Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.417/2015
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1C_417/2015            

 
 
 
Sentenza del 13 novembre 2017  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Fonjallaz, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.D.________ e E.D.________, che compongono la comunione ereditaria fu
J.________, 
5. F.________, 
6. G.________, 
7. H.________, 
8. I.________, 
patrocinati dagli avv.ti Curzio Fontana e Alessia Minotti, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Municipio di Gambarogno, 6573 Magadino, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa,
6501 Bellinzona, rappresentato dal Dipartimento del territorio del Cantone
Ticino, Sezione dello sviluppo territoriale, casella postale 2170, 6501
Bellinzona. 
 
Oggetto 
revisione del piano regolatore del Comune del Gambarogno; tardività del
ricorso, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 luglio 2015 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________, B.________, C.________, D.D.________, E.D.________, F.________,
G.________, H.________ e I.________ sono proprietari di fondi ubicati sui Monti
di Vairano nel Comune del Gambarogno. Il 18 febbraio 2009 il Consiglio
consortile del Consorzio per il piano regolatore dei Comuni del Gambarogno ha
adottato la revisione del piano regolatore, attribuendo questi loro fondi alla
zona residenziale dei monti, destinata alla residenza secondaria. Con
risoluzione del 21 luglio 2011 il Consiglio di Stato ha approvato il piano,
fatta eccezione per le zone residenziali dei monti, rinviando gli atti al
Comune. Adito da I.________ e B.________, mediante decisione del 12 febbraio
2014 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha parzialmente accolto i
ricorsi: ha quindi annullato la risoluzione governativa e retrocesso gli atti
al Governo segnatamente per nuova decisione sulla zona residenziale dei Monti
di Vairano. 
 
B.   
Con risoluzione del 18 novembre 2014 il Consiglio di Stato, accertato che il
Comune rientra nel campo d'applicazione dell'Ordinanza sulle abitazioni
secondarie allora vigente del 22 agosto 2012, che il piano regolatore era
sovradimensionato, che la zona in questione è discosta dall'aerea insediativa
comunale e che al prospettato azzonamento ostano gli art. 38a LPT (RS 700) e
52a della relativa ordinanza (RS 700.1), non ha approvato la revisione riguardo
alla citata zona, attribuendo d'ufficio il territorio interessato alla zona
agricola. I proprietari sono allora insorti al Tribunale cantonale
amministrativo, che con giudizio del 13 luglio 2015 ha dichiarato inammissibili
i ricorsi, siccome tardivi. 
 
C.   
Avverso questo giudizio A.________, B.________, C.________, D.D.________,
E.D.________, F.________, G.________, H.________ e I.________ presentano un
ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale. Chiedono di annullare la decisione
impugnata e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per nuovo giudizio. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 142 II 363 consid. 1).  
 
1.2. Contrariamente alla contorta tesi ricorsuale, secondo cui nel caso in
esame il ricorso non potrebbe essere quello in materia di diritto pubblico,
presentato quindi solo a titolo cautelativo, richiamando l'art. 75 Cost.
riguardante la pianificazione del territorio e gli art. 25 e 33 LPT che non
conterrebbero una delega di diritto federale ai Cantoni, è manifesto che in
materia di pianificazione è dato questo rimedio (DTF 133 II 409 consid. 1.1).
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è quindi inammissibile.  
 
1.3. Quando l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso irricevibile per
ragioni formali e non procede all'esame di merito, i ricorrenti devono addurre
perché avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali,
in concreto la mancata tempestività dei gravami (DTF 139 II 233 consid. 3.2
pag. 235; 118 Ib 134 consid. 2).  
 
1.4. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il
Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF
142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Quando i ricorrenti, come in concreto,
invocano la violazione di diritti costituzionali (diritto di essere sentito,
buona fede), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati
in violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il
Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le
censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo
chiaro e preciso (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286).  
 
1.5. La vertenza concerne in sostanza l'interpretazione e l'applicazione di
norme del diritto cantonale, che il Tribunale federale esamina sotto il
ristretto profilo dell'arbitrio. Non basta quindi che la decisione impugnata
sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel suo
risultato (DTF 140 I 201 consid. 6.1), ciò che spetta ai ricorrenti dimostrare
(DTF 133 II 396 consid. 3.2). Non risulta per contro arbitrio dal semplice
fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe
addirittura preferibile (DTF 141 I 70 consid. 2.2 pag. 72).  
 
2.  
 
2.1. La Corte cantonale ha stabilito che il criticato provvedimento
pianificatorio, adottato in vigenza dell'abrogata Legge cantonale del 23 maggio
1990 di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio
(LALPT; BU 1990, 365), dev'essere esaminato sulla base della stessa. I
ricorrenti, a ragione, non lo contestano, visto che la risoluzione governativa
è stata emanata il 21 luglio 2011 e che l'art. 117 della Legge del 21 giugno
2011 sullo sviluppo territoriale (LST) dispone che le procedure in corso prima
della sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2012, sono concluse secondo il
diritto anteriore.  
 
2.1.1. Riguardo alla tempestività del gravame, ha ricordato che secondo la
LALPT il piano regolatore era adottato dal Legislativo comunale (art. 34 cpv. 1
LALPT). Il Municipio provvedeva poi alla sua pubblicazione presso la
cancelleria comunale per un periodo di 30 giorni (art. 34 cpv. 2 LALPT),
pubblicazione da annunciare almeno 10 giorni prima agli albi comunali, nel
Foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (cpv. 3). Contro il suo contenuto
era dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 35 cpv. 1 LALPT). Il Governo lo
approvava in tutto o in parte, oppure ne negava l'approvazione (art. 37 cpv. 1
LALPT). La risoluzione governativa era intimata al Comune, ai ricorrenti e ai
proprietari dei fondi la cui situazione era stata modificata dalla stessa (art.
37 cpv. 2 primo periodo LALPT) : era inoltre pubblicata, nella sua parte
dispositiva, all'albo comunale e nel Foglio ufficiale (secondo periodo). Contro
le decisioni governative era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT). La Corte cantonale
ha osservato che, in linea di principio, la LST ha istituito un regime
giuridico analogo per quanto attiene alle procedure di adozione, approvazione e
impugnazione del piano regolatore (art. 25-30 LST).  
 
2.1.2. Nella fattispecie, con decisione del 18 novembre 2014 il Consiglio di
Stato ha negato l'approvazione alla proposta di inserire i Monti di Vairano
nella zona residenziale dei monti, attribuendola d'ufficio a quella agricola.
Ne ha pubblicato il dispositivo all'albo comunale e nel Foglio ufficiale del 9
gennaio 2015, ordinando al Municipio di pubblicare integralmente la risoluzione
presso la sede dell'amministrazione locale per un periodo di 30 giorni, previo
l'annuncio della pubblicazione, analogamente a quanto la LALPT prescriveva per
l'adozione del piano regolatore. La decisione è stata pubblicata dal 19 gennaio
al 19 febbraio 2015, indicando che eventuali ricorsi dovevano essere presentati
entro il termine di pubblicazione.  
 
2.2. I ricorrenti censurano l'omessa notificazione personale della decisione
governativa, adducendo una violazione degli art. 37 cpv. 2 e 38 cpv. 1 LALPT.
Contestano inoltre che in concreto sarebbero adempiuti gli estremi di una
notificazione in via edittale.  
 
2.3. La Corte cantonale non ha condiviso la loro tesi, secondo cui la decisione
governativa sarebbe nulla poiché non comunicata loro per iscritto. Premesso
ch'essi si appellavano alla LST, a torto visto che la procedura è retta dalla
LALPT, ha ritenuto che l'obbligo per il Municipio di avvisare personalmente i
proprietari, introdotto nel frattempo dall'art. 27 cpv. 2 LST e attuato in
chiave restrittiva dall'art. 36 cpv. 3 del relativo regolamento del 20 dicembre
2011, concerne solo la decisione di adozione del piano regolatore da parte del
Comune, ma non quella governativa di approvazione. L'eccezione, anche qualora i
ricorrenti avessero censurato una violazione dell'art. 37 cpv. 2 secondo
periodo LALPT, ciò che invero non avevano fatto, doveva comunque essere
respinta per altri motivi.  
 
2.3.1. Ha stabilito infatti che la pubblicazione rappresenta un sistema
alternativo di notificazione, che può essere eccezionalmente impiegato quando i
destinatari della stessa, come nel caso in esame, sono numerosi (più di venti),
oppure non possono essere identificati senza oneri eccessivi, richiamando al
riguardo l'art. 19 cpv. 1 lett. c e d della Legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm) relativo alla notificazione per
via edittale. Ha ritenuto che in materia di atti pianificatori la pubblicazione
costituisce la regola, come disposto dall'art. 34 cpv. 2 LALPT e ora dall'art.
27 cpv. 2 LST, aggiungendo che secondo la giurisprudenza queste norme esigono
di massima la semplice pubblicazione dei piani e non impongono, in caso di loro
adozione o modifica, l'obbligo d'informare personalmente i proprietari, poiché
incombe agli stessi il compito di interessarsi costantemente riguardo alla
situazione giuridica dei loro fondi, anche quando non risiedono nel comune dove
sono siti. Ha ritenuto, richiamando anche la dottrina, che la soluzione della
sola pubblicazione del piano rispettava le esigenze del diritto federale
(RAFFAELLO BALERNA, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in:
RtiD I-2015, pag. 203 segg., nota n. 35 a piè di pagina).  
 
2.3.2. Il Tribunale cantonale amministrativo ha osservato che il Consiglio di
Stato, applicando la LALPT, procedeva in modo identico quando si trattava di
notificare la decisione di approvazione del piano regolatore e in particolare
le modifiche d'ufficio da esso decretate, facendo pubblicare il dispositivo
all'albo comunale e nel Foglio ufficiale; procedeva inoltre alla notificazione
personale scritta ai già ricorrenti. Ai proprietari di fondi la cui situazione
veniva modificata dalla risoluzione governativa non veniva invece
necessariamente riservato Io stesso trattamento, facendolo dipendere dalla
facilità della loro individuazione e del loro numero, in particolare quando era
praticamente impossibile definire con esattezza la cerchia delle persone
toccate dalle modifiche. In tali ipotesi, il Governo ricorreva alla
notificazione per via edittale, modo di procedere applicato anche dopo
l'entrata in vigore della LST.  
 
La Corte cantonale ha accertato che nell'ambito dell'approvazione del piano
regolatore del territorialmente vastissimo Comune del Gambarogno, il Governo ha
disposto innumerevoli modifiche rispetto all'assetto pianificatorio proposto
dal Consorzio, per cui era estremamente difficile individuare i numerosissimi
destinatari della decisione governativa. La notifica per via edittale,
procedura peraltro seguita per ben due volte nel quadro dell'azzonamento
litigioso, era quindi legittima. Ha aggiunto che gli insorgenti non hanno del
resto contestato questo modo di procedere. 
 
2.3.3. Ha infine precisato che riguardo all'azzonamento in esame non erano
stati inoltrati ricorsi al Consiglio di Stato, per cui nella procedura dinanzi
al Governo non vi erano insorgenti che avrebbero potuto spuntare una
notificazione personale della risoluzione sull'approvazione (o meno) della
proposta comunale ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPAmm. Ha aggiunto che anche i
ricorrenti I.________ e B.________, già insorti con successo alla Corte
cantonale contro il primo diniego di approvazione dell'azzonamento ottenendone
l'annullamento, avevano dimostrato d'aver potuto prendere conoscenza della
nuova decisione governativa tramite la sua pubblicazione, impugnandola nel
termine indicato (salvo poi sbagliare il rispetto di quello di ricorso) e non
hanno lamentato una lesione di diritti processuali a causa della notificazione
in forma edittale della decisione.  
 
2.4. Certo, i ricorrenti I.________ e B.________ sostengono che in virtù
dell'art. 37 LAPLT nei loro confronti sarebbe stata obbligatoria una
notificazione personale, la comunicazione edittale essendo insufficiente.
Limitandosi ad addurre che le procure per i loro legali sarebbero state firmate
solo il 19 febbraio 2015, essi tuttavia non tentano di dimostrare che la tesi
della Corte cantonale, secondo cui hanno nondimeno potuto prendere conoscenza
della decisione governativa attraverso la sua pubblicazione, sarebbe
arbitraria. Come accertato in maniera vincolante nella decisione impugnata,
dinanzi alla Corte cantonale essi non hanno lamentato la lesione di eventuali
diritti processuali in merito alla forma della notificazione, addotta soltanto
dinanzi al Tribunale federale. In quella sede essi hanno infatti semplicemente
osservato, in maniera del tutto generica e peraltro come visto a torto che
qualora fosse applicabile la LST la decisione governativa avrebbe dovuto essere
annullata, poiché non era stata notificata a tutti i proprietari. Decisiva è
tuttavia la circostanza ch'essi ne hanno avuto conoscenza.  
 
Riguardo alle omesse notificazioni personali i ricorrenti rettamente ammettono
che questo fatto non consentiva di differire a piacimento l'impugnazione dal
momento in cui hanno potuto prendere conoscenza della decisione. L'assunto per
il quale il ricorso alla Corte cantonale è stato inoltrato il più presto
possibile, poiché il 19 febbraio 2015 alcuni ricorrenti non avevano ancora
segnalato la volontà di ricorrere, è ininfluente, visto che sono chiamati ad
assumersi le conseguenze del loro attendismo. Il rilievo che in tali
circostanze non si potrebbe rimproverare una carenza di diligenza al loro
legale, poiché ha dovuto allestire il ricorso in appena due giorni, non è
decisivo. 
 
2.4.1. Al proposito i ricorrenti si limitano ad addurre, in maniera del tutto
generica e quindi lesiva delle esigenze di motivazione (art. 42 LTF), che se in
concreto fosse applicabile il termine di 30 giorni previsto dall'art. 38 cpv. 1
LALPT, esso sarebbe stato rispettato, poiché la notificazione non sarebbe mai
avvenuta o comunque avvenuta in maniera errata. Giova rilevare che,
contrariamente all'assunto ricorsuale, di massima una notifica viziata di per
sé non comporta la nullità di una decisione, né del piano (DTF 129 I 361
consid. 2.1 in fine pag. 364; 122 I 97 consid. 3a/aa pag. 99; sentenza 1P.329/
1998 del 18 febbraio 1999 consid. 6b in fine, in: RDAT II-1999 n. 9 pag. 35).
Nemmeno si è in presenza di una decisione non notificata e quindi non
esistente, la cui inefficacia dev'essere rilevata d'ufficio, perché essa è
stata pubblicata (DTF 141 I 97 consid. 7.1 pag. 102 seg.; 122 I 97).  
 
Il generico rilievo che in concreto neppure avrebbe avuto luogo una
notificazione in forma edittale, poiché l'annuncio e la pubblicazione non
corrisponderebbero a una tale comunicazione, è inconsistente. Del resto,
insistendo sul fatto che i pretesi errori di pubblicazione e di notifica
sarebbero stati evidenti, i ricorrenti disattendono che non li hanno contestati
dinanzi alla Corte cantonale. 
 
2.4.2. Sui temi della mancata notificazione personale e sulla validità di
quella edittale i ricorrenti, disattendendo il loro obbligo di motivazione, non
si confrontano con la prassi, notoria, e la dottrina richiamate nella decisione
impugnata, non dimostrandone quindi l'arbitrarietà. In tale ambito si può
inoltre rinviare a quanto esposto nella sentenza 1C_450/2015 del 19 aprile 2017
consid. 3 e 4, inerente anch'essa alla revisione del piano regolatore del
Comune del Gambarogno.  
 
3.  
 
3.1. La Corte cantonale, ammessa la validità della notifica, ha quindi
accertato che i ricorrenti hanno inoltrato il gravame, datato 19 febbraio 2015
e impostato lo stesso giorno, rispettando il termine indicato nell'avviso di
pubblicazione. Ha tuttavia stabilito che quel termine era palesemente errato
per due motivi. In primo luogo perché una pubblicazione di 30 giorni che
iniziava il 19 gennaio, giorno da computare nel conteggio, terminava il 17
febbraio successivo. In effetti, poiché la durata del termine era fissata in
giorni, esso non poteva scadere nel giorno corrispondente per il numero a
quello dal quale cominciava a decorrere, come invece prescritto dall'art. 13
cpv. 2 LPAmm per quelli fissati a mesi o ad anni.  
 
In secondo luogo, anche l'indicazione per la quale il termine di ricorso
scadeva entro quello di pubblicazione era errata. Ciò poiché giusta l'art. 38
cpv. 1 LALPT il termine di ricorso contro le decisioni governative in materia
di piano regolatore era di 30 giorni. Stabilito che l'art. 13 cpv. 1 LPAmm
trova applicazione anche nel caso di pubblicazione di decisioni, ha ritenuto
che il giorno della pubblicazione non doveva essere computato nel calcolo del
termine di ricorso. Ne ha concluso che il termine di 30 giorni per impugnare la
decisione governativa, pubblicata il 19 gennaio, è iniziato a decorrere il 20
gennaio ed è scaduto il 18 febbraio e non il 19, data di impostazione del
ricorso, come erroneamente indicato nella pubblicazione stessa. 
 
3.2. La Corte cantonale ha ricordato che secondo l'art. 46 LPAmm ogni decisione
deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile e il termine per
interporlo. Ha osservato che se questa istruzione è errata o incompleta,
l'interessato ha di massima il diritto di prevalersene secondo il principio
della buona fede, eccetto quando, dando prova della diligenza processuale
esigibile nelle circostanze concrete, l'inesattezza gli era nota o era
facilmente riconoscibile. In tale ambito, ha richiamato la prassi del Tribunale
federale e la dottrina cantonale secondo cui ciò è il caso quando l'errata
indicazione poteva essere rilevata dal patrocinatore dei ricorrenti con la
semplice consultazione dei testi di legge, in concreto l'art. 38 cpv. 1 LALPT
in relazione con l'art. 13 cpv. 1 LPAmm, senza necessità di esaminare la
giurisprudenza e la dottrina (DTF 135 III 374 consid. 1.2.2.1 pag. 376; 134 I
199 consid. 1.3.1 pag. 202 seg.).  
I ricorrenti non si confrontano, se non in maniera generica, con questa prassi,
notoria, e che, pur ponendo esigenze più severe nei confronti degli avvocati,
non viola il principio della buona fede (DTF 141 III 270 consid. 3.3 in fine
pag. 273; 138 I 49 consid. 8.3.2 pag. 53 e rinvii; sentenza 1C_380/2016 dell'8
marzo 2017 consid. 2). Questa pratica, che esige una verifica sommaria
dell'indicazione dei rimedi di diritto e del termine di ricorso, non è
costitutiva di un formalismo eccessivo, né viola l'art. 6 n. 1 CEDU, perché la
relativa limitazione non impedisce l'accesso a un tribunale ai sensi dell'art.
6 n. 1 CEDU, come ancora recentemente confermato dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo (decisione del 12 settembre 2017 nella causa Michel Clavien
c. Svizzera). 
 
4.  
 
4.1. I ricorrenti sostengono che il mancato esame nel merito dei loro gravami
sarebbe arbitrario sia nella motivazione che nel risultato, costitutivo di un
diniego di giustizia, lesivo del principio della buona fede e dell'affidamento,
nonché della garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.), ritenuto che
sarebbe loro stato negato il diritto di ricorrere. Quest'ultimo assunto è
manifestamente infondato, poiché avevano a disposizione un rimedio di diritto,
inoltrato tuttavia, secondo i giudici cantonali, tardivamente. Per lo stesso
motivo infondata è pure la critica di violazione dell'art. 33 LPT, relativo
alla protezione giuridica.  
 
4.2. Essi rilevano che l'avviso di pubblicazione ordinava la pubblicazione
della decisione governativa per un periodo di 30 giorni, dal 19 gennaio al 19
febbraio 2015 compreso, indicando che eventuali ricorsi dovevano essere
presentati "entro il termine di pubblicazione". Sono quindi insorti con le
singole impugnative il 19 febbraio 2015. Adducono che la decisione impugnata
confonderebbe il diritto applicabile, segnatamente la pubblicazione del piano
ai sensi dell'art. 34 LALPT con quello d'impugnazione dell'art. 38 LALPT,
poiché nella decisione governativa si indica il termine di ricorso di 30 giorni
dalla notificazione per coloro che l'hanno ricevuta personalmente ed entro 30
negli altri casi. Richiamando gli art. 34, 35 e 38 LALPT, sostengono che
sarebbe evidente che non si potrebbe far coincidere il termine di ricorso con
l'ultimo giorno di pubblicazione, poiché in tal caso, de facto, il cittadino
non avrebbe modo di esaminare integralmente, per 30 giorni interi, i contenuti
del piano regolatore. Ne deducono, invero in maniera poco comprensibile, che
gli interessati debbano quindi poter usufruire del diritto di ricorrere fino a
15 giorni dopo la scadenza del termine di pubblicazione, richiamando al
riguardo l'art. 35 cpv. 1 LPT, inerente tuttavia al ricorso al Governo e non a
quello, susseguente, alla Corte cantonale. L'assunto è quindi privo di
consistenza.  
 
Non è del resto ravvisabile alcun valido motivo per estendere il termine di
ricorso, osservato che gli insorgenti dispongono comunque di 30 giorni per
impugnare la decisione governativa e che di massima si tratta di proprietari
che già previamente hanno adito, entro il termine più breve di 15 giorni, il
Consiglio di Stato (art. 38 cpv. 4 LALPT). Mal si comprende quindi perché
dovrebbero poter disporre di un termine ricorsuale complessivo di 45 giorni. La
decisione impugnata non è quindi arbitraria né nella sua motivazione né nel suo
risultato. 
 
4.3. I ricorrenti si diffondono sul fatto che secondo l'art. 34 cpv. 3 LALPT la
pubblicazione del piano dev'essere annunciata almeno dieci giorni prima. Questo
rilievo è tuttavia ininfluente, ricordato che litigiosa è la tempestività dei
ricorsi inoltrati alla Corte cantonale e non di quelli presentati al Governo.
Essi non hanno peraltro addotto questa censura dinanzi alla Corte cantonale. Si
limitano del resto a rilevare che il Foglio ufficiale del 9 gennaio 2015
sarebbe stato disponibile soltanto il giorno seguente, per cui il relativo
termine scadeva il 19 gennaio: poiché la pubblicazione del piano regolatore
avrebbe dovuto prendere avvio solo a partire dal 20 gennaio, come del resto
ritenuto dai giudici cantonali, essa sarebbe venuta a scadenza il 19 febbraio.
Questo calcolo è errato. Anche in tale ipotesi il termine sarebbe scaduto il 18
febbraio. Con quest'argomentazione essi disattendono inoltre che la decisione
governativa era stata pubblicata anche presso l'Ufficio tecnico comunale a
partire dal 19 gennaio, motivo per cui il rilievo è comunque ininfluente.  
 
4.4. Neppure l'assunto secondo cui, rispettando il termine di 10 giorni di
annuncio dell'art. 34 cpv. 3 LALPT, la pubblicazione avrebbe iniziato a
decorrere il giorno successivo al 9 gennaio, scadendo il 20, regge, poiché la
durata dell'annuncio, fino al 19 gennaio, era di 10 giorni.  
 
4.5. Nemmeno la Corte cantonale doveva offrire ai ricorrenti la possibilità di
esprimersi sulla tempestività dei gravami, visto che non si trattava di
pronunciarsi su determinati fatti, quale per esempio la data del timbro postale
(DTF 124 V 372 consid. 3b pag. 375; sentenza 1P.446/2004 del 28 settembre 2004
consid. 2; sul diritto di essere sentito vedi DTF 143 V 71 consid. 4.1 pag.
72), ma di applicare norme e prassi notorie, su cui ha fondato la propria
decisione.  
 
5.  
 
5.1. È evidente che, ritenendo i ricorsi tardivi e dichiarandoli irricevibili,
la Corte cantonale non doveva esaminarli nel merito, come del resto neppure il
Tribunale federale, per cui non si è in presenza di un diniego di giustizia.  
 
5.2. I ricorrenti fanno infine valere una violazione del diritto di essere
sentito perché, sebbene ognuno di loro aveva inoltrato un ricorso distinto,
anche se, come ritenuto nella decisione impugnata, simile nel contenuto, la
Corte cantonale li ha decisi con un'unica decisione, ponendo proporzionalmente
a loro carico una parte della tassa di giustizia. Essi non spiegano perché
questo modo di agire, ritenuto pure che i gravami non sono stati esaminati nel
merito, lederebbe la normativa cantonale o i loro diritti costituzionali (art.
42 LTF).  
 
6.   
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Municipio del Gambarogno, al
Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 13 novembre 2017 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri 

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