Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.536/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_536/2015

Sentenza del 20 ottobre 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Adriano A. Sala,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di
mezzi di prova,

ricorso contro la sentenza emanata il 2 ottobre 2015 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A. 
L'11 aprile 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha
presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata da
ultimo l'11 maggio 2015, nell'ambito di un procedimento penale aperto nei
confronti di B.________ e altri per associazione per delinquere, dichiarazione
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, emissione di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e altre infrazioni.
L'autorità estera ha chiesto il sequestro di eventuali conti presso una
determinata banca, intestati o riconducibili agli imputati.

B. 
Con decisione di chiusura dell'11 maggio 2015, il Ministero pubblico del
Cantone Ticino ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente del verbale
di interrogatorio del 23 gennaio 2013 dell'imputato A.________, richiesto
tramite il complemento rogatoriale di stessa data. Adita dal testimone, con
giudizio del 2 ottobre 2015 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale (CRP) ne ha respinto il ricorso.

C. 
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullarla e di
ritornare gli atti alla CRP per nuovo giudizio, in via subordinata di
riformarla nel senso di dichiarare irricevibile la rogatoria, nonché i
complementi e di non trasmettere il verbale di interrogatorio.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.

1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la
comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti
di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente
in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono
stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero
presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono
tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire
anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF
136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza
precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid.
1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2).

1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al
Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (
DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso
particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in
maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di
apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all'art. 42
cpv. 2 LTF, spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame,
dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF
sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).

2.

2.1. Il ricorrente afferma che si sarebbe in presenza di un caso
particolarmente importante, poiché l'imputato B.________ sarebbe stato
prosciolto dall'imputazione iniziale e le restanti ipotesi di reato non
potrebbero configurare una frode fiscale secondo il diritto svizzero, ma una
semplice evasione fiscale, motivo per cui sarebbe violato il principio della
doppia punibilità. Al riguardo, insiste su un preteso accertamento arbitrario
dei fatti, fondato su un asserito errato presupposto dell'esistenza di un
procedimento penale italiano inerente a reati configurabili quali evasione di
imposte indirette (IVA), ove, giusta l'art. 50 cpv. 1 della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS), la distinzione
fra evasione e frode fiscale non costituisce più una discriminante di rilievo
in materia di assistenza giudiziaria internazionale. Il procedimento estero
riguarderebbe tuttavia oramai soltanto l'ipotesi di una semplice infrazione
fiscale per omesso pagamento di imposte dirette. Insiste sul fatto che nel
quadro del procedimento italiano nei confronti dell'imputato B.________, non
sarebbe (più) contemplata alcuna fattispecie di evasione IVA o di imposte
indirette: ciò poiché, in una sentenza del 17 gennaio 2014 della Corte di
appello di Milano, è indicato che una società di questo imputato era soggetta a
regime di "reverse charge", introdotto al fine di evitare le diffuse "frodi
IVA", e che nella motivazione di un accordo giudiziario menzionato nello stesso
giudizio, non sarebbe evidenziata un'evasione di IVA. Ne deduce che sarebbe
quindi arbitrario ritenerla in Svizzera. Aggiunge, in maniera del tutto
generica, che la stessa conclusione varrebbe anche per gli altri indagati,
precisando nondimeno ch'egli è stato condannato in primo e in secondo grado con
decisione del 28 aprile 2015 (con asserita possibilità di adire ancora la Corte
di cassazione), per i reati di riciclaggio di denaro e assistenza
nell'attribuzione fittizia di beni.

2.2. Il ricorrente disattende che, come rettamente ritenuto dalla CRP, il
giudice dell'assistenza deve esaminare soltanto se, fatta la dovuta
trasposizione, i reati posti a fondamento della rogatoria e dei suoi
complementi sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, senza tener
conto di particolari forme di colpa e delle condizioni di punibilità previste
dal diritto estero, ciò che è manifestamente il caso in concreto. Il ricorrente
non dimostra che la CRP si sarebbe scostata da tale invalsa prassi. La stessa
non è infatti legata a eventuali condanne o accordi intervenuti nel frattempo
all'estero, che, per di più, non riguardano direttamente il ricorrente,
condannato per riciclaggio, o altri imputati. Del resto, il complemento
rogatoriale dell'11 maggio 2015 dimostra che in Italia sono tuttora in corso
procedimenti contro gli inquisiti: eventuali condanne pronunciate nel
frattempo, limitatamente a determinati reati, non ostano quindi alla
concessione dell'assistenza. Non si è pertanto in presenza di un caso
particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF.

3. 
Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66
cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico del
Cantone Ticino, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e
all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria.

Losanna, 20 ottobre 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

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