Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.400/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_400/2015

Sentenza del 2 ottobre 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Kneubühler,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Raffaele Dadò,
ricorrente,

contro

1. B.________,
2. C.C.________,
3. D.C.________,

Municipio di X.________,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto
edilizia,

ricorso contro la sentenza emanata il 15 giugno 2015 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
A.________ SA, azienda attiva nel ramo della lavorazione degli inerti e della
produzione di calcestruzzo, è proprietaria del fondo xxx di X.________, ubicato
fuori della zona edificabile. Senza chiedere alcun permesso, durante il 1998
l'azienda aveva consolidato il muro di sostegno di una pista utilizzata da
autocarri, sopraelevandolo inoltre di 1.30 m. Sollecitata dal Municipio, il 15
maggio 1999 aveva chiesto di rilasciarle un permesso in sanatoria. Respinte
alcune opposizioni, il Municipio l'aveva rilasciato il 28 luglio seguente. Il
14 gennaio 2000, il Consiglio di Stato, accogliendo i ricorsi proposti da
opponenti, aveva ritenuto che il Municipio era vincolato dal preavviso negativo
espresso dal Dipartimento del territorio. Aveva quindi accertato la nullità
della licenza e rinviato gli atti al Municipio, affinché negasse il permesso;
decisione confermata il 9 maggio 2000 dal Tribunale cantonale amministrativo.

B. 
Il 17 maggio 2000 il Municipio ha quindi respinto la domanda di costruzione in
sanatoria. Adito dall'azienda, il Consiglio di Stato, dopo aver ordinato una
perizia e preso atto che l'insorgente aveva ritirato il ricorso in seguito a un
accordo concluso con il Municipio, che prevedeva l'irrogazione di una sanzione
pecuniaria in caso di ritiro del ricorso, lo ha stralciato dai ruoli. Il 28
gennaio 2002 il Municipio ha inflitto all'interessata una sanzione pecuniaria
di fr. 3'000.--.

C. 
Per quanto qui interessa, contro questo provvedimento municipale, il 10 aprile
2014 B.________, C.C.________ e D.C.________ sono insorti dinanzi al Governo.
Con decisione del 9 settembre 2014, l'Esecutivo cantonale si è pronunciato
contro la postulata nullità dell'impugnato provvedimento municipale. Mediante
giudizio del 15 giugno 2015, il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato
la risoluzione governativa e accertato la nullità della decisione municipale.

D. 
Avverso questa sentenza A.________ SA presenta un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla, subordinatamente di
rinviare gli atti alla Corte cantonale per nuovo giudizio, dopo l'esperimento
di un sopralluogo.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).

1.2. Presentato contro una decisione dell'ultima istanza cantonale nell'ambito
del diritto edilizio e pianificatorio, il ricorso in materia di diritto
pubblico, tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b
LTF), è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d
LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1). La legittimazione della ricorrente è
pacifica.

1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il
Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF
140 I 320 consid. 3.2; 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309). Per di più, quando la
ricorrente, come in concreto, invoca la violazione di diritti costituzionali
(diritto di essere sentito e principio della buona fede), nonché l'arbitrio
nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò
equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9
Cost. (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il Tribunale federale, in
applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano
state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 139 I
229 consid. 2.2).

2.

2.1. La ricorrente critica il rifiuto da parte dei giudici cantonali di
esperire un sopralluogo. A torto. Essi, come ancora si vedrà, hanno infatti
ritenuto a ragione che nel caso in esame non si tratta di esaminare questioni
di fatto, ma soltanto giuridiche, per cui sulla base di un apprezzamento
anticipato delle prove (al riguardo vedi DTF 141 I 60 consid. 3.3 pag. 64; 140
I 285 consid. 6.3.1 pag. 299), per nulla arbitrario, potevano rinunciare ad
assumere detto mezzo di prova.

2.2. Neppure l'accenno ricorsuale a una pretesa motivazione insufficiente della
decisione impugnata regge, ritenuto ch'essa si esprime su tutti i punti
rilevanti per il giudizio (DTF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1
pag. 237).

3.

3.1. La ricorrente si diffonde sul fatto che le opere di consolidamento e di
manutenzione realizzate a suo tempo sarebbero state necessarie per garantire la
sicurezza del muro di sostegno, realizzato fuori della zona edificabile senza
disporre di alcuna autorizzazione edilizia. Richiama al riguardo la perizia del
2001 e critica che nel giudizio impugnato i giudici cantonali non hanno
proceduto a una valutazione dei contrapposti interessi in gioco. Sostiene che
per siffatti interventi non sarebbe stato necessario inoltrare una domanda di
costruzione, neppure in sanatoria, visto ch'essi, eseguiti quasi venti anni
orsono, avrebbero costituito semplici lavori di manutenzione e riparazione. Ne
deduce che alla contestata nullità della decisione municipale del 2002
osterebbero i principi della proporzionalità, della buona fede e della
sicurezza del diritto.

3.2. Le critiche sono manifestamente prive di fondamento. La ricorrente
parrebbe infatti disconoscere che, come rettamente ritenuto dalla Corte
cantonale, la violazione materiale del diritto applicabile e pertanto
l'illegalità delle citate opere è stata defintivamente accertata con decisioni
cresciute in giudicato, motivo per cui nulla osta all'adozione di un
provvedimento di ripristino. Come visto, il 17 maggio 2000 il Municipio aveva
respinto la domanda in sanatoria presentata dalla ricorrente, diniego da essa
impugnato dinanzi al Consiglio di Stato. Dopo aver poi concordato, in modo
singolare, con il Comune l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, essa aveva
ritirato il ricorso pendente davanti al Governo.

3.3. Al riguardo, la Corte cantonale ha ritenuto che l'istituto cantonale
sussidiario della sanzione pecuniaria (art. 44 della legge edilizia cantonale
del 13 marzo 1991, secondo cui, ove la misura del ripristino risulti
impossibile o sproporzionata, il Municipio la sostituisce con una sanzione
pecuniaria) trova applicazione soltanto nel caso di abusi perpetrati
all'interno della zona edificabile. Ha stabilito che fuori di quest'ultima, in
virtù del principio della forza derogatoria del diritto federale che disciplina
in maniera esaustiva gli interventi fuori dal perimetro edificabile e non la
prevede, l'adozione di una siffatta misura non può entrare in considerazione.
Ne ha concluso che il citato accordo non poteva scardinare una materia regolata
in maniera cogente ed esaustiva dal diritto federale, motivo per cui lo stesso
è nullo, poiché l'illegittimità di tale agire era evidente e chiara e la
violazione del diritto formale e sostanziale macroscopica.

 La ricorrente neppure tenta di dimostrare che questa conclusione, decisiva e
peraltro corretta (cfr. sentenza 1A.77/2005 del 6 giugno 2005 consid. 2.1, in:
RtiD II-2005 n. 418 pag. 107), violerebbe il diritto. In effetti, quale motivo
di nullità, che dev'essere osservata in ogni momento e d'ufficio, entrano
innanzitutto in considerazione gravi errori di procedura e l'incompetenza
funzionale e materiale dell'autorità (DTF 139 II 243 consid. 11.2 pag. 260; 138
II 501 consid. 3.1 pag. 503). Del resto, quando la decisione impugnata, come in
concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti
per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena
l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I
97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121), ciò che la ricorrente, non
confrontandosi con la motivazione principale della sentenza impugnata, omette
di fare. Ciò premesso, le censure di violazione del principio della
proporzionalità, della buona fede e della sicurezza del diritto potevano semmai
essere proposte nell'ambito del ricorso, poi ritirato.

4. 
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione ai rappresentanti delle parti, al Municipio di X.________, al
Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio
di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 2 ottobre 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

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