Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.568/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_568/2015

Sentenza del 23 novembre 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Sezione della circolazione del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, 6528
Camorino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto
revoca della licenza di condurre veicoli a motore,

ricorso contro la sentenza emanata il 20 ottobre 2015
dal giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerando:
che nell'aprile del 2015 A.________ ha guidato in grave stato di ebrietà (tasso
alcolemico del 2,06 per mille) in territorio del Comune di X.________;
che l'11 giugno 2015 la Sezione della circolazione gli ha pertanto revocato la
licenza di condurre, a titolo preventivo e cautelativo, a tempo indeterminato,
con effetto immediato e con l'obbligo di sottoporsi entro trenta giorni a una
perizia specialistica presso l'Unità di medicina e psicologia del traffico,
provvedimento confermato il 30 settembre 2015 dal Consiglio di Stato;
che, adito dall'interessato, con giudizio del 20 ottobre 2015 il giudice
delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato inammissibile,
per carenza di motivazione, un ricorso sottopostogli dall'interessato;

che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale
federale chiedendo di annullarla;

che non sono state chieste osservazioni al gravame:
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF), nonché essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola
il diritto (art. 42 cpv. 2; DTF 140 I 320 consid. 3.2);

che secondo la costante giurisprudenza, quando, come in concreto, l'ultima
autorità cantonale dichiara un ricorso inammissibile per ragioni formali e non
procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe
accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe
quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 123 V 335
consid. 1b; 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2; cfr. anche DTF 138 III 46
consid. 1.2 pag. 48);

che il ricorrente, limitandosi ad asserire che il contestato provvedimento
amministrativo dovrebbe essere annullato per mancanza di prove, non si
confronta del tutto con la motivazione d'irricevibilità per carenza di
motivazione posta a fondamento della decisione adottata dal giudice delegato;
che il ricorso, manifestamente non motivato, non può quindi essere esaminato
nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata
dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può rinunciare a
prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);

che l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di
"effetto sospensivo per accertamenti", peraltro non motivata;

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della circolazione, al Consiglio di
Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 23 novembre 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

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