Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.404/2015
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_404/2015

Sentenza del 9 settembre 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Merkli, Kneubühler,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
rappresentato dal Dipartimento del territorio del
Cantone Ticino, Sezione amministrativa immobiliare, casella postale 2170, 6501
Bellinzona,
Municipio di Arbedo-Castione, 6517 Arbedo.

Oggetto
progetto stradale,

ricorso contro la sentenza emanata il 6 luglio 2015
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
A.________ è proprietario delle particelle www e yyy, la Comunione ereditaria
fu B.________ è intestataria della zzz di Arbedo-Castione. Questi fondi sono
interessati dal progetto, contemplato dal piano dei trasporti del Bellinzonese,
relativo alla ristrutturazione della locale stazione e di attuazione del nuovo
sistema ferroviario regionale Ticino-Lombardia. Esso prevede, in particolare,
la realizzazione di un nuovo terminale dei bus e un'area di interscambio tra il
traffico pubblico e quello privato, che utilizzerà anche il sedime della
particella xxx di proprietà del Comune, per creare un accesso supplementare al
terminale dei bus.

B. 
A.________, all'epoca assistito da un legale, si è opposto al progetto, facendo
valere ch'esso gli precluderebbe la possibilità di un accesso diretto a uno dei
suoi fondi. Con risoluzione del 21 ottobre 2014 il Consiglio di Stato ha
respinto l'opposizione. Adito dall'insorgente, con giudizio del 6 luglio 2015
il Tribunale cantonale amministrativo ne ha parzialmente accolto il ricorso,
integrando e modificando il progetto stradale per quanto concerne l'accesso
alla particella yyy e rinviando gli atti al Governo affinché lo modifichi per
quanto attiene all'accesso al fondo www.

C. 
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale,
chiedendo, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarla e di
esperire un sopralluogo.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).

1.2. Inoltrato contro una decisione dell'ultima istanza cantonale nell'ambito
del diritto edilizio e pianificatorio, il ricorso in materia di diritto
pubblico, tempestivo, è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86
cpv. 1 lett. d LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1). La legittimazione del
ricorrente è pacifica.

1.3. Nella misura in cui la decisione impugnata rinvia gli atti al Consiglio di
Stato affinché modifichi l'accesso alla particella www, non si è in presenza di
una decisione finale (art. 90 LTF), ma incidentale (art. 93 LTF). Essa è
nondimeno, eccezionalmente, direttamente impugnabile poiché non lascia alcuna
latitudine di apprezzamento e di giudizio al Governo (DTF 140 V 282 consid.
4.2; 138 I 143 consid. 1.2 pag. 148 in fine; 134 II 124 consid. 1.3 pag. 127).

1.4. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il
Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF
140 I 320 consid. 3.2; 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309). Per di più, quando il
ricorrente, come in concreto, invoca la violazione di diritti costituzionali
(diritto di essere sentito, diniego di giustizia, uguaglianza di trattamento),
nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove,
poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione
dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il Tribunale federale,
in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano
state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 139 I
229 consid. 2.2). Come si vedrà, l'atto di ricorso disattende in larga misura
queste condizioni di motivazione.

2.

2.1. Il ricorrente invita il Tribunale federale, in maniera del tutto generica,
a "controllare" se all'impugnata decisione abbia partecipato il giudice
cantonale Marco Lucchini, già responsabile della Sezione dei ricorsi del
Consiglio di Stato e segnatamente se questi, all'epoca, abbia avuto o meno a
che fare con l'incarto in esame.

2.2. Ora, dal "rubrum" della decisione impugnata risulta chiaramente che detto
giudice ha partecipato al contestato giudizio, per cui questo fatto era
manifestamente noto al ricorrente prima dell'inoltro del ricorso in esame.
Conformemente al suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), gli spettava quindi,
ritenuto ch'egli ha partecipato alla procedura ricorsuale dinanzi al Governo
cantonale, addurre e dimostrare concretamente eventuali motivi di prevenzione
del giudice implicitamente ricusato, e non al Tribunale federale esaminare tale
questione d'ufficio. Per di più, osservato che la composizione del Tribunale
cantonale amministrativo è notoria, essendo pubblicata sull'annuario della
Repubblica e Cantone Ticino, come peraltro lo era l'attività precedentemente
svolta dal magistrato in questione, nulla impediva al ricorrente di formulare,
se del caso, una domanda di ricusazione nella sede cantonale (art. 52 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, LPAmm). È quindi
dubbio se il diritto d'invocare la composizione asseritamente irregolare della
Corte cantonale non sia perento (DTF 132 II 485 consid. 4.3 e rinvii pag. 496).
D'altra parte, accertato al momento della notifica della contestata decisione
che detto giudice figurava nella composizione della Corte e che, pertanto, egli
non ha riconosciuto in sé il motivo di ricusarsi implicitamente addotto dal
ricorrente (partecipazione alla medesima causa in altra veste, segnatamente
come membro di un'autorità, art. 50 lett. b LPAmm), quest'ultimo avrebbe potuto
inoltrare una domanda di revisione (art. 57 lett. d in relazione con l'art. 54
cpv. 3 LPAmm). La questione di sapere se pertanto egli abbia o meno esaurito i
rimedi di diritto offerti dalla legislazione cantonale non dev'essere comunque
esaminata oltre (cfr. DTF 136 I 341). In effetti, come visto, per il ricorrente
era manifesto che il magistrato interessato, indicato nella composizione della
Corte cantonale, ha partecipato al giudizio impugnato (DTF 128 V 82), motivo
per cui dinanzi al Tribunale federale gli spettava comprovare e dimostrare,
motivandola secondo le esigenze dell'art. 42 LTF, l'implicita censura di una
sua mancata astensione. Essa è quindi inammissibile per carenza di motivazione.

2.3. Le censure ricorsuali, in particolare quelle contenute nella "premessa
indispensabile", esulano dall'oggetto del litigio e, pertanto, non possono
essere esaminate.

2.4. Gli accenni di critica mossi alla decisione impugnata non si confrontano
del tutto con le differenti ed esaurienti motivazioni poste a fondamento della
decisione impugnata, e sono pertanto inammissibili per carenza di motivazione.
Il ricorrente si limita in effetti a ribadire, peraltro in maniera
appellatoria, che la soluzione da lui formulata nella sede cantonale inerente
all'accesso alla particella www, rappresenterebbe una proposta più corretta e
meno costosa rispetto ai costi del contestato progetto. Egli neppure tenta
tuttavia di spiegare perché le soluzioni ritenute dai giudici cantonali,
compiutamente motivate e con le quali non si confronta, sarebbero addirittura
insostenibili e quindi arbitrarie, sia nella motivazione che nel risultato
(sulla nozione di arbitrio vedi DTF 141 I 70 consid. 2.2 pag. 72, 49 consid.
3.4 pag. 53).

3.

3.1. Il ricorso dev'essere quindi dichiarato inammissibile. Le spese seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

3.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di
effetto sospensivo e quella di esperire un sopralluogo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato, al Municipio di
Arbedo-Castione, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio
federale dello sviluppo territoriale.

Losanna, 9 settembre 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben