Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.399/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_399/2015

Sentenza del 24 agosto 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Kneubühler,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________SA,
patrocinata dall'avv. Raffaele Dadò,
ricorrente,

contro

1. B.________,
2. C.________,

Municipio di X.________,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto
edilizia,

ricorso contro la sentenza emanata il 15 giugno 2015
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
A.________SA, azienda attiva nel ramo della lavorazione degli inerti e della
produzione di calcestruzzo, è proprietaria del fondo yyy di X.________, ubicato
fuori della zona edificabile; la sua attività si svolge anche su altri fondi
confinanti, situati nella medesima zona. Accertato che l'impianto di
lavorazione/frantumazione degli inerti era oggetto di interventi, B.________,
comproprietaria di fondi siti nelle vicinanze, ha chiesto al Municipio di
ordinare l'immediata sospensione dei lavori in corso e di verificare la portata
degli stessi, chiedendo in un secondo tempo all'autorità comunale di imporre
l'inoltro di una domanda di costruzione. Il 5 febbraio 2014 il Municipio ha
respinto quest'ultima richiesta, poiché si sarebbe in presenza di meri
interventi di manutenzione, non soggetti a licenza edilizia.

B. 
Adito dalla vicina, con decisione dell'8 luglio 2014 il Consiglio di Stato ne
ha parzialmente accolto il ricorso, obbligando il Municipio a ordinare
l'inoltro di una domanda in sanatoria per i lavori eseguiti. Per quanto qui
interessa, con giudizio del 15 giugno 2015, il Tribunale cantonale
amministrativo ha respinto un ricorso dell'azienda.

C. 
Avverso questa decisione A.________SA presenta un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto
sospensivo, in via principale di annullare la decisione impugnata e di
accertare che non sarebbe necessario procedere all'inoltro di una domanda di
costruzione, in via subordinata di rinviare la causa alla Corte cantonale per
effettuare un sopralluogo.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).

1.2. Presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46
cpv. 1 lett. b LTF) contro una decisione pronunciata in una causa di diritto
pubblico da un'autorità di ultima istanza cantonale, il ricorso in materia di
diritto pubblico è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 82
lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF. La legittimazione della ricorrente è pacifica.

1.3. La sentenza impugnata non conclude la procedura, ritenuto ch'essa conferma
la decisione governativa di imporre al Municipio di ordinare l'inoltro di una
domanda di costruzione in sanatoria: spetterà quindi all'autorità comunale,
esperiti i necessari accertamenti nel quadro di un accurato controllo
preventivo, stabilire se gli interventi litigiosi abbisognino o meno di un
permesso edilizio e se lo stesso, tenuto conto in particolare delle
ripercussioni ambientali sotto il profilo fonico ed atmosferico, possa essere
rilasciato. Non si è quindi chiaramente in presenza di una decisione finale
(art. 90 LTF), ma di un giudizio incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF, in
sostanza di un'implicita decisione di rinvio (DTF 138 I 143 consid. 1.2; 133 V
477 consid. 4.1.3 e 4.2). È inoltre pacifico che in concreto, riguardo
all'eventuale rilascio dell'autorizzazione eccezionale, al Comune rimane una
certa latitudine di apprezzamento e di giudizio (DTF 140 V 282 consid. 4.2; 138
I 143 consid. 1.2 pag. 148 in fine).

1.4. Secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una siffatta decisione è
ammissibile se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se
l'accoglimento del gravame comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa
(lett. b). L'adempimento dei citati requisiti dev'essere di principio
dimostrato dalla ricorrente, a meno che non sia manifesto (DTF 134 III 426
consid. 1.2 in fine; 133 II 629 consid. 2.3.1). Queste condizioni mirano a
sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere
sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi
parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di
una prima fase della procedura. Il semplice prolungamento della procedura o
l'aumento dei costi collegati alla causa non bastano di regola a fondare un
simile pregiudizio (DTF 136 II 165 consid. 1.2.1). Deve trattarsi, in linea di
principio, di un pregiudizio di natura giuridica (DTF 135 II 30 consid. 1.3.4
pag. 35).

1.5. La ricorrente non si esprime del tutto su questa questione, decisiva. Nel
caso in esame non è ravvisabile alcun pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1
lett. a LTF), poiché la decisione impugnata, in assenza dell'esperimento degli
ulteriori indispensabili accertamenti, visto che l'impianto è ubicato fuori
della zona edificabile, lascia aperto il quesito di sapere se, per finire, la
richiesta di un permesso edilizio sia necessaria e se il permesso edilizio
possa essere rilasciato. Ora, il semplice obbligo di presentare una domanda di
costruzione non costituisce manifestamente un pregiudizio irreparabile
(sentenza 1C_354/2011 del 25 ottobre 2011 consid. 1.4.3-1.4.4 e rinvii). Come
rilevato nella decisione impugnata, con l'emanazione della decisione
governativa dell'8 luglio 2014, la domanda d'adozione di misure provvisionali
formulata dalla vicina è divenuta priva di oggetto. Fintantoché il Comune non
avrà accuratamente compiuto le necessarie verifiche, la ricorrente potrà quindi
utilizzare i nastri trasportatori, le tremoggie e la filtropressa litigiosi.
Del resto, giova rilevare che l'assunto ricorsuale, secondo cui la richiesta di
una domanda di costruzione comprometterebbe l'intero settore dell'industria e
dell'artigianato non regge già per il fatto che siffatte attività di massima
non possono svolgersi fuori dalla zona edificabile.

1.6. Nella fattispecie, nemmeno è adempiuta la condizione dell'art. 93 cpv. 1
lett. b LTF. Certo, l'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe
immediatamente una decisione finale: non è tuttavia manifestamente adempiuta
l'ulteriore condizione, segnatamente quella di evitare una procedura probatoria
defatigante o dispendiosa (cfr. al riguardo DTF 134 II 142 consid. 1.2.3 e
1.2.4, 137 consid. 1.3.3; sentenza 1C_354/2011 del 25 ottobre 2011 consid.
1.4.3-1.4.4). Come risulta dalla decisione impugnata, l'imposto controllo
preventivo non comporta infatti accertamenti costosi, né la ricorrente, che
minimizza la portata dei lavori eseguiti, lo pretende. I richiesti accertamenti
possono infatti essere effettuati rapidamente e senza importanti costi
supplementari. Non è del resto escluso, che i contestati interventi possano
subire eventuali modifiche in seguito agli ordinati accertamenti, chiaramente
incompleti (cfr. DTF 134 II 137 consid. 1.3.3 pag. 141). Ora, come visto, scopo
dell'art. 93 LTF è evitare che il Tribunale federale si debba occupare più
volte della medesima procedura (DTF 135 I 261 consid. 1.2).

2.

2.1. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

2.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda
d'effetto sospensivo.

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione ai rappresentanti delle parti, al Municipio di X.________, al
Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio
di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 24 agosto 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

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