Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.446/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_446/2015

Sentenza del 23 marzo 2016

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, Giudice presidente,
Eusebio, Kneubühler,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Luca Beretta Piccoli,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Stefano Arnold,

Comune di X.________,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto
licenza edilizia per la sistemazione esterna e l'edificazione di una piscina
interrata,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 27 luglio
2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Il 27 marzo 2007 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato il nuovo
piano regolatore del Comune di X.________ ed ha abrogato il piano regolatore
previgente, del 6 aprile 1982. Il Governo ha tuttavia negato l'approvazione di
diverse zone residenziali estensive, tra cui quella di Y.________, assegnata
dalla pianificazione previgente alla zona residenziale estensiva di
completazione. Il Comune ha quindi avviato l'elaborazione di una variante che
prevedeva l'inserimento del comparto di Y.________ in zona edificabile.

B. 
Il 12 agosto 2008 B.________, proprietario del fondo part. www di X.________,
situato in località Y.________, ha chiesto al Municipio il permesso di
costruire dei muri di sostegno a confine e una piscina interrata (di 3 m per 7
m) nel giardino antistante la sua casa di abitazione, superficie che il piano
regolatore del 1982 assegnava alla zona residenziale estensiva di
completazione. La domanda di costruzione non ha suscitato opposizioni.
Acquisito il preavviso favorevole dell'Autorità cantonale, il 17 ottobre 2008
il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia, che è passata in giudicato
incontestata.

C. 
Il 13 febbraio 2009 B.________ ha presentato al Municipio una domanda in
variante nella forma della notifica, che prevedeva la costruzione di una
piscina di maggiori dimensioni (4 m per 8 m) ed il suo spostamento a una
distanza di 1.50 m dal confine con il fondo part. xxx, di proprietà di
A.________. Quest'ultima si è opposta alla domanda; ha inoltre chiesto la
revoca della precedente licenza edilizia, sostenendo che la particella dedotta
in edificazione era situata fuori della zona edificabile e che non erano
adempiute le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale. Con
decisione del 28 aprile 2009, l'Esecutivo comunale ha rilasciato la licenza
edilizia, respingendo contestualmente sia l'opposizione sia la domanda di
revoca della licenza edilizia del 17 ottobre 2008.

D. 
Con decisione del 23 febbraio 2010 il Consiglio di Stato ha accolto ai sensi
dei considerandi un ricorso della vicina opponente contro la decisione
municipale, annullandola e rinviando gli atti al Municipio affinché statuisse
nuovamente sulla domanda di costruzione del 13 febbraio 2009 dopo avere
raccolto l'avviso del Dipartimento del territorio. Con sentenza del 29 luglio
2010, il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto un ricorso
di A.________ contro la decisione governativa, riformandola nel senso che la
licenza edilizia del 28 aprile 2009 era annullata e la domanda di costruzione
del 13 febbraio 2009 era respinta. Ha inoltre disposto il rinvio degli atti al
Governo affinché si pronunciasse sul gravame della vicina in quanto interposto
contro la decisione del Municipio, del 28 aprile 2009, di non revocare la
licenza edilizia del 17 ottobre 2008. La Corte cantonale ha pure imposto al
Governo di statuire sulle ripetibili dovute alla ricorrente per la procedura
ricorsuale di prima istanza.

E. 
Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, il Servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato ha tenuto un sopralluogo l'11 ottobre 2012, dal quale è in
particolare risultato che la piscina interrata non era stata realizzata, mentre
i muri di sostegno erano stati eseguiti in modo parzialmente difforme rispetto
a quanto autorizzato con la licenza edilizia del 17 ottobre 2008. Con decisione
del 3 settembre 2013 il Consiglio di Stato ha respinto sia la domanda della
vicina di accertare la nullità della licenza edilizia del 17 ottobre 2008 sia
il suo ricorso contro la decisione del 28 aprile 2009 del Municipio di non
revocare detta licenza. Il Governo ha accertato che il permesso di costruzione
era decaduto per mancato utilizzo con riferimento alla piscina e ha confermato
il diniego della revoca riguardo alla sistemazione del terreno e all'erezione
di muri di sostegno a confine. Ha infine riconosciuto a A.________, in quanto
non compensate, ripetibili per un ammontare di fr. 1'000.--.

F. 
Nel frattempo, il 27 novembre 2009 B.________ ha chiesto al Municipio il
permesso in sanatoria per il prolungamento di 15.70 m, rispettivamente di 2.70
m, dei muri a confine con i fondi part. yyy e zzz. Alla domanda si è nuovamente
opposta A.________, lamentando il fatto che non vi sarebbero contemplate tutte
le opere effettivamente eseguite. Acquisito il preavviso favorevole
dell'Autorità cantonale, il 31 maggio 2011 il Municipio ha rilasciato la
licenza edilizia richiesta, respingendo l'opposizione della vicina. Adito da
quest'ultima, il Consiglio di Stato ne ha accolto il ricorso con decisione del
2 ottobre 2013, annullando il permesso di costruzione. Il Governo ha accertato
che il fondo dedotto in edificazione era situato fuori della zona edificabile e
l'intervento non poteva beneficiare di un'autorizzazione giusta gli art. 24 e
24c LPT.

G. 
Sia la decisione governativa del 3 settembre 2013 sia quella del 2 ottobre 2013
sono state impugnate dalle parti dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
la prima da A.________, la seconda da B.________. In pendenza della procedura
ricorsuale, il Consiglio di Stato ha approvato il 18 marzo 2015 le varianti di
piano regolatore concernenti l'adeguamento a seguito della precedente
risoluzione del 27 marzo 2007. Il comparto di Y.________, ove è inserito il
fondo part. www, è stato attribuito alla zona residenziale estensiva di
completazione.

H. 
Con sentenza del 27 luglio 2015, la Corte cantonale ha accolto il gravame di
B.________ contro la decisione governativa del 2 ottobre 2013, annullandola. I
giudici cantonali hanno annullato la licenza edilizia del 31 maggio 2011 e
hanno rinviato gli atti al Municipio affinché, dopo averli se del caso
completati, si pronunciasse nuovamente sulla domanda in sanatoria sulla base
della pianificazione ora vigente.

I. 
Con una separata sentenza di stessa data, il Tribunale cantonale amministrativo
ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione governativa del 3
settembre 2013. Ha rilevato che l'azzonamento del fondo in zona edificabile era
stato frattanto ripristinato, sicché non v'era ragione di revocare la licenza
edilizia del 17 ottobre 2008 (in quanto non già decaduta per mancato utilizzo
relativamente alla piscina) fondandosi sul presupposto, ora venuto meno, che la
particella era ubicata fuori della zona edificabile. La Corte cantonale ha
inoltre negato un interesse della ricorrente a chiedere la revoca, giacché
l'opera eseguita non era fondata sulla licenza edilizia del 17 ottobre 2008, ma
semmai sull'eventuale autorizzazione rilasciata in sanatoria, oggetto della
suddetta causa parallela avviata da B.________. Ha infine ritenuto sostenibile
l'importo di fr. 1'000.-- riconosciutole a titolo di ripetibili per la
procedura ricorsuale dinanzi all'istanza inferiore.

J. 
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullarla, di
dichiarare nulla la licenza edilizia del 17 ottobre 2008 e di rinviare gli atti
all'Autorità inferiore perché si pronunci nuovamente sulle ripetibili. In via
subordinata, chiede di revocare la licenza edilizia nella misura in cui non sia
già decaduta e di ritornare gli atti all'Autorità inferiore per una nuova
decisione sull'ammontare delle ripetibili. La ricorrente fa valere la
violazione degli art. 24 e 25 cpv. 2 LPT e degli art. 5 cpv. 3, 9, 26, 29, 30,
35, 36 e 75 Cost.

K. 
La Corte cantonale si conferma nella sua sentenza e chiede che il ricorso sia
respinto. Il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale.
Il Comune di X.________ chiede di respingere il gravame. B.________ comunica di
non presentare una risposta al ricorso, postulandone comunque la reiezione. La
ricorrente si è espressa il 13 novembre 2015 sulle risposte, confermandosi
nelle sue conclusioni.

Diritto:

1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii).

2. 
Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza
cantonale, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile sotto il
profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF
(quest'ultimo in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF).

3.

3.1. Secondo l'art. 89 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in materia
di diritto pubblico chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett.
b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della
stessa (lett. c). L'interesse degno di protezione all'annullamento della
sentenza impugnata deve essere pratico ed attuale anche nel momento
dell'emanazione del presente giudizio, essendo nell'interesse dell'economia
processuale che il Tribunale federale statuisca su questioni concrete e non
soltanto teoriche (DTF 137 I 23 consid. 1.3.1; 137 II 40 consid. 2.1).

3.2. La ricorrente ribadisce in questa sede la fondatezza della sua richiesta
di dichiarare nulla la licenza edilizia del 17 ottobre 2008, rispettivamente di
revocarla nella misura in cui non sia già decaduta.

3.3. La Corte cantonale ha rilevato che la richiesta di revoca era fondata sul
presupposto che il fondo dedotto in edificazione (part. www) era ubicato fuori
della zona edificabile. Ha tuttavia evidenziato che la situazione
pianificatoria era nel frattempo cambiata, giacché con la variante di piano
regolatore approvata dal Consiglio di Stato il 18 marzo 2015, il terreno è
stato nuovamente inserito in una zona edificabile. Esso risulta attualmente
attribuito alla zona residenziale estensiva di completazione, disciplinata
dall'art. 49a delle norme di attuazione del piano regolatore, secondo cui 
"sono ammesse riattazioni, trasformazioni ed ampliamenti nonché nuove
costruzioni, queste ultime a condizione che si possano realizzare nel rispetto
di tutte le prescrizioni delle presenti norme". Questi accertamenti non sono
censurati d'arbitrio, tantomeno con una motivazione conforme alle esigenze
degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, e sono pertanto vincolanti per il
Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). La Corte cantonale ha
conseguentemente ritenuto che, nella misura in cui la licenza edilizia non
fosse già decaduta per mancato utilizzo con riferimento alla costruzione della
piscina, non v'era ragione di revocarla dal momento che il fondo era nuovamente
attribuito alla zona edificabile. Ha inoltre negato un interesse della
ricorrente alla revoca, giacché i muri di sostegno effettivamente eseguiti non
trovano legittimazione nella licenza edilizia del 17 ottobre 2008, ma semmai
nell'autorizzazione che verrà rilasciata al termine della procedura in
sanatoria, oggetto della parallela sentenza della Corte cantonale emanata lo
stesso giorno (27 luglio 2015). La precedente istanza ha infatti accertato che
B.________ non si era attenuto al permesso ricevuto, ma aveva realizzato muri
di sostegno più lunghi rispetto a quelli autorizzati e parzialmente o
totalmente sovrapposti, anziché accostati al cordolo preesistente.

3.4. Quest'ultimo accertamento è ritenuto corretto dalla ricorrente, la quale
sostiene nondimeno che la difformità dei muri realizzati riguarderebbe
essenzialmente le opere a confine con i fondi part. yyy e part. zzz, mentre il
muro a confine con la sua proprietà (part. xxx) sarebbe conforme alla licenza
edilizia del 17 ottobre 2008. Adduce che questo manufatto sarebbe quindi
definitamente sanato a seguito della mancata revoca e che la procedura in
sanatoria riguarderebbe unicamente i muri a confine con gli altri due fondi
vicini. A suo dire, la Corte cantonale, invece di confermare la decisione di
diniego della revoca, avrebbe dovuto (analogamente a quanto riconosciuto per la
piscina) dichiarare decaduta la licenza edilizia per quanto riguarda le parti
del muro lungo i confini con i fondi part. yyy e zzz e disporne la revoca solo
per il tratto di muro a confine con la sua particella xxx, estendendo anche a
questo il rinvio degli atti al Municipio.
Tuttavia, la Corte cantonale ha rilevato che l'opera eseguita non trova
legittimazione nella licenza edilizia rilasciata il 17 ottobre 2008. Nella
parallela sentenza del 27 luglio 2015 ha rinviato gli atti al Municipio
affinché si pronunci nuovamente sulla domanda di costruzione in sanatoria, dopo
avere completato gli atti nella misura in cui i piani non riproducano
fedelmente i manufatti eseguiti, raccolto un nuovo avviso cantonale e sentita
l'opponente. Nella risposta al gravame in questa sede, la precedente istanza ha
poi esplicitamente precisato che il rinvio e il riesame sotto il profilo della
mutata situazione pianificatoria concerne tutte le opere murarie effettivamente
eseguite nel loro complesso. Contrariamente a quanto paventato dalla
ricorrente, la procedura in sanatoria contempla quindi anche il muro a confine
con la sua proprietà.
Nelle esposte circostanze, risulta quindi che in sostanza la licenza edilizia
del 17 ottobre 2008 non riveste una portata pratica, essendo decaduta con
riferimento alla costruzione della piscina e non fondando l'autorizzazione
dell'insieme delle opere murarie realizzate. In simili condizioni, la
ricorrente difetta di un interesse degno di protezione pratico ed attuale a
chiederne la revoca o l'accertamento della nullità. Su tali aspetti non è
pertanto legittimata ad aggravarsi contro la decisione impugnata. La ricorrente
potrà se del caso sollevare le contestazioni contro le opere murarie
nell'ambito della procedura della domanda di costruzione in sanatoria ancora
aperta.

4.

4.1. La ricorrente critica l'ammontare delle ripetibili (fr. 1'000.--)
riconosciutole dal Consiglio di Stato per la procedura ricorsuale di prima
istanza, importo considerato sostenibile dalla Corte cantonale.

4.2. In concreto, l'aspetto delle ripetibili è disciplinato dall'art. 31 della
previgente legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966
(LPamm; RL 3.3.1.1) e dal regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del
19 dicembre 2007 (RL 3.1.1.7). L'applicazione del diritto cantonale è esaminata
dal Tribunale federale sotto il profilo ristretto dell'arbitrio (cfr. DTF 140
III 385 consid. 2.3; 141 IV 305 consid. 1.2). Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo tale decisione è manifestamente
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente
lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico, o in contrasto
intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve
inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione.
Non risulta per contro arbitrio dal semplice fatto che anche un'altra soluzione
potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 138 I
49 consid. 7.1; 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid. 5.4 e rispettivi
rinvii).

4.3. La ricorrente si limita ad addurre genericamente che la sentenza impugnata
sarebbe arbitraria, siccome contraddirebbe quanto esposto dalla Corte cantonale
nel suo precedente giudizio di rinvio del 29 luglio 2010. Adduce che nella
fattispecie le spese legali sarebbero state importanti e che la procedura
ricorsuale di prima istanza aveva per oggetto sia l'annullamento della licenza
edilizia del 28 aprile 2009 sia la richiesta di revoca della licenza edilizia
del 17 ottobre 2008. Rileva che questa licenza è comunque decaduta per quanto
concerne la costruzione della piscina, non costituisce una valida
autorizzazione per edificare i muri e non sarebbe stata revocata soltanto a
causa dell'entrata in vigore della modifica pianificatoria in pendenza di
procedura ricorsuale, circostanza a lei non ascrivibile.
Si tratta al riguardo di argomentazioni appellatorie che non sostanziano
l'arbitrarietà dell'importo riconosciutole a titolo di ripetibili di prima
istanza. La ricorrente si limita ad esporre il proprio diverso parere, senza
dimostrare, con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e
106 cpv. 2 LTF, che l'istanza precedente avrebbe abusato del proprio potere di
apprezzamento, fissando un importo manifestamente sproporzionato rispetto al
suo grado di soccombenza. Disattende infatti di essere stata vincente in
sostanza solo sull'annullamento della licenza edilizia del 28 aprile 2009,
soccombendo per contro per quanto concerne la richiesta di revoca della licenza
del 17 ottobre 2008. Né il giudizio impugnato contraddice quello emanato dalla
Corte cantonale il 29 luglio 2010, ove era in discussione la totale mancata
assegnazione di ripetibili. Insufficientemente motivata, la censura non deve
essere esaminata oltre.

5. 
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili al Comune di
X.________, che ha partecipato alla causa nell'ambito delle sue attribuzione
ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF), e a B.________, che non ha presentato una
compiuta risposta al ricorso, limitandosi a chiederne la reiezione (art. 68
cpv. 1 e 2 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Non si assegnano ripetibili della sede federale.

4. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Comune di X.________, al
Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 23 marzo 2016

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Merkli

Il Cancelliere: Gadoni

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