Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.506/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_506/2015

Sentenza del 7 ottobre 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Luca Pagani,
ricorrente,

contro

Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,

Municipio di X.________.

Oggetto
risanamento di un sito contaminato; spese,

ricorso contro la sentenza emanata il 25 agosto 2015
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
A.________ SA era proprietaria del fondo xxx di X.________, sul quale dal 1960
al 1972 vi aveva insediato una discarica per il deposito di residui derivanti
dalla sua attività di raffinazione di oli lubrificanti e di sottoprodotti
petroliferi. Nel 1988 il fondo era stato ceduto, in parte, a una persona, poi
divenutane proprietaria unica. Con risoluzione del 29 gennaio 2007 il
Dipartimento del territorio ha approvato il progetto di risanamento del sito
contaminato, addebitando alla citata società, ritenuta perturbatrice per
comportamento, il 95 % delle relative spese; il restante 5 % è stato addossato
al nuovo proprietario, quale perturbatore per situazione. L'8 aprile 2008 il
Consiglio di Stato ha confermato la decisione dipartimentale.

B. 
Mediante giudizio del 23 aprile 2012 il Tribunale cantonale amministrativo ha
parzialmente accolto un ricorso della società e rinviato gli atti al
Dipartimento del territorio, affinché stabilisca le quote di partecipazione ai
diversi costi da addebitare all'insorgente e allo Stato del Cantone Ticino,
ritenuti perturbatori per comportamento, rispettivamente ai successori del
nuovo proprietario del fondo. Con sentenza 1C_289/2012 del 20 giugno 2012 il
Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla
società contro questa decisione incidentale.

C. 
Con risoluzione 29 aprile 2014 il Dipartimento del territorio ha posto le spese
di fr. 9'924'776.--, anticipate dal Cantone, a carico di A.________ SA in
ragione dell'80 %, decisione confermata dal Governo cantonale l'11 novembre
2014. Adito dall'interessata, con giudizio del 25 agosto 2015 il Tribunale
cantonale amministrativo ne ha parzialmente accolto il ricorso e annullato la
decisione governativa e quella dipartimentale, retrocedendo gli atti al
Dipartimento affinché, concesso alla società la facoltà di esprimersi sui conti
consuntivi, emetta una nuova decisione.

D. 
Contro questa sentenza A.________ SA presenta un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).

1.2. La ricorrente sostiene che, riguardo alla questione della sua
legittimazione attiva accertata soltanto limitatamente alla contestazione della
quota di partecipazione alle spese, ma non ammessa riguardo alla criticata
qualifica di perturbatrice per comportamento e alla prescrizione, si sarebbe in
presenza di una decisione finale. Ciò poiché la Corte cantonale ha ritenuto
ch'essa non può contestare il suo grado di responsabilità, tale quesito essendo
già stato oggetto della sua precedenza sentenza del 23 aprile 2012. Al
riguardo, la ricorrente rileva che il Tribunale federale nella sentenza del 20
giugno 2012, dichiarando il ricorso inammissibile, non si era pronunciato sulla
qualifica di perturbatrice per comportamento, né sulla prescrizione. Ne deduce
che la Corte cantonale avrebbe dovuto pronunciarsi su tutte le censure da essa
sollevate, affinché le rimanga aperta la facoltà di sottoporle, almeno una
volta, al giudizio del Tribunale federale.

1.3. L'assunto chiaramente non regge. La contestata decisione della Corte
cantonale costituisce infatti, come quella precedente, una decisione di rinvio
e quindi una decisione incidentale, contro la quale, come noto alle parti (vedi
sentenza del 20 giugno 2012), il ricorso è ammissibile soltanto alle condizioni
previste dall'art. 93 cpv. 1 LTF, manifestamente non adempiute in concreto.

La ricorrente parrebbe in effetti disattendere che, qualora un ricorso in virtù
dei capoversi 1 e 2 dell'art. 93 LTF non è ammissibile o non è stato
interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate
mediante ricorso contro la decisione finale, in quanto influiscano sul
contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF). La ricorrente potrà pertanto
impugnare, se del caso, non soltanto un'eventuale futura decisione del
Tribunale cantonale amministrativo ma, datene le condizioni, oltre a quella in
questione, anche quella precedente del 23 aprile 2012.

1.4. D'altra parte, la ricorrente sostiene, a torto, che in assenza di
un'entrata nel merito del ricorso in esame dovrebbe pagare la tassa di
giustizia di fr. 2'000.-- accollatale nella decisione dipartimentale, benché
davanti al Tribunale cantonale amministrativo abbia ottenuto ragione e la
risoluzione sia stata annullata con il giudizio impugnato. Va da sé che con
l'annullamento della decisione dipartimentale decadono anche le relative spese.
Per di più, la regolamentazione delle spese giudiziarie e delle ripetibili
costituisce una decisione incidentale, sulla quale non ci si può pronunciare a
titolo pregiudiziale senza esaminare la fondatezza del gravame presentato nella
sede cantonale. Ora, il Tribunale federale deve pronunciarsi una volta sola su
un processo e soltanto quando è certo che la ricorrente abbia subito un danno
definitivo (DTF 135 III 329 consid. 1.2.2 pag. 333 seg.; 133 V 645 consid. 2.1
in fine e 2.2; 131 III 404 consid. 3; sentenza 1C_695/2013 dell'11 settembre
2013 consid.1.4.1).

2. 
Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66
cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Dipartimento del
territorio, al Consiglio di Stato, al Municipio di X.________, al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale dell'ambiente.

Losanna, 7 ottobre 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

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