazione alle
infiltrazioni di umidità il suo edificio sarebbe esposto a un pericolo e a
danni maggiori. Con questi generici accenni appellatori, egli non dimostra del
tutto che la Corte cantonale avrebbe accertato i fatti in maniera addirittura
insostenibile e quindi arbitraria (DTF 142 II 355 consid. 6 pag. 258 seg.; 136
II 101 consid. 3 pag. 104) e ancor meno che lo sia la conclusione per la quale
in concreto non sussistono motivi di polizia che potrebbero imporre la
demolizione del muro. Aggiunge, sempre in maniera generica e appellatoria, che
contrariamente a quanto accertato nell'impugnato giudizio il suo immobile
sarebbe accessibile unicamente dalla stradina comunale, per cui non vi
sarebbero altre vie di fuga in caso di incendio, senza peraltro spiegare perché
non avrebbe potuto addurre o eventualmente correggere tali fatti nel quadro del
sopralluogo.

2.2.1. Precisato ch'egli non ha chiesto l'allestimento di una perizia sulla
pretesa pericolosità del muro litigioso, il ricorrente sostiene nondimeno che
l'assenza della stessa dovrebbe condurre il Tribunale federale a accertare una
non meglio precisata "violazione formale arbitraria" che dovrebbe essere
sanata. L'assunto chiaramente non regge, ritenuto che non vi è alcuna necessità
di assumere questo mezzo di prova che, tenuto conto delle procedure da lui
avviate, egli poteva peraltro chiedere nella sede cantonale. Per di più, il
Tribunale federale procede all'assunzione di nuove prove solo in casi
eccezionali, condizione manifestamente non realizzata in concreto (DTF 136 II
101 consid. 2 in fine pag. 104).

Certo, Il ricorrente accenna a una violazione del diritto di essere sentito
nell'ambito del sopralluogo esperito dal giudice delegato della Corte
cantonale, rinviando, peraltro in maniera inammissibile perché la motivazione
delle censure dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 138 IV 47
consid. 2.8.1 pag. 54; 134 I 303 consid. 1.3 e rinvii pag. 306), alla premessa
delle sue posteriori considerazioni finali inoltrate al Tribunale
amministrativo. Nelle stesse egli afferma di voler concludere la ricostruzione
dei fatti che "  in sede di sopralluogo è stata interrotta dall'irruzione
premeditata di un parente dei convenuti ". La pretesa lesione sarebbe
ravvisabile nella circostanza che le conclusioni scritte non potrebbero
descrivere, sotto il profilo di norme di polizia edilizia peraltro neppure
indicate, una corretta rappresentazione della situazione di fatto. Con questo
generico rilievo, del quale non v'è peraltro traccia nel verbale di udienza e
di sopralluogo, il ricorrente non dimostra alcuna lesione del diritto di essere
sentito. In effetti, egli neppure sostiene che il diritto comunale o cantonale
offrirebbe garanzie più estese di quello costituzionale o convenzionale,
segnatamente riguardo al diritto di essere sentito oralmente (DTF 134 I 140
consid. 5.3 pag. 148 e rinvii), né fa valere una violazione dell'obbligo di
verbalizzazione delle risultanze del sopralluogo, sulle quali, come pure sulla
documentazione fotografica allestita in quell'ambito, egli ha potuto esprimersi
per iscritto prima dell'emanazione della sentenza impugnata (DTF 142 I 86
consid. 2.2 e 2.3 pag. 89 seg. e consid. 2.5 pag. 92).

2.2.2. Nella misura in cui rinvia alle procedure civili, sostenendo che il muro
in esame dovrebbe essere demolito in applicazione dell'art. 641 cpv. 2 CC, le
critiche esulano manifestamente dall'oggetto del litigio in esame.

2.3. Nel merito, in sostanza il ricorrente sostiene che in realtà il manufatto
litigioso, unitamente a quello in mattoni, costituirebbe un muro a L e di fatto
un'opera incompiuta. Afferma che la costruzione del muro sul lato nord del
fondo yyy sarebbe iniziata nel 1974 e ripresa nel 1979, con la costruzione
della sua parte est, adducendo che le vicine avrebbero avuto l'intenzione di
realizzare un'opera ben più complessa di un semplice muro. Si diffonde poi su
un asserito loro progetto di costruzione per una casa abitativa sulla
particella yyy e su una convenzione conclusa da quest'ultime con i proprietari
del fondo zzz, con la quale si impegnavano a rimuovere la parte alta del muro
in mattoni.
Riguardo all'accertata prescrizione, questione decisiva per l'esito della
vertenza, il ricorrente osserva che l'opera litigiosa non sarebbe mai stata
terminata, poiché solo in seguito all'accordo intervenuto tra le vicine e i
proprietari del fondo zzz vi sarebbe stata una rinuncia definitiva alla
costruzione dell'opera completa. Ne ravvisa l'intenzione di utilizzare il muro
perimetrale per una futura nuova costruzione: aspetto che dovrebbe essere
ulteriormente approfondito. Critica, sempre in maniera superficiale, il fatto
che la Corte cantonale, stabilendo che la prescrizione ha iniziato a decorrere
dalla fine dei lavori di ricostruzione, ossia nel 1979, non si sarebbe chinata
su questo aspetto. Al suo dire, i lavori non sarebbero tuttavia terminati in
quella data, poiché nel 1986 il precedente vicino avrebbe allestito un progetto
per la riattazione della sua proprietà, manifestando l'intenzione di realizzare
un edificio abitabile con pareti perimetrali corrispondenti alle mura già
costruite. Ciò dimostrerebbe che l'opera litigiosa non potrebbe essere ritenuta
come terminata.

Egli considera pertanto arbitraria la conclusione della Corte cantonale di
ritenere quale momento determinante per l'inizio della prescrizione la data di
ricostruzione del muro e non il momento in cui è stato realizzato quello in
mattoni o ancora quando quest'ultimo è stato demolito, poiché la costruzione
del muro dovrebbe essere esaminata nella prospettiva di una sua asserita futura
utilizzazione a scopo edificatorio. Il fatto che non si sarebbe più proceduto a
lavori di ampliamento del muro, non implicherebbe che lo stesso possa essere
considerato come un'opera terminata da oltre trent'anni, tenuta presente
l'asserita intenzione del proprietario precedente di costruire un edificio
abitabile.

2.4. Ora, queste ipotesi e supposizioni, sulle quali si fonda e si esaurisce il
gravame, secondo cui l'edificazione del muro dovrebbe essere inserita nel
contesto di una futura costruzione "di ben altre fattezze e dimensioni" e che
pertanto il muro a L sino al 1986 non potrebbe essere considerato come una
costruzione terminata, non implicano chiaramente una motivazione carente del
giudizio impugnato (al riguardo vedi DTF 138 I 232 consid. 5.1 pag. 237) e
ancor meno un diniego di giustizia formale. La circostanza che i giudici
cantonali, valutando gli atti di causa e le risultanze del sopralluogo, non
abbiano seguito gli argomenti, invero non sempre di facile comprensione,
addotti dal ricorrente e siano giunti a un'altra conclusione riguardo
all'inizio del termine di prescrizione, né costituisce un accertamento
arbitrario dei fatti né una valutazione arbitraria delle prove, e neppure tale
conclusione è insostenibile nel risultato. Insistendo infatti sull'assunto
secondo cui i lavori relativi al muro sarebbero terminati soltanto nel 2012 con
la demolizione di quello in mattoni, il ricorrente, mischiando e confondendo
procedure diverse, disattende che quest'ultimo non concerne l'opera litigiosa
e, come rettamente ritenuto dalle autorità cantonali, esula dall'oggetto del
litigio.

3. 
In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Municipio
di Centovalli, al Dipartimento del territorio, Servizi generali, Ufficio delle
domande di costruzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino.

Losanna, 20 febbraio 2017

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Karlen

Il Cancelliere: Crameri

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