Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.4/2015
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1C_4/2015              

 
 
 
Sentenza del 13 giugno 2018  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Karlen, Eusebio, Chaix, Kneubühler, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
patrocinato dall'avv. Lucilla Ferroni Giacomazzi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Luca Zorzi, 
opponente, 
 
Municipio di Faido, 6760 Faido, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
licenza edilizia in zona agricola, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata l'11 novembre
2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2013.389). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 28 febbraio 2013 A.A.________ ha presentato al Municipio di Faido una
domanda di costruzione per edificare un tunnel per il deposito di foraggio sul
fondo part. n. 231 di Faido, sezione di Chiggiogna, situato nella zona
agricola. L'opera è costituita da una costruzione metallica amovibile coperta
da un telone, dalle dimensioni di 14 m per 7 m e alta 3 m, destinata allo
stoccaggio di balle di fieno (rotoballe) per il foraggio degli animali allevati
dall'azienda agricola A.________. La costruzione è prevista a confine con il
fondo part. n. 233, pure situato in zona agricola, e di proprietà di
B.________. Quest'ultimo si è opposto alla domanda, lamentando in particolare
il mancato rispetto della distanza minima dal confine. 
 
B.   
Acquisito il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, con decisione del 3
giugno 2013 il Municipio di Faido ha rilasciato all'istante la licenza
edilizia, respingendo nel contempo l'opposizione del vicino. La risoluzione
municipale è stata confermata il 20 agosto 2013 dal Consiglio di Stato, adito
dall'opponente. 
 
C.   
Con sentenza dell'11 novembre 2014 il Tribunale cantonale amministrativo ha
accolto un ricorso dell'opponente contro la decisione governativa,
annullandola. La Corte cantonale ha contestualmente annullato la licenza
edilizia, rilevando che l'opera progettata non rispettava la distanza di 4 m
dal confine, prevista dalle norme di attuazione del piano regolatore comunale
per la zona artigianale, applicabile per analogia anche nella zona agricola. 
 
D.   
A.A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto
pubblico del 5 gennaio 2015 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla.
Postula inoltre di confermare la decisione governativa e la licenza edilizia
rilasciatagli dal Municipio. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto
federale; censura inoltre l'arbitrarietà della decisione impugnata per avere
assimilato la zona agricola a quella artigianale e invoca la violazione del
principio della separazione dei poteri. 
 
E.   
La Corte cantonale formula alcune precisazioni confermandosi per il resto nella
propria sentenza. Il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale
federale. L'opponente postula la reiezione del gravame, mentre il Municipio non
formula osservazioni. È stato invitato ad esprimersi sul gravame anche
l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (USTE), secondo cui, qualora il
rispetto della distanza dal confine non dovesse ostare al progetto,
occorrerebbe ancora verificare l'adempimento dei requisiti dell'art. 34 cpv. 4
OPT (RS 700.1). Il ricorrente e l'opponente hanno presentato osservazioni sulle
risposte il 21 maggio 2015, rispettivamente il 25 giugno 2015. 
La I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha trattato la causa
nella seduta pubblica del 13 giugno 2018. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza
cantonale, che ha negato il rilascio della licenza edilizia richiesta, il
ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile sotto il profilo degli
art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF (quest'ultimo in
relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF). La legittimazione di A.A.________
a ricorrere giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF è data.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF).
Non è quindi vincolato né agli argomenti sollevati nel gravame né ai
considerandi della precedente istanza. Esso può accogliere il ricorso sulla
base di un motivo non invocato, rispettivamente respingerlo con una motivazione
diversa da quella addotta dalla precedente istanza (DTF 141 V 605 consid. 1,
657 consid. 2.2 e rinvio).  
 
2.   
La conformità del progettato intervento edilizio alla zona agricola non è stata
oggetto di contestazione nella procedura di ricorso dinanzi alla precedente
istanza. Litigiosa, ed esaminata dalla Corte cantonale, era unicamente la
questione di sapere se il manufatto doveva rispettare una distanza minima dal
confine. Dopo avere accertato che né il diritto cantonale né quello comunale
disciplinavano specificatamente i parametri edilizi per le costruzioni fuori
della zona edificabile, i giudici cantonali hanno rilevato una lacuna propria
dell'ordinamento pianificatorio, che hanno colmato applicando per analogia la
distanza dal confine (di 4 m) valida nella zona artigianale, zona che per
tipologia più si avvicinava a quella agricola. Trattandosi di costruzione fuori
della zona edificabile e tenuti ad applicare d'ufficio il diritto (art. 31
della legge sulla procedura amministrativa, del 24 settembre 2013), incombeva
tuttavia loro anche una specifica disamina dell'applicazione del diritto
federale. 
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente riconosce l'assenza nelle norme di attuazione del piano
regolatore (NAPR) di Faido, sezione di Chiggiogna, di disposizioni relative
alle distanze dai confini nella zona agricola. Nega tuttavia l'esistenza di una
lacuna legislativa, giacché la maggior parte dei Comuni ticinesi non
prevederebbe norme sulle distanze dai confini nelle zone agricole. Sostiene che
in realtà il Comune interessato non avrebbe disciplinato questo aspetto siccome
sarebbe applicabile l'art. 120 della legge cantonale di applicazione e
complemento del CC, del 18 aprile 1911, che consentirebbe di edificare a
confine. Secondo il ricorrente, la soluzione della Corte cantonale di applicare
per analogia alla zona agricola la distanza di 4 m prevista per la zona
artigianale non si giustificherebbe, trattandosi di comparti dalle
caratteristiche differenti. Rileva che, diversamente dalla zona artigianale,
quella agricola sarebbe di principio inedificabile e legata all'elemento suolo
quale fattore primario di produzione.  
 
3.2. Come visto, la conformità dell'intervento edilizio alla zona agricola e in
particolare l'applicazione degli art. 16a LPT e 34 OPT non è stata esaminata
dalla Corte cantonale. Nella risposta al gravame, l'USTE ha rilevato che, sotto
questo profilo, la motivazione del progetto poggiava unicamente su un breve
avviso della Sezione dell'agricoltura, secondo cui esso si giustificava
nell'ambito di una gestione e di uno sviluppo razionale dell'azienda agricola
A.________, che presenta una superficie agricola utile di 2846 are, necessita
di 1,882 unità standard di manodopera (USM) ed è indirizzata all'allevamento
equino nella misura di 18 unità di bestiame grosso (UBG) e a quello suino (16
UBG). Secondo l'USTE, tale giustificazione sarebbe insufficiente per dimostrare
l'adempimento dei requisiti dell'art. 34 cpv. 4 OPT, giacché sarebbero
quantomeno occorse indicazioni sulla possibilità di sopravvivenza a lungo
termine dell'azienda agricola, come pure riguardo alle esigenze di spazio della
stessa per rapporto alla situazione attuale.  
 
3.3. Giusta l'art. 22 LPT, edifici o impianti possono essere costruiti o
trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità (cpv. 1). L'autorizzazione
è rilasciata solo se sono conformi alla funzione prevista per la zona
d'utilizzazione (cpv. 2 lett. a) e il fondo è urbanizzato (cpv. 2 lett. b).
Secondo l'art. 16a cpv. 1 LPT, gli stessi sono conformi alla zona agricola se,
riservata una descrizione più restrittiva della conformità alla zona ai sensi
dell'art. 16 cpv. 3 LPT, sono necessari alla coltivazione agricola o
all'orticoltura. Sono inoltre conformi alla zona agricola edifici e impianti
che servono all'ampliamento interno di un'azienda agricola od orticola
produttiva (art. 16a cpv. 2 LPT). L'art. 34 cpv. 4 OPT precisa le esposte
condizioni generali, disponendo che l'autorizzazione va rilasciata soltanto se
l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione (lett.
a), se non vi si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista
(lett. b) e l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine (lett. c).  
 
3.3.1. L'autorità competente deve innanzitutto esaminare se la nuova attività
possa essere realizzata nei locali esistenti e, qualora ciò non sia possibile,
verificare se corrisponda all'utilizzazione prevista e ai bisogni dell'azienda
e, d'altra parte, che nessun interesse preponderante si opponga alla
costruzione del nuovo manufatto nella specifica ubicazione. In particolare, il
criterio della necessità espresso dagli art. 16a cpv. 1 LPT e 34 cpv. 4 lett. a
OPT comporta che le costruzioni debbano essere adattate, segnatamente riguardo
al loro dimensionamento e alla loro collocazione, ai bisogni oggettivi della
concreta attività agricola e non siano sovradimensionate (DTF 132 II 10 consid.
2.4; 129 II 413 consid. 3.2; 125 II 278 consid. 3a; 123 II 499 consid. 3b/cc).
Per quanto riguarda l'ubicazione di una costruzione agricola, il diritto
federale non prevede l'esame di varianti: non vige una libera facoltà di
scelta, ma è imposto che la costruzione appaia oggettivamente necessaria nel
luogo previsto, ciò che comporta la considerazione di tutti gli interessi in
gioco (DTF 125 II 278 consid. 3a; sentenza 1C_429/2015 del 28 settembre 2016
consid. 5.1 e riferimenti, in: ZBl 118/2017 pag. 500 segg.). Oltre
all'adempimento di questi requisiti è poi necessario che l'esistenza
dell'azienda sia garantita a lungo termine, ciò che viene stabilito sulla base
di analisi tecniche, economiche e finanziarie (cfr. DTF 133 II 370 consid. 5;
sentenza 1C_517/2014 del 9 marzo 2016 consid. 4).  
 
3.3.2. Quanto alla ponderazione degli interessi richiesta dall'art. 34 cpv. 4
lett. b OPT, essa deve essere eseguita tenendo conto degli scopi e dei principi
della pianificazione del territorio enunciati dagli art. 1 e 3 LPT. Essa
comprende la determinazione di tutti gli interessi pubblici e privati toccati
dal progetto (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. a OPT). Si tratta innanzitutto degli
interessi perseguiti dalla LPT stessa (segnatamente il mantenimento di
superfici idonee per l'agricoltura, l'integrazione delle costruzioni nel
paesaggio, la protezione delle rive, dei siti naturali e delle foreste), ma
anche degli altri interessi tutelati dalle leggi speciali (LPAmb, LPN, LFo,
OIF, OIAt; cfr. DTF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1; sentenza
1C_616/2015 dell'8 dicembre 2016 consid. 3.1).  
 
3.4. Il Tribunale cantonale amministrativo non si è pronunciato sulla
conformità del progetto alla zona agricola sotto il profilo degli art. 16a LPT
e 34 OPT, limitandosi a rilevare, seppure l'accertamento dei fatti era
manifestamente incompleto, che la questione era incontestata in quella sede. Il
Consiglio di Stato nella sua decisione di conferma della licenza edilizia, pur
accennando succintamente al fatto che tutti gli spazi dell'azienda sarebbero
attualmente occupati e che la locazione di un fienile situato in un altro
Comune non sarebbe stata rinnovata, ha semplicemente affermato che il progetto
si giustificava nel contesto di una gestione e dello sviluppo aziendale
razionale, specificando l'indirizzo produttivo primario dell'azienda del
ricorrente, nonché lo sfruttamento del fondo interessato a garanzia
dell'autosufficienza aziendale (produzione per uso interno e stoccaggio del
foraggio). Queste conclusioni si fondano in particolare sul preavviso della
Sezione dell'agricoltura, che indica semplicemente come il progetto si
giustifichi nell'ambito di una gestione e sviluppo razionale dell'azienda
agricola di A.A.________ e C.A.________ (1.882 USM), indirizzata
all'allevamento equino (18 UBG) e suino (16 UBG), con una superficie agricola
utile di 2846 are. Non si tratta manifestamente di una motivazione sufficiente
per permettere di verificare compiutamente la compatibilità della nuova
struttura di stoccaggio del foraggio con le citate esigenze poste dal diritto
federale applicabile.  
Come rettamente rilevato nella risposta dell'USTE, l'incarto non contiene dati
sufficienti per poter compiutamente valutare i menzionati aspetti. In
particolare non risultano oggettivamente esposte le ragioni a sostegno della
necessità come tale della nuova struttura, della giustificazione
dell'ubicazione scelta e del suo dimensionamento in relazione all'importanza e
alle esigenze attuali o allo sviluppo futuro dell'azienda. Né è stata vagliata
la possibilità di realizzare il nuovo impianto al posto di eventuali strutture
esistenti e destinate a non essere più utilizzate in futuro (cfr. al proposito
sentenza 1C_567/2015 del 29 agosto 2016 consid. 4.1). Nessuna parola è poi
spesa a proposito della possibilità dell'esistenza a lungo termine dell'azienda
(cfr. sentenza 1C_517/2014, citata, consid. 4). Certo, in considerazione della
concreta dimensione dell'azienda agricola, potrebbe non imporsi l'elaborazione
di un vero e proprio concetto di gestione aziendale; la giustificazione del
progetto edilizio deve comunque potersi fondare su un rilevamento plausibile
dei bisogni e delle prospettive aziendali, che in concreto non è tuttavia stato
eseguito. Inoltre deve essere valutato se esso sia correttamente dimensionato
rispetto alle necessità oggettive dell'azienda agricola. Già il mancato esame
delle condizioni poste dal diritto federale per ammettere la conformità della
prospettata costruzione alla zona agricola avrebbe pertanto dovuto comportare
l'annullamento della decisione del Consiglio di Stato del 20 agosto 2013. 
 
4.  
 
4.1. L'eventuale conformità del progetto edilizio alla zona agricola non basta
comunque a rilasciare l'autorizzazione edilizia, occorrendo ancora, in
particolare, che siano rispettate anche le altre condizioni previste per la
zona specifica sia dal diritto federale sia da quello cantonale (cfr. art. 22
cpv. 3 LPT; DTF 132 II 10 consid. 2.7; sentenza 1C_22/2012 del 30 agosto 2012
consid. 3.2; VALÉRIE SCHEUCHZER, La construction agricole en zone agricole,
1992, pag. 27). Entrano in considerazione anche le norme di polizia edilizia
del diritto cantonale e comunale, tra cui quelle in materia di distanze (cfr.
GRIFFEL, in: Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, n. 27 all'art. 75 Cost.;
RUCH, in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, 2010, n. 108
all'art. 22).  
 
4.2. La Corte cantonale ha considerato che la costruzione progettata non
rispetta la distanza dal confine con il fondo part. n. 233. Ha rilevato che le
norme di attuazione del piano regolatore di Faido, sezione di Chiggiogna, non
contengono una norma di carattere generale sulle distanze, le quali sono
regolate dalle norme riferite ad ogni singola zona (cfr. art. 7 n. 1 NAPR). Ha
altresì accertato che per la zona agricola l'art. 14 NAPR non fissa alcuna
distanza, né contiene un'indicazione in merito alle distanze da rispettare. Ha
pure ritenuto che nemmeno il diritto cantonale fissa un parametro edilizio
specifico per le costruzioni fuori della zona edificabile. Ha quindi
individuato nella legislazione comunale una lacuna propria, che ha inteso
colmare reputando applicabili le norme vigenti all'interno della zona
artigianale, ritenuta essere quella che per tipologia più si avvicina a quella
agricola, considerando necessario per la costruzione litigiosa il rispetto di
una distanza dal confine di 4 m.  
 
4.3. Un testo legale soffre di una lacuna, alla quale il giudice deve rimediare
secondo la regola generale posta dall'art. 1 cpv. 2 CC, quando lascia irrisolta
una questione giuridica che la sua applicazione solleva inevitabilmente e la
cui soluzione non può essere dedotta né dal testo né dall'interpretazione della
legge (lacuna propria), oppure quando, a causa di un'incongruenza del
legislatore, omette di disciplinare un quesito, la cui soluzione scaturisce
dalle idee e dagli scopi della legge stessa. Per converso, il giudice non può
supplire al silenzio della legge, quando la lacuna è stata voluta dal
legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde a una norma negativa, oppure
quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile (lacuna
impropria), perché colmandola si sostituirebbe al legislatore; egli può
tuttavia farlo, se invocare il senso considerato determinante della normativa
costituisce un abuso di diritto o addirittura viola la Costituzione (DTF 143 IV
49 consid. 1.4.2; 141 V 481 consid. 3.1; 140 III 636 consid. 2.1; 139 II 404
consid. 4.2 pag. 416; 138 II 1 consid. 4.2 pag. 3). La questione di sapere se
sia data una lacuna colmabile dal giudice oppure un silenzio qualificato della
legge deve essere determinata mediante interpretazione (DTF 143 IV 49 consid.
1.4.2; 141 IV 298 consid. 1.3.2).  
 
4.4. La Corte cantonale non ha spiegato sulla base di quali metodi
interpretativi sarebbe in concreto ravvisabile una lacuna piuttosto che un
silenzio qualificato della normativa comunale. Per delineare la portata di una
norma occorre infatti procedere tenendo conto del suo testo (interpretazione
letterale), dei lavori preparatori (interpretazione storica), dello scopo
perseguito dal legislatore (interpretazione teleologica), nonché della
relazione con altri disposti (interpretazione sistematica). Il Tribunale
federale non privilegia nessuno di questi metodi, preferendo ispirarsi
pragmaticamente a un pluralismo interpretativo (DTF 143 I 109 consid. 6; 143 V
114 consid. 5.2; 141 I 78 consid. 4.2 e rinvii). Ora, la precedente istanza non
ha proceduto secondo questi criteri, segnatamente esaminando i materiali
legislativi e spiegando le ragioni per cui la configurazione del territorio e
la situazione pianificatoria nel Comune di Faido sarebbe tale da rendere
imprescindibile una regolamentazione della distanza dal confine all'interno del
comparto agricolo. Ha semplicemente addotto che non si giustificherebbe di
privilegiare sotto il profilo delle distanze le costruzioni fuori della zona
edificabile (segnatamente in zona agricola) rispetto a quelle all'interno della
zona edificabile. A torto.  
 
4.5. Secondo l'art. 16 cpv. 1 LPT, le zone agricole servono a garantire a lungo
termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il
paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica;
devono essere tenute per quanto possibile libere da costruzioni, in sintonia
con le loro differenti funzioni. Esse comprendono i terreni idonei alla
coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva, necessari all'adempimento
dei vari compiti dell'agricoltura, e i terreni che, nell'interesse generale,
devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. a e b LPT).
Questa disposizione è direttamente applicabile nell'ambito della pianificazione
dell'utilizzazione e non necessita di norme cantonali di esecuzione (cfr.
WALDMANN/HÄNNI, Handkommentar RPG, 2006 n. 4 all'art. 16). Le zone agricole
sono quindi sostanzialmente regolate dalla legislazione federale e sono di
principio inedificabili (cfr. sentenza 1C_429/2015, citata, consid. 5.1). Esse
concorrono ad attuare il principio della separazione del territorio edificato
da quello inedificato, sancito dall'art. 1 prima frase LPT tra gli scopi
primari della pianificazione del territorio (cfr. RUCH/MUGGLI, in:
Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, 2017, n. 8 all'art. 16). Pur
dovendo di massima essere mantenute libere da costruzioni, una loro determinata
edificazione, specifica all'utilizzazione agricola, è imprescindibile. Come
visto, essa è comunque di principio limitata al necessario e le singole
costruzioni devono essere previste, dimensionate e ubicate in modo tale da
raggiungere nella massima misura possibile l'obiettivo del mantenimento del
terreno libero da costruzioni (cfr. RUCH/MUGGLI, in: op. cit., n. 13-15
all'art. 16). Vale inoltre il principio della concentrazione, che impone di
raggruppare, sempre nella misura del possibile, le costruzioni agricole (DTF
141 II 50 consid. 2.5; sentenze 1C_429/2015, citata, consid. 5.1 e 1C_892/2013
del 1° aprile 2015 consid. 3.1 in: RADF 2015 I pag. 453 segg., in particolare
pag. 457; RUCH/MUGGLI, in: op. cit., n. 10 all'art. 16). Mentre nelle zone
edificabili, pur nel rispetto di ulteriori norme federali e cantonali, quali
quelle sulla protezione dell'ambiente, delle acque o altre, è il diritto
cantonale o comunale a definirne i contenuti, la zona agricola è di principio
regolata dal diritto federale.  
In tali circostanze, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, la
questione del disciplinamento delle distanze dal confine non si pone in uguale
modo nella zona edificabile e nella zona agricola. Certo, gli art. 16 e 16a LPT
lasciano al legislatore cantonale la possibilità di adottare disposizioni
complementari, di natura sia pianificatoria sia di polizia edilizia (cfr.
sentenza 1A.205/2004 dell'11 febbraio 2005 consid. 3.4, in: RDAF 2005 I pag.
365 segg.). Ciò rientra tuttavia nella facoltà dei Cantoni ed eventualmente dei
Comuni, il diritto federale non imponendo loro in particolare di adottare una
regolamentazione della distanza dai confini nella zona agricola. Per gli
esposti motivi, in mancanza di un obbligo o di una necessità di legiferare e in
considerazione delle caratteristiche di principio diverse della zona agricola e
da quella edificabile, il semplice fatto che il Comune di Faido non abbia
adottato per la zona agricola delle norme sulla distanza dal confine non
permette di per sé di ravvisare una lacuna legislativa. 
 
5.  
 
5.1. Le disposizioni concernenti le distanze dai confini sono destinate a
proteggere non soltanto l'interesse pubblico, ma anche quello dei vicini,
mirando in particolare a ridurre gli effetti della costruzione in questione e
della sua utilizzazione sui fondi confinanti (DTF 127 I 44 consid. 2c-d e
riferimenti). Queste esigenze di protezione si pongono soprattutto all'interno
delle zone edificabili, in cui l'obiettivo è quello di disciplinare la
costruzione di un numero importante di edifici raggruppati, sicché si
giustifica di fissare determinate distanze intese a salvaguardare segnatamente
l'igiene, la sicurezza, l'aerazione, l'illuminazione naturale delle
costruzioni, la tutela dalle immissioni e dai pericoli d'incendio.  
In determinati casi, simili necessità di tutela dei vicini possono tuttavia
entrare in considerazione anche nel comparto agricolo, a dipendenza della
situazione e delle caratteristiche concrete dell'impianto progettato e dei
fondi interessati. L'art. 34 cpv. 4 lett. b OPT prevede che un'autorizzazione
edilizia in zona agricola va rilasciata soltanto se, adempiute le ulteriori
condizioni, all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi
preponderanti nell'ubicazione prevista. Tra questi interessi, che devono essere
oggetto di ponderazione, rientrano anche quelli dei privati toccati dal
progetto di costruzione, come può essere il caso dei proprietari di fondi
vicini (cfr. sentenze 1C_616/2015, citata, consid. 3.1; 1C_577/2014 del 17
luglio 2015 consid. 3.3; 1C_437/2009 del 16 giugno 2010 consid. 6.1-6.3, in:
ZBl 112/2011 pag. 209 segg.; 1A.213/2005 del 27 marzo 2006 consid. 3.2;
SCHEUCHZER, op. cit., pag. 134). 
 
5.2. Nella fattispecie, il fondo dedotto in edificazione è inserito in un
comparto agricolo di estensione tutto sommato limitata, situato tra due zone
edificabili del Comune (la zona artigianale e la zona turistica-commerciale),
delimitata inoltre sui lati opposti dalla strada e dalla ferrovia. Le
particelle agricole circostanti a quella del ricorrente sono parzialmente
edificate, sicché presentano una certa similitudine con l'area edificata. La
situazione in esame diverge pertanto da quella di un vasto comprensorio
agricolo sostanzialmente libero da costruzioni, giustificando di tenere conto
anche degli interessi del vicino opponente, particolarmente toccato da
un'edificazione dell'impianto direttamente a confine con la sua proprietà.
Negando nelle concrete circostanze il rilascio della licenza edilizia al
ricorrente, la Corte cantonale ha considerato che l'ubicazione del progettato
impianto a confine con il fondo part. n. 233 contrastava con la protezione del
vicino, tenendo implicitamente conto dell'esigenza dell'art. 34 cpv. 4 lett. b
OPT. Essa non ha di conseguenza violato il diritto federale.  
Non occorre per contro esaminare in questa sede se la distanza di 4 m dal
confine imposta dai giudici cantonali sia adeguata alla fattispecie. Adito con
un ricorso in materia di diritto pubblico, il Tribunale federale può infatti
sindacare la sentenza impugnata unicamente sotto il profilo della violazione
del diritto (cfr. art. 95 lett. a LTF), in cui rientra l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento, ma non l'adeguatezza della stessa (cfr. sentenza
2C_240/2012 del 15 marzo 2013 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 139 I 145). 
 
6.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie e le
ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (
art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che
rifonderà all'opponente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili
della sede federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Faido, al Consiglio
di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale
dello sviluppo territoriale. 
 
 
Losanna, 13 giugno 2018 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Gadoni 

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