Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.45/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_45/2015

Sentenza del 30 marzo 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. Associazione B.________, 
patrocinati dall'avv. Hermann Just,
ricorrenti,

contro

1. C.________,
2. D.________,
3. E.________,
4. F.________,
patrocinati dall'avv. Cristina Keller,
opponenti,

Comune di X.________,
patrocinato dall'avv. Andrea Toschini.

Oggetto
domanda di costruzione,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 19 agosto
2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 5a Camera.

Fatti:

A. 
Il 25 gennaio 2012 A.________ ha presentato al Comune di X.________ una domanda
di costruzione per la trasformazione parziale e il cambiamento di destinazione
del ristorante-albergo esistente sul fondo part. yyy in un istituto per il
recupero di tossicodipendenti. La struttura sarebbe stata locata
all'associazione B.________, che vi avrebbe esercitato una comunità
terapeutica. Il fondo è situato in località Z.________, in zona nucleo. Il
progetto prevede inoltre di realizzare dodici posteggi sul fondo part. www,
ubicato dirimpetto, fuori della zona edificabile e parzialmente ricoperto da
bosco.

B. 
Alla domanda di costruzione si sono opposti diversi proprietari di fondi vicini
o situati nel comprensorio di Z.________, tra cui C.________, D.________,
E.________ e F.________. Con decisioni del 28 ottobre 2013, il Municipio di
X.________ ha respinto la domanda di costruzione, accogliendo contestualmente
le opposizioni dei vicini. L'autorità comunale ha sostanzialmente ritenuto il
progetto edilizio non conforme alla destinazione della zona del nucleo,
disciplinata dall'art. 43 della legge edilizia del Comune di X.________ allora
vigente (LE).

C. 
Adito da A.________ e dall'associazione B.________, il Tribunale amministrativo
del Cantone dei Grigioni ha respinto il ricorso con sentenza del 19 agosto
2014, comunicata il 1° dicembre 2014. La Corte cantonale ha essenzialmente
ritenuto che negando il rilascio della licenza edilizia il Municipio non aveva
abusato del proprio potere di apprezzamento nell'interpretazione del diritto
comunale.

D. 
A.________ e l'associazione B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso
in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono di annullarla e
di ordinare al Comune di rilasciare la licenza edilizia. In via subordinata,
postulano di rinviare gli atti al Municipio per la continuazione della
procedura edilizia e l'emanazione di una nuova decisione. I ricorrenti fanno
valere la violazione del diritto di essere sentiti, l'applicazione arbitraria
del diritto edilizio comunale e l'abuso del potere di apprezzamento del
Municipio. Essi hanno prodotto, il 17 febbraio 2015, delle fotografie aeree del
comparto interessato dal progetto negli anni 1971 e 1978.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame, ma è stato richiamato
l'incarto cantonale.

Diritto:

1.

1.1. Secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge di regola nella
lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella
italiana. Non vi sono motivi per scostarsi da questa regola, né i ricorrenti lo
chiedono espressamente. Nonostante il gravame sia steso in tedesco, questo
giudizio è quindi redatto in italiano.

1.2. Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza
cantonale, che ha confermato il diniego della licenza edilizia richiesta, il
ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile sotto il profilo degli
art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF (quest'ultimo in
relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF). A.________, istante in licenza e
titolare di un diritto di compera dei fondi dedotti in edificazione, è
legittimato a ricorrere giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF. La legittimazione a
ricorrere dell'associazione B.________ può quindi rimanere indecisa.

1.3. Nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale non possono di principio
essere addotti fatti e mezzi di prova nuovi (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF). In
particolare, questa Corte non può tenere conto di fatti o mezzi di prova
sopraggiunti dopo l'emanazione dell'atto impugnato, vale a dire veri nova (DTF
133 IV 342 consid. 2.1; cfr., inoltre, DTF 135 I 221 consid. 5.2.4).
L'aggiornamento, del 14 gennaio 2015, del piano prodotto con il ricorso, che
prevede uno spostamento dei posteggi sul fondo part. yyy, è successivo
all'emanazione della sentenza impugnata ed è pertanto inammissibile. Parimenti
inammissibili in questa sede sono inoltre la documentazione fotografica e la
relativa argomentazione giuridica presentate dal patrocinatore dei ricorrenti
il 17 febbraio 2015, dopo la scadenza del termine di ricorso (cfr. DTF 138 II
217 consid. 2). Alla luce dei considerandi che seguono, tali documenti non
muterebbero comunque l'esito del presente giudizio.

2.

2.1. I ricorrenti lamentano la violazione del loro diritto di essere sentiti,
siccome la Corte cantonale ha rifiutato di eseguire un sopralluogo, che, a loro
dire, sarebbe stato necessario per valutare le caratteristiche dei luoghi.

2.2. Questa censura deve essere esaminata prioritariamente, poiché il diritto
di essere sentito ha natura formale e la sua lesione comporta di regola
l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza
del gravame nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 187 consid. 2.2 e
rinvii). La garanzia del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.)
comprende tra l'altro il diritto per l'interessato di offrire mezzi di prova su
punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di
potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui possano
influire sulla decisione. Tale diritto non impedisce tuttavia all'autorità
cantonale di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di
rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare il
suo giudizio. Nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di
apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF
136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).

2.3. La Corte cantonale ha statuito sulla base degli atti, ritenendo superfluo
un sopralluogo e rinunciando quindi ad esperirlo, siccome l'oggetto del litigio
rivestiva essenzialmente carattere giuridico, vertente sulla conformità del
progetto alla relativa zona di utilizzazione. I ricorrenti si limitano ad
addurre che il chiarimento delle caratteristiche dei luoghi circostanti e delle
relative utilizzazioni, anche per quanto riguarda l'idoneità dei parcheggi
previsti, implicherebbe l'esperimento di un sopralluogo. Non censurano tuttavia
una violazione del loro diritto di essere sentiti con una motivazione conforme
alle esigenze poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, spiegando in
particolare per quali ragioni gli atti pianificatori e quelli della domanda di
costruzione sarebbero insufficienti per statuire sulla fattispecie (cfr., sulle
esigenze di motivazione, DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 II 244 consid. 2.1 e
2.2). L'azzonamento del fondo part. yyy e l'utilizzazione ammissibile nella
zona del nucleo risultano dalla documentazione pianificatoria, mentre la
portata dell'intervento edilizio progettato emerge dai piani e dalla relazione
tecnica della domanda di costruzione. Quanto al posteggio previsto sul fondo
part. www, la sua situazione fuori del comparto edificabile e nel perimetro di
una zona di pericolo elevato secondo la revisione parziale della pianificazione
locale è incontestata. Ritenendo, alla luce di questi elementi, che gli atti
erano sufficienti per statuire sulla questione della conformità del progetto
alla zona di utilizzazione e che perciò si poteva rinunciare ad eseguire un
sopralluogo, la Corte cantonale non ha quindi operato una valutazione delle
prove arbitraria, né ha violato il diritto di essere sentiti dei ricorrenti.

3.

3.1. I ricorrenti lamentano un accertamento arbitrario dei fatti. Sostengono
che nella località di Z.________ non esisterebbe un vero e proprio nucleo di
villaggio, ma semplicemente alcuni edifici storici. Per il resto, il territorio
presenterebbe un'edificazione sparsa, con distanze anche rilevanti tra le
costruzioni. I fondi in oggetto si troverebbero nelle vicinanze sia della
strada cantonale sia di quella nazionale e non si presterebbero a scopi di
vacanze e di riposo. I ricorrenti criticano poi il fatto che la precedente
istanza ha addotto un potenziale conflitto del prospettato centro per il
trattamento dei tossicodipendenti con la destinazione della zona del nucleo
evocando i problemi causati da un'analoga struttura gestita dall'associazione
B.________ nel Cantone Ticino. Sostengono inoltre che i giudici cantonali non
avrebbero tenuto conto delle caratteristiche dei dintorni, che imporrebbero di
non considerare il progetto litigioso come fortemente molesto e di non
equipararlo a casi differenti, come quelli riguardanti postriboli o immobili
per l'accompagnamento al suicidio previsti in zone destinate principalmente
all'abitazione e densamente edificate.

3.2. Con queste considerazioni, i ricorrenti si limitano ad esprimere in modo
appellatorio la loro opinione, ma non sostanziano arbitrio alcuno. Per motivare
l'arbitrio nell'accertamento dei fatti non basta in effetti criticare
semplicemente la decisione impugnata, contrapponendole una versione propria.
Occorre piuttosto dimostrare per quali motivi gli accertamenti sono
manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la
fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante
il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 134 I 140 consid. 5.4; 132 III
209 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1 e rinvii). I ricorrenti
non dimostrano l'arbitrio nell'accertamento dei fatti alla base del giudizio
impugnato nemmeno laddove presentano, nella parte del gravame intitolata  "III
Sachverhalt", un riassunto delle varie tappe della procedura edilizia. Tale
esposizione in effetti non è, per sua natura, idonea a correggere o a precisare
le constatazioni di fatto contenute nella sentenza della Corte cantonale (cfr.
sentenza 1C_416/2014 del 17 dicembre 2014 consid. 2.2).
Ove sostengono che il progetto in esame si differenzierebbe da una struttura
analoga per il ricupero dei tossicodipendenti esercitata nel Cantone Ticino, in
particolare poiché in concreto non verrebbero ospitati giovani autori di reati,
né persone collocate per l'esecuzione di misure, i ricorrenti disattendono che
i disagi riscontrati presso l'istituzione ticinese sono stati richiamati dalla
Corte cantonale soltanto a titolo abbondanziale. Si tratta peraltro di un
aspetto che non è decisivo per il giudizio nel caso concreto, che riguarda la
valutazione della conformità di uno specifico progetto edilizio alla zona del
nucleo, sulla base del diritto edilizio comunale determinante.

4.

4.1. I ricorrenti lamentano l'applicazione arbitraria delle norme sulla
conformità di zona. Sostengono che la pianificazione comunale non escluderebbe
un'utilizzazione artigianale nella zona del nucleo, alla quale è attribuito un
grado di sensibilità al rumore III.

4.2. Accennando semplicemente all'aspetto fonico e all'ammissibilità di
principio di aziende artigianali nella zona del nucleo, i ricorrenti presentano
nuovamente in modo appellatorio il loro diverso parere sulla conformità del
progetto alla zona del nucleo, ritenendo in sostanza discutibile quello delle
precedenti istanze. Non si confrontano tuttavia con il tenore dell'art. 43 LE,
vigente al momento del diniego della licenza edilizia, e non spiegano, con una
motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per
quali ragioni l'interpretazione della norma da parte del Municipio, ritenuta
accettabile dalla Corte cantonale, sarebbe insostenibile. Come rilevato dalla
precedente istanza, il Comune di X.________ dispone di autonomia tutelabile
nell'interpretazione delle norme edilizie comunali (cfr. DTF 128 I 3 consid. 2a
e b con riferimenti). Sarebbe quindi spettato ai ricorrenti dimostrare perché
l'interpretazione dell'art. 43 LE da parte dell'autorità comunale sarebbe stata
non soltanto opinabile, ma avrebbe ecceduto l'ampio margine di apprezzamento
rappresentato e garantito dall'autonomia comunale (cfr. DTF 136 I 395 consid. 2
e 3.2). Insufficientemente motivata, la censura non deve quindi essere
esaminata oltre.

5. 
La realizzazione dei parcheggi sul fondo part. www è strettamente legata ai
bisogni del progettato centro per il recupero dei tossicodipendenti, principale
oggetto della domanda di costruzione. Il numero degli stalli necessari è
infatti stato determinato sulla base dell'art. 87 LE, in funzione del
prospettato esercizio della comunità terapeutica. In considerazione del diniego
della licenza edilizia per questo intervento principale, al cui servizio i
posteggi sarebbero stati adibiti, la questione dei parcheggi diviene priva di
oggetto e non deve quindi essere approfondita.
Comunque, su tale tema, la Corte cantonale ha pure ritenuto che la
realizzazione dell'impianto fuori della zona edificabile avrebbe dovuto essere
oggetto di una domanda di costruzione EFZ ai sensi degli art. 42 segg.
dell'ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni, del
24 maggio 2005 (OPTC). I ricorrenti non si esprimono su questa considerazione e
non censurano quindi con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42
cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF la violazione delle disposizioni cantonali che
disciplinano la procedura EFZ.

6. 
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua
ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei
ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e al Tribunale
amministrativo del Cantone dei Grigioni, 5a Camera.

Losanna, 30 marzo 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Gadoni

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