Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.514/2015
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_514/2015

Sentenza del 15 luglio 2016

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Luca Rossi,
ricorrente,

contro

Municipio di X.________,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, residenza governativa,
6501 Bellinzona.

Oggetto
licenza edilizia in sanatoria,

ricorso contro la sentenza emanata il 25 agosto 2015
del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
A.________ è proprietario del fondo yyy di X.________, ubicato in località
Z.________, fuori della zona edificabile. Sullo stesso sorge una casa di
abitazione (80 m2) censita nella categoria rilevato 4 come edificio meritevole
di conservazione nell'inventario degli edifici situati fuori delle zone
edificabili. Il 16 aprile 2013 il proprietario ha chiesto al Municipio la
licenza edilizia in sanatoria per alcune opere realizzate senza permesso in
contiguità dell'edificio principale: una tettoia munita di tende per la
copertura del posto auto (corpo B; 14 m2), una tettoia/portico (corpo C, 20 m2)
sul lato sud e infine un ripostiglio (corpo D, 7.50 m2).

L'istante ha poi precisato di voler mantenere soltanto il corpo accessorio C,
domanda alla quale si sono opposti i Servizi generali del Dipartimento del
territorio, ritenendo l'opera in contrasto con l'art. 24c LPT (RS 700), essendo
inoltre ubicata a diretto contatto (distanza 0 m) con l'area forestale
indicativa (non accertata). Preso atto del vincolante avviso negativo
cantonale, il 17 gennaio 2014 il Municipio ha negato il permesso richiesto,
decisione confermata dal Consiglio di Stato. Adito dall'interessato, con
giudizio del 25 agosto 2015 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto
il ricorso.

B. 
A.________ impugna questa decisione al Tribunale federale con un ricorso in
materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale.
Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarla unitamente a
quella governativa e a quella municipale e di rinviare gli atti al Municipio,
affinché, con l'avviso favorevole del Dipartimento, valuti la concessione della
licenza edilizia a posteriori, subordinatamente la concessione di un permesso
eccezionale mediante l'istituto del precario.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso, ma è stato richiamato l'incarto
cantonale e al gravame è stato conferito effetto sospensivo in via
superprovvisionale.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1). Spetta nondimeno al
ricorrente dimostrare l'adempimento delle condizioni di ammissibilità del
gravame qualora non siano evidenti, pena l'inammissibilità dello stesso (art.
42 cpv. 2 LTF; DTF 138 III 46 consid. 1.2 pag. 47; 137 III 522 consid. 1.3 pag.
525, 324 consid. 1.1 pag. 328; 133 II 629 consid. 2.3.1).

1.2. Nell'ambito del diritto pianificatorio ed edilizio è dato il ricorso in
materia di diritto pubblico (DTF 133 II 409 consid. 1.1, 353 consid. 2), con il
quale può essere censurata anche la violazione dei diritti costituzionali (DTF
133 I 201 consid. 1), motivo per cui quello sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 segg. LTF) è improponibile. La legittimazione del
ricorrente e la tempestività del gravame sono pacifiche.

1.3. Nelle conclusioni il ricorrente chiede di annullare anche la decisione
governativa e quella municipale. Ora, queste ultime, contrariamente a quella
del Tribunale cantonale amministrativo, non costituiscono decisioni
dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF). Per
l'effetto devolutivo del ricorso, le decisioni adottate dalle autorità
precedenti sono infatti sostituite dalla sentenza della Corte cantonale, unico
giudizio che può costituire l'oggetto del rimedio esperito (DTF 136 II 539
consid. 1.2, 470 consid. 1.3, 101 consid. 1.2; sentenze 1C_142/2013 del 7 marzo
2014 consid. 1.3 e 2C_795/2012 del 1° maggio 2013 consid. 1.3, in: RtiD II-2013
n. 12).

1.4. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il
Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF
140 I 320 consid. 3.2). Per di più, quando il ricorrente, come in concreto,
invoca l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove,
poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione
dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il Tribunale federale,
in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano
state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 141 I
36 consid. 1.3 pag. 41).

2.

2.1. Il ricorrente precisa, come peraltro ritenuto nel giudizio impugnato, che
oggetto del litigio è unicamente la questione del rilascio di un'autorizzazione
eccezionale per il corpo accessorio C. Al riguardo, egli fa valere una pretesa
errata applicazione degli art. 24 e 24a-24d LPT, un accertamento inesatto dei
fatti e una violazione del diritto di essere sentito.

2.2. Egli ravvisa una violazione del diritto di essere sentito per il rifiuto,
da parte del Consiglio di Stato prima e della Corte cantonale poi, di assumere
la prova da lui offerta, segnatamente l'esperimento di un sopralluogo. Come da
lui rettamente rilevato, a determinate condizioni l'autorità può tuttavia
rinunciare, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove, ad assumere
quelle proposte, se è convinta che non potevano condurla a modificare il suo
giudizio. Contrariamente all'assunto ricorsuale, nella fattispecie questa
rinuncia non adempie gli estremi dell'arbitrio (DTF 141 I 60 consid. 3.3 pag.
64; 140 I 285 consid. 6.3.1 pag. 299; 136 I 229 consid. 5.3 pag. 236). La Corte
cantonale ha infatti rilevato che la situazione dei luoghi emerge chiaramente
dalle tavole processuali, in particolare dalle fotografie annesse alla domanda
di costruzione. Come ancora si vedrà, questa conclusione non solo non è
arbitraria, ma corretta.

Per di più, in tale ambito il ricorrente misconosce che scopo precipuo del
sopralluogo non è, come da lui sostenuto, quello di procedere a un esperimento
di conciliazione. Ricordato che la realizzazione dell'opera litigiosa è stata
accertata nell'ambito di un sopralluogo esperito dal Comune, egli disattende
inoltre che non spetta in primo luogo alle autorità di ricorso "concordare" con
lui interventi che permettano di correggere eventuali irregolarità,
garantendogli la possibilità di mantenere il manufatto in contestazione. In
effetti, se lo stesso come in concreto non rispetta le condizioni fissate dalla
LPT, non può essere autorizzato.

2.3. Sempre nel quadro del negato sopralluogo, il ricorrente adduce,
chiaramente a torto, che in tale ambito si sarebbe potuta valutare la
possibilità di concedere una licenza edilizia a titolo precario. Al riguardo
rettamente la Corte cantonale ha osservato che una tale autorizzazione nemmeno
può essere concessa a titolo precario. Richiamando la sentenza 1A.190/1990 del
25 agosto 1992 consid. 4, in: RDAT I-1993 n. 72 pag. 190, sentenza con la quale
il ricorrente peraltro non si confronta, essa rileva infatti che una
costruzione che non adempie i requisiti dell'art. 24 segg. LPT non può essere
autorizzata neppure a tale titolo.

2.4. Il ricorrente si diffonde poi, in relazione alla mancata verifica del
rispetto o meno delle distanze dal bosco del manufatto litigioso, sulla portata
dell'art. 6 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998. Ciò al suo
dire costituirebbe un accertamento incompleto e inesatto dei fatti. Certo, la
Corte cantonale ha lasciato aperta la questione di sapere se all'opera
litigiosa si opponesse questa legge e l'art. 17 della legge federale sulle
foreste del 4 ottobre 1991 (RS 921.0), poiché il diniego dell'autorizzazione
già s'imponeva, come ancora si vedrà, sulla base della LPT. In siffatte
circostanze i giudici cantonali, senza violare il diritto federale, potevano
rinunciare a verificare se sussistessero ulteriori motivi idonei a negare il
rilascio della postulata autorizzazione eccezionale.

3.

3.1. Il ricorrente adduce che il manufatto litigioso avrebbe un duplice scopo:
da un lato esso sosterrebbe il terreno sovrastante l'abitazione principale,
evitando scoscendimenti di materiale in occasioni di forti piogge, dall'altra
permetterebbe di utilizzare la terrazza esterna e l'abitazione conformemente
alla sua destinazione abitativa. Riguardo a quest'ultimo aspetto in maniera del
tutto generica osserva che sarebbe vessato dal continuo transito di automobili
circolanti sulla sottostante autostrada A2: per tutelarsi da queste pretese
eccessive immissioni foniche, quale soluzione egli avrebbe pertanto eretto
l'opera litigiosa. Ne deduce che, contrariamente a quanto stabilito dal
Consiglio di Stato e dalla Corte cantonale, il manufatto in esame, tenuto conto
dei due citati scopi, adempirebbe il requisito dell'ubicazione vincolata, né
allo stesso osterebbero interessi pubblici preponderanti ai sensi dell'art. 24
lett. b LPT.

3.2. In tale ambito egli non si confronta tuttavia con gli argomenti posti a
fondamento del giudizio impugnato, segnatamente con il fatto che riguardo alla
pretesa funzione protettiva dai rumori derivanti dall'autostrada e dagli
asseriti scoscendimenti provenienti dal terreno retrostante la casa, non vi è
alcuna traccia nell'incarto e nessun accenno neppure nella relazione tecnica.
Con i suoi rilievi il ricorrente non dimostra che questi accertamenti dei fatti
sarebbero arbitrari (art. 95 e 97 LPT; DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560) :
essi sono pertanto vincolanti per il Tribunale federale e corrispondono per di
più, come rettamente ritenuto dai giudici cantonali, a quanto emerge
dall'incarto cantonale.

3.3. La Corte cantonale ha inoltre aggiunto che, per la sua natura e
configurazione, il manufatto litigioso non è destinato a ridurre le immissioni
foniche, né è assimilabile a un'opera di premunizione, trattandosi piuttosto di
un impianto collegato con l'uso abitativo esistente, atto a renderlo
maggiormente confortevole mediante la copertura del terrazzo esterno ricavato
sul lato sud della casa. Ne ha concluso che, come accertato anche dal Consiglio
di Stato, la costruzione litigiosa costituisce un impianto dettato da ragioni
personali e di comodità, non compatibile con il requisito dell'ubicazione
vincolata (art. 24 lett. a LPT).

Come visto, i semplici accenni ricorsuali secondo cui scopo del manufatto in
contestazione sarebbe di sostenere il terreno sovrastante e la protezione da
immissioni foniche, non trovano alcun riscontro negli atti di causa. Dalle
fotografie agli atti risulta inoltre chiaramente che la tettoia in esame non è
stata ideata e realizzata per adempiere i due invocati obiettivi, ma, come a
ragione ritenuto dai giudici cantonali, unicamente per ragioni personali e di
comodità, fini che non rientrano nella fattispecie dell'art. 24 lett. a LPT. Il
rilievo ricorsuale secondo cui sarebbe inesatto ritenere che il pergolato è
stato costruito unicamente per mere ragioni di comodo, non dimostra del resto
per niente che si sarebbe in presenza di un accertamento dei fatti
insostenibile e quindi arbitrario (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313).

3.4. La Corte cantonale ha poi stabilito che l'opera in discussione nemmeno può
essere autorizzata sulla base degli art. 24c LPT e 41, 42 e 43a OPT (RS 700.1).
Ha rilevato che in concreto la data determinante per valutare se il requisito
dell'identità della costruzione sia stato rispettato è il 1° luglio 1972 (art.
42 cpv. 2 OPT), ma che dagli atti di causa non risulta se l'edificio del
ricorrente, seppure il Consiglio di Stato non lo escluda, adempia questo
presupposto, essenziale per beneficiare della tutela delle situazioni
acquisite. Ha osservato che, sia come che sia, l'opera litigiosa sotto il
profilo dell'identità sostanziale ai sensi dell'art. 42 OPT non può comunque
essere autorizzata se non sotto l'aspetto quantitativo per quello qualitativo.
Ha accertato che il manufatto, costituito da una struttura eretta con elementi
disparati (legno, metallo plexiglas) e di recupero, rappresenta un corpo
estraneo che sia per la forma sia soprattutto dal punto di vista dei materiali
utilizzati non si integra minimamente nella facciata in muratura intonacata
dell'edificio preesistente ricoperto da un tetto in coppi, dal quale sporge. Ne
ha concluso ch'esso non adempie il requisito di mantenere inalterata l'identità
della casa e dei dintorni.

3.5. Anche in questo ambito il ricorrente si limita ad accennare, in maniera
del tutto generica, al fatto che si sarebbe in presenza di un accertamento
inesatto dei fatti e ad addurre che il materiale utilizzato renderebbe più
snella la struttura della tettoia. Sostiene inoltre che al riguardo la
motivazione del giudizio impugnato sarebbe insufficiente e pertanto lesiva del
diritto di essere sentito. Quest'ultima censura è manifestamente priva di
fondamento, la criticata decisione si esprime infatti su tutti i punti
rilevanti (DTF 138 I 232 consid. 5.1 pag. 237 e rinvii). I contestati
accertamenti fattuali non sono d'altra parte inesatti, ma corrispondono a
quanto risulta dagli atti cantonali, in particolare dalle fotografie che vi
figurano.

3.6. La Corte cantonale ha inoltre aggiunto che il manufatto risulta
incompatibile con le importanti esigenze della pianificazione, poiché lesivo
del precetto di integrare gli edifici nel paesaggio previsto dall'art. 3 cpv. 2
lett. b LPT, rispettivamente dell'inserimento ordinato e armonioso sancito
dagli art. 94 cpv. 2 e 99 della legge ticinese sullo sviluppo territoriale del
21 giugno 2011 e del relativo regolamento.

Il ricorrente non si confronta del tutto con questo argomento. Ora, quando la
decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni
indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il
ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse
viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121).

4. 
Il ricorso, in quanto ammissibile, deve pertanto essere respinto. Le spese
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio di X.________, al
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di
costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino.

Losanna, 15 luglio 2016

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben