Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.537/2015
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_537/2015

Sentenza del 26 ottobre 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Merkli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________ Ltd.,
3. C.________ Ltd.,
4. D.________ Inc.,
patrocinati dagli avv.ti Paul Gully-Hart e George Ayoub,
ricorrenti,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di
mezzi di prova,

ricorso contro la sentenza emanata il 5 ottobre 2015 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A. 
Il 26 maggio 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di
Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria
nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di E.________
S.p.A. e A.________ e altri per titolo di corruzione di pubblici ufficiali di
Stati esteri. L'autorità inquirente ipotizza la realizzazione da parte di
manager di E.________ S.p.A. di reati corruttivi commessi in relazione
all'acquisto di una concessione per uno sfruttamento petrolifero in Nigeria.
L'autorità estera chiede il sequestro, a fini di confisca, di USD
112'606'741.80 su un conto presso una banca di Basilea intestato a B.________
Ltd. o di altre relazioni sulle quali gli averi fossero stati trasferiti.

B. 
Con quattro decisioni di chiusura del 24 aprile 2015, il Ministero pubblico
della Confederazione (MPC) ha ordinato il blocco di conti intestati a
B.________ Ltd., C.________ Ltd., D.________ Inc., A.________ e della relativa
documentazione. Gli interessati hanno impugnato queste decisioni dinanzi alla
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF), che con giudizio
del 5 ottobre 2015 ha respinto il ricorso.

C. 
Avverso questa decisione A.________, B.________ Ltd., C.________ Ltd. e
D.________ Inc. presentano un ricorso al Tribunale federale. Chiedono, concessa
loro la facoltà di completare la motivazione del gravame, in via principale, di
annullarla unitamente alle decisioni di entrata nel merito e di chiusura del
MPC, di respingere rispettivamente dichiarare inammissibile la rogatoria, di
dissequestrare la documentazione bancaria e sbloccare i conti, in via
subordinata, di rinviare la causa al TPF per nuovo giudizio, in via ancor più
subordinata, di fissare un termine di 30 giorni all'autorità estera per
produrre una decisione dell'autorità giudiziaria competente a ordinare un
sequestro conservativo e, più sussidiariamente ancora, di rinviare gli atti al
MPC per nuova decisione nel senso dei considerandi.

Diritto:

1.

1.1. Secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge di regola nella
lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella
italiana. Non vi sono motivi per scostarsi da questa regola, né i ricorrenti,
che hanno legittimamente redatto l'atto di ricorso in lingua francese, lo
chiedono. Il giudizio è quindi redatto in italiano.

1.2. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la
comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti
di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente
in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono
stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero
presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono
tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire
anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF
136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza
precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid.
1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2).

1.3. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al
Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (
DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso
particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in
maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di
apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all'art. 42
cpv. 2 LTF, spetta ai ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame,
dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF
sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1 e rinvii).

1.4. La richiesta ricorsuale di accordare un congruo termine per completare la
motivazione del ricorso dev'essere respinta, visto che questa possibilità è
prevista solo eccezionalmente e in concreto non si è in presenza di una
particolare difficoltà della causa (al riguardo vedi DTF 139 II 404 consid. 5
pag. 418; 134 IV 156 consid. 1.6 pag. 161; 133 IV 271 consid. 2.1 pag. 273, 125
consid. 2 pag. 1290).

2. 

2.1. I ricorrenti rilevano, a ragione, che l'importo degli averi sequestrati,
USD 114 milioni, non è di per sé sufficiente per far assumere alla vertenza la
qualità di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 LTF
(sentenze 1C_239/2007 del 5 settembre 2007 consid. 2.2 e 2.3; 1C_145/2007 del 6
giugno 2007 consid. 1.3: cfr. per contro sentenza 1C_239/2014 del 18 agosto
2014 consid. 1.1 concernente un sequestro di centinaia di milioni che perdurava
da 13 anni).

2.2. Contestano poi la competenza dei procuratori italiani a richiedere il
sequestro provvisorio dei conti litigiosi, tale richiesta dovendo provenire al
loro dire da un'autorità giudiziaria, segnatamente dal giudice per l'istruzione
preliminare; la CRP non avrebbe infatti considerato l'art. 27 n. 1 della
Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei
proventi del reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, in vigore sia per
l'Italia che per la Svizzera (CRic, RS 0.311.53), per il quale quando la
richiesta di cooperazione comporta misure coercitive, la stessa deve indicare
il testo delle disposizioni di legge e l'indicazione ch'esse potrebbero essere
adottate nel territorio della Parte richiedente. Accennano pure all'art. 18
cpv. 3 CRic, secondo cui la Parte richiesta può (ma non deve) rifiutare
l'assi-stenza se le misure richieste non fossero consentite dalla legge della
Parte richiedente, ricordato, ciò che i ricorrenti misconoscono, che secondo
l'invocata norma, la nozione di autorità giudiziaria comprende espressamente le
procure pubbliche.

Ora, il TPF, richiamando la prassi e la dottrina, ha ritenuto che una conferma
dell'ammissibilità nello Stato rogante del provvedimento richiesto allo Stato
rogato è pretesa soltanto quando sussistano seri dubbi sulla competenza
dell'autorità rogante che ordini siffatti provvedimenti, ipotesi esclusa in
concreto. In effetti, nell'ambito di rogatorie italiane, siffatte domande sono
costantemente presentate dalle Procure della Repubblica. D'altra parte i
ricorrenti, disattendendo il loro obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si
confrontano con questa argomentazione, né indicano a sostegno della loro tesi
una qualsiasi norma della legislazione italiana. La circostanza che nell'ambito
di un procedimento civile svoltosi in Inghilterra, il ministero pubblico
avrebbe indicato che, a sua domanda, il giudice per le indagini preliminari
possa disporre un sequestro di averi, nulla muta a tale conclusione.

2.3. L'accenno ricorsuale a una pretesa violazione del principio di
proporzionalità, poiché l'ipotizzato reato di corruzione costituirebbe, al dire
dei ricorrenti, un'attività commerciale legittima, come ritenuto nel quadro di
una causa civile da un tribunale londinese, concerne, come rettamente rilevato
dal TPF, una questione attinente alla (contestata) valutazione delle prove. Ciò
vale pure per la connessione tra l'esposto dei fatti e gli averi sequestrati in
Svizzera, rettamente ritenuta sulla base della prassi in vigore. Questi quesiti
potranno, se del caso, essere proposti all'autorità giudiziaria italiana.

2.4. Infine, adducendo in maniera del tutto generica un asserito pregiudizio
derivante dai contestati sequestri, i ricorrenti neppure tentano di dimostrare
perché al riguardo il TPF avrebbe ritenuto a torto ch'essi non hanno
sostanziato alcun pregiudizio economico (sentenza 1C_537/2008 del 22 dicembre
2008 consid. 2.2.2).

3. 
Ne segue che, non essendo in presenza di un caso particolarmente importante, il
ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza
(art. 66 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori dei ricorrenti, al Ministero pubblico della
Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e
all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.

Losanna, 26 ottobre 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben