Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.481/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_481/2015

Sentenza del 29 settembre 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________S.r.l.,
3. C.________S.r.l.,
patrocinate dagli avv.ti Paolo Bernasconi e Andrea Daldini,
ricorrenti,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; consegna di mezzi di
prova,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 settembre 2015 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A. 
Il 7 febbraio 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha
presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di
un procedimento penale aperto contro A.________ e altre persone, per titolo di
bancarotta fraudolenta aggravata. L'autorità estera sospetta che gli inquisiti
avrebbero distratto ingenti somme di denaro dalla società B.________S.r.l.,
facendola fallire e provvedendo a far confluire i valori su conti bancari in
Svizzera.

B. 
Con decisione di chiusura del 1° marzo 2015 il Ministero pubblico del Cantone
Ticino ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente della
documentazione bancaria di conti intestati a B.________S.r.l., a A.________ e a
C.________S.r.l. Mediante giudizio del 4 settembre 2015 la Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale ha respinto un ricorso degli interessati.

C. 
Avverso questa sentenza, A.________, B.________S.r.l. e C.________S.r.l.
presentano un ricorso al Tribunale federale. Chiedono di sospendere la
procedura rogatoriale finché l'autorità estera informi quella svizzera
sull'esito della procedura fallimentare di B.________S.r.l., che sarebbe ancora
in corso. In via principale, postulato l'annullamento della decisione
impugnata, chiedono di non trasmettere nessun documento all'Italia, in via
subordinata, di trasmettere soltanto i documenti relativi a una determinata
operazione e, in via ancor più subordinata, di anonimizzare i documenti che
nulla avrebbero a che fare con il procedimento penale estero.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.

1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la
comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti
di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente
in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono
stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero
presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono
tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire
anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF
136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza
precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid.
1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2).

1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al
Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (
DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso
particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in
maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di
apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all'art. 42
cpv. 2 LTF, spetta alle ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame,
dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF
sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).

2.

2.1. Le ricorrenti affermano che il quesito di sapere se si possa dar seguito a
una rogatoria fondata sul reato di bancarotta fraudolenta quando la società
interessata non sarebbe ancora fallita, in quanto la sentenza di primo grado
accertante il fallimento di B.________S.r.l. non sarebbe ancora cresciuta in
giudicato, costituirebbe una questione giuridica di principio. Aggiungono che,
sotto il profilo del principio della doppia punibilità, l'esame di tale reato
necessiterebbe di un'applicazione più attenta e restrittiva rispetto alla
prassi vigente.

2.2. Con questi generici accenni esse non dimostrano tuttavia che la causa in
esame costituirebbe un caso particolarmente importante. Per di più,
disattendendo il loro obbligo di motivazione, non si confrontano con le
esaurienti motivazioni addotte dall'istanza precedente, che non si scostano
dalla costante giurisprudenza, relative all'adempimento del requisito della
doppia punibilità, nonché all'utilità potenziale dei documenti litigiosi. Il
ricorso è pertanto inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 LTF).

3. 
Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
LTF). La domanda di effetto sospensivo era superflua, ritenuto ch'esso è dato
per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle ricorrenti, al Ministero pubblico del
Cantone Ticino, al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, e
all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria.

Losanna, 29 settembre 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

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