Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.598/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}

1C_598/2015,       

1C_645/2015

Sentenza del 12 luglio 2016

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Merkli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________SA,
patrocinata dall'avv. Gianfrancesco Beltrami,
ricorrente,

contro

1. Comunione dei comproprietari del Condominio B.________,
patrocinata dall'avv. Claudio Cereghetti,
2. C.________,
3. D.________,
patrocinati dall'avv. dott. Franco Pedrazzini,
opponenti,

Municipio di X.________,
patrocinato dall'avv. Patrizia Bettè,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, residenza governativa,
6501 Bellinzona.

Oggetto
1C_598/2015
richiesta di anticipo delle spese,

1C_645/2015
domanda di restituzione in intero,

ricorsi contro le decisioni emanate il 15 ottobre 2015
dal giudice delegato e il 24 novembre 2015 dal Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Il 13 ottobre 2015, contro una decisione del 9 settembre precedente con la
quale il Consiglio di Stato ha annullato una licenza edilizia a lei rilasciata,
A.________SA ha presentato un ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Con decisione del 15 ottobre 2015, il giudice delegato ha invitato l'insorgente
a versare entro il 2 novembre seguente un anticipo di fr. 1'800.-- per le
presunte spese processuali, precisando che in caso di mancato pagamento nel
termine assegnato il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile e le spese
processuali poste a suo carico (incarto n. 52.2015.470). La decisione è firmata
dal segretario, "p.o. del giudice delegato", quest'ultimo non indicato
nominativamente. Nei rimedi di diritto è indicata la facoltà di impugnarla
dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia di diritto pubblico entro
30 giorni dalla sua notificazione.

B. 
Avverso questa decisione A.________SA presenta un ricorso in materia di diritto
pubblico e, nei motivi, un ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale (causa 1C_598/2015). Chiede di accertare la nullità della
decisione impugnata, rispettivamente di annullarla e di conseguenza di emettere
una nuova richiesta di anticipo, nonché di sospendere la criticata decisione in
attesa della sentenza del Tribunale federale.

Nelle sue osservazioni, la Corte cantonale, unica parte invitata a esprimersi,
precisata la prassi in materia, si rimette al giudizio del Tribunale federale.
In replica la ricorrente, senza aggiungere ulteriori osservazioni, si conferma
nel proprio gravame.

C. 
Nel frattempo, il 6 novembre 2015, il giudice delegato ha invitato la
ricorrente a dimostrare la tempestività del pagamento, avvenuto solo il 4
novembre precedente, come confermato in seguito dalla stessa. Con decisione del
24 novembre 2015, il Tribunale cantonale amministrativo ha poi respinto
un'istanza di restituzione contro il lasso dei termini di A.________SA,
ritenendo che il ritardo nel pagamento, imputabile a motivi di mera natura
organizzativa della società, era dovuto a una negligenza non scusabile.

D. 
Anche contro questa decisione A.________SA inoltra un ricorso e un ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (causa 1C_645/
2015). Postula di accertare la nullità, rispettivamente di annullare la
richiesta di anticipo e la decisione di rigetto dell'istanza di restituzione in
intero, nonché di rinviare gli atti alla Corte cantonale, affinché le assegni
un nuovo termine per versare l'anticipo come pure di ordinarle di sospendere la
trattazione del ricorso oggetto dell'incarto n. 52.2014.470.

Non sono state chieste osservazioni a quest'ultimo gravame, ma allo stesso è
stato conferito l'effetto sospensivo in via superprovvisionale.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1). Spetta nondimeno alla
ricorrente dimostrare l'adempimento delle condizioni di ammissibilità del
gravame qualora non siano evidenti, pena l'inammissibilità dello stesso (art.
42 cpv. 2 LTF; DTF 138 III 46 consid. 1.2 pag. 47; 137 III 522 consid. 1.3 pag.
525, 324 consid. 1.1 pag. 328; 133 II 629 consid. 2.3.1).

1.2. I due ricorsi, tempestivi e fondati su motivazioni sostanzialmente
analoghe, concernono la medesima vertenza e le stesse parti. Si giustifica
quindi, come peraltro richiesto dalla ricorrente, di trattarli congiuntamente e
di statuire sugli stessi con un unico giudizio (DTF 128 V 124 consid. 1; 122 II
367 consid. 1a).

1.3. Nell'ambito del diritto pianificatorio ed edilizio è dato il ricorso in
materia di diritto pubblico (DTF 133 II 409 consid. 1.1, 353 consid. 2), con il
quale può essere censurata anche la violazione dei diritti costituzionali (DTF
133 I 201 consid. 1), motivo per cui quelli sussidiari in materia
costituzionale (art. 113 segg. LTF) sono improponibili. La legittimazione della
ricorrente è pacifica.

2.

2.1. La decisione sull'anticipo delle spese processuali con la comminatoria
d'irricevibilità in caso di mancato pagamento (causa 1C_598/2015) costituisce,
come rettamente rilevato dalla ricorrente, una decisione incidentale notificata
separatamente ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, che può essere
impugnata direttamente qualora possa causare un pregiudizio irreparabile.

2.2. Di massima, tale decisione può causare un pregiudizio irreparabile (DTF
128 V 199 consid. 2b e c pag. 202 segg.; sentenze 5A_582/2013 del 12 febbraio
2014 consid. 1.1 non pubblicato in DTF 140 III 65, 4A_100/2009 del 15 settembre
2009 consid. 1.3 non pubblicato in DTF 135 III 603 e 1B_74/2015 del 28 aprile
2015).

2.3. La ricorrente, esposto di essere una società quotata alla borsa secondaria
di Berna e proprietaria di fondi siti nel Comune di X.________, in
considerazione della sua situazione economica non fa valere a ragione che la
richiesta di versare l'anticipo le avrebbe impedito, per mancanza di mezzi
finanziari, di poter adire l'autorità giudiziaria. Essa del resto l'ha pagato,
seppure, come ancora si vedrà, con due giorni di ritardo sul termine fissatole
e quindi tardivamente. Invero solo questa circostanza può spiegare la sua
insistenza nel tentare di far annullare a posteriori la richiesta di anticipo.

2.4. Ora, il Tribunale federale ha già avuto occasione di stabilire che, sotto
il profilo dell'art. 29 cpv. 3 Cost., quando a una parte venga rifiutata
l'assistenza giudiziaria e chiesto un anticipo delle spese, qualora essa
l'abbia versato non si è più in presenza di un pregiudizio irreparabile. In
questo caso il ricorso contro la decisione incidentale è inammissibile: in tale
misura, la circostanza che l'anticipo sia stato pagato prima o dopo l'inoltro
del ricorso al Tribunale federale è irrilevante. In effetti, il Tribunale
esamina d'ufficio e con piena cognizione le condizioni di ammissibilità, che di
massima, tranne eccezioni qui non ricorrenti, devono sussistere anche al
momento in cui adotta la propria decisione (sentenza 2D_1/2007 del 2 aprile
2007 consid. 3.2 e 3.3; cfr. DTF 118 Ib 145 consid. 2b e 5 pag. 148 segg.).

2.5. 
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto l'implicita richiesta
di effetto sospensivo, domanda comunque inammissibile, poiché priva di ogni
motivazione (art. 42 LTF).

3.

3.1. Riguardo al ricorso contro la reiezione dell'istanza di restituzione in
intero (causa 1C_645/2015), occorre ricordare che, secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2
LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi
perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in
linea di principio solo le censure sollevate (DTF 140 I 320 consid. 3.2; 139 I
306 consid. 1.2 pag. 309). Per di più, quando la ricorrente, come in concreto,
invoca la violazione di diritti costituzionali (art. 5 e 30 Cost.), nonché
l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché
ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione
dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il Tribunale federale,
in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano
state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 139 I
229 consid. 2.2).

3.2. Nella decisione del 24 novembre 2015 la Corte cantonale, dopo aver
concesso alla ricorrente la facoltà di esprimersi al riguardo, ha accertato che
il versamento con valuta del 4 novembre 2015 era tardivo; circostanza peraltro
ammessa, tanto è vero che è stata presentata un'istanza di restituzione del
termine, poi respinta. In quest'ultima la ricorrente rileva di essere una
società quotata alla borsa secondaria di Berna e di fare capo a un determinato
gruppo, per cui l'iter decisionale sottostà a severe procedure interne di
controllo. Il ritardo nel pagamento sarebbe inoltre giustificato dall'assenza
per vacanze del responsabile finanziario. La Corte cantonale, richiamando la
prassi del Tribunale federale (sentenza 2C_747/2011 del 26 settembre 2011
consid. 2.2), ha ritenuto che l'istituto della restituzione in intero dell'art.
15 della Legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013
(LPAmm), secondo cui i termini non rispettati possono essere restituiti
soltanto se la parte o il suo rappresentate può dimostrare di non averli potuti
osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa (cpv. 1), costituisce
un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente sulla sicurezza
del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei suoi requisiti con
rigore e applicare criteri restrittivi. Ha considerato che i processi
decisionali interni alla società ricorrente, rispettivamente l'assenza per
vacanze del responsabile finanziario, quali motivi di mera natura
organizzativa, con ogni evidenza non rientrano nel novero di quelli che
permetterebbero di accogliere la domanda. Ha quindi osservato che, in
considerazione della modesta entità dell'importo, neppure è verosimile che
all'interno della società nessun dirigente o responsabile potesse accedere ai
conti. Ha inoltre aggiunto che il patrocinatore della ricorrente avrebbe potuto
occuparsi direttamente del versamento dell'anticipo o quantomeno chiedere una
proroga del termine impartito alla cliente.

3.3. La ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2
LTF), non si confronta del tutto con queste differenti considerazioni. Ora,
quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse
motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della
causa, la ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna
di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3
pag. 121). Giova nondimeno rilevare che le considerazioni poste a fondamento
del giudizio impugnato non sono affatto insostenibili e quindi arbitrarie, né
nelle motivazioni né nel risultato (DTF 141 I 70 consid. 2.2 pag. 72, 49
consid. 3.4 pag. 5.3), ritenuto che le spiegazioni fornite dalla ricorrente per
giustificare la tardività del versamento manifestamente non rientrano nei casi
previsti dall'art. 15 cpv. 1 LPAmm.

3.4. La ricorrente, rilevato che anche questa pronunzia costituisce una
decisione incidentale, riprende infatti soltanto i motivi di ricorso addotti
nell'ambito della causa 1C_598/2015. Fa valere segnatamente il diritto a un
tribunale fondato sulla legge (art. 30 Cost. e 6 CEDU), insistendo sul fatto
che la sentenza dev'essere firmata dal giudice. Al riguardo, essa disattende
che la decisione qui impugnata, del 24 novembre 2015, è sottoscritta dal
presidente del Tribunale cantonale amministrativo e dal segretario. Ininfluente
al proposito sono quindi pure le censure inerenti alla facoltà del giudice
delegato di chiedere un anticipo delle spese e all'assenza della sua firma
nella precedente decisione del 15 ottobre 2015. Inoltre, queste censure non
sono state sollevate dalla ricorrente dinanzi alla Corte cantonale, la quale
non le ha pertanto potute esaminare.

3.5. Giova infine rilevare che i Cantoni non sono tenuti a riprendere, né ad
applicare per analogia le norme previste dalla LTF, quale segnatamente quella
dell'art. 62 cpv. 3 LTF secondo cui quando il termine per il versamento
dell'anticipo scade infruttuoso, prima che il Tribunale federale dichiari
inammissibile il ricorso, il giudice dell'istruzione impartisce un termine
suppletorio. I Cantoni possono infatti regolare liberamente le conseguenze di
un versamento tardivo, non essendo tenuti dalla Costituzione a impartire un
termine suppletorio (sentenze 2C_509/2010 del 4 novembre 2010 consid. 2 e 3,
2C_703/2009 del 21 settembre 2010 consid. 4.4.1 e 4.4.2).

4. 
Questo ricorso è quindi inammissibile per carenza di motivazione. Le spese
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Le cause 1C_598/2015 e 1C_645/2015 sono congiunte.

2. 
I ricorsi sono inammissibili.

3. 
Le spese giudiziarie complessive di fr. 3'000.-- sono poste a carico della
ricorrente.

4. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Dipartimento del territorio,
Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 12 luglio 2016

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

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