Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.523/2015
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_523/2015

Sentenza del 19 ottobre 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Kneubühler,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________SA,
patrocinata dall'avv. Costantino Castelli,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di
mezzi di prova,

ricorso contro la sentenza del 30 settembre 2015 della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale.

Fatti:

A. 
L'11 aprile 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha
presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata da
ultimo l'11 maggio 2015, nell'ambito di un procedimento penale aperto nei
confronti di B.________ e altri per associazione per delinquere, dichiarazione
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, emissione di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e altre infrazioni.
L'autorità estera ha chiesto il sequestro di eventuali conti presso una
determinata banca, intestati o riconducibili agli imputati.

B. 
Con decisione di chiusura del 10 marzo 2015, il Ministero pubblico del Cantone
Ticino ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente di documentazione
relativa a un conto, bloccato, intestato a A.________SA, del quale l'inquisito
è l'avente diritto economico. Adita dalla società, con giudizio del 30
settembre 2015 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP)
ne ha respinto i ricorsi.

C. 
Avverso questa decisione A.________SA presenta un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullarla e di
ritornare gli atti alla CRP per nuovo giudizio, in via subordinata di
riformarla nel senso di dichiarare irricevibile la rogatoria e i complementi,
di non consegnare i documenti bancari e di dissequestrare il conto.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.

1.1. Avverso le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la
comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti
di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente
in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono
stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero
presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono
tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire
anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF
136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza
precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid.
1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2).

1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al
Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (
DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso
particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in
maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di
apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all'art. 42
cpv. 2 LTF, spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame,
dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF
sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).

2.

2.1. La ricorrente afferma che si sarebbe in presenza di un caso
particolarmente importante, poiché la decisione impugnata violerebbe il
principio della doppia punibilità, visto che per il diritto svizzero si
tratterrebbe di fattispecie qualificabili come semplice evasione fiscale. Al
riguardo, essa insiste su un preteso accertamento arbitrario dei fatti, fondato
su un asserito errato presupposto dell'esistenza di un procedimento penale
italiano inerente a reati configurabili quali evasione di imposte indirette
(IVA) ove, giusta l'art. 50 cpv. 1 della Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS), la distinzione fra evasione
e frode fiscale non costituisce più una discriminante di rilievo in materia di
assistenza giudiziaria internazionale. Il procedimento estero riguarderebbe
tuttavia oramai soltanto l'ipotesi di una semplice infrazione fiscale per
omesso pagamento di imposte dirette. Insiste sul fatto che nel quadro del
procedimento italiano non sarebbe (più) contemplata alcuna fattispecie di
evasione IVA o di imposte indirette: in effetti, in una sentenza del 17 gennaio
2014 della Corte di appello di Milano è indicato che una società dell'imputato
era soggetta a regime di "reverse charge", introdotto al fine di evitare le
diffuse "frodi IVA" e nella motivazione di un accordo giudiziario, menzionato
nello stesso giudizio, non sarebbe evidenziata un'evasione di IVA. Ne deduce
che sarebbe quindi arbitrario ritenerla in Svizzera.

2.2. Con questa argomentazione la ricorrente disattende che, come rettamente
ritenuto dalla CRP, il giudice dell'assistenza deve esaminare soltanto se,
fatta la dovuta trasposizione, i reati posti a fondamento della rogatoria e dei
suoi complementi sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, senza
tener conto di particolari forme di colpa e delle condizioni di punibilità
previste dal diritto estero, ciò che è manifestamente il caso in concreto. Egli
non è infatti legato a eventuali condanne o accordi intervenuti nel frattempo
all'estero. La ricorrente non dimostra che la CRP si sarebbe scostata da tale
invalsa prassi. Del resto, il complemento rogatoriale dell'11 maggio 2015
dimostra che in Italia sono tuttora in corso procedimenti contro gli inquisiti:
eventuali condanne pronunciate nel frattempo, limitatamente a determinati
reati, non ostano quindi alla concessione dell'assistenza. Non si è pertanto in
presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2
LTF.

3. 
Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66
cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico del
Cantone Ticino, al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, e
all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.

Losanna, 19 ottobre 2015
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben