Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.393/2015
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_393/2015

Sentenza del 19 agosto 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Mario Postizzi,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,

ricorso contro la sentenza emanata il 30 luglio 2015 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A. 
Il 6 marzo 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di
Brescia ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria
nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti, tra altri, di
A.________, per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, evasione
fiscale sistematica, associazione per delinquere di stampo mafioso e
riciclaggio. Secondo l'autorità estera, presunti esponenti della criminalità
organizzata di stampo 'ndranghetistico avrebbero rilevato e gestito svariate
società operanti nel settore edile, occultandone le scritture contabili allo
scopo di evadere il fisco, depredando altresì i patrimoni delle società e
riciclando i proventi delle relative distrazioni. Ha quindi chiesto di
perquisire e sequestrare determinati conti bancari svizzeri, tra i quali uno
riconducibile all'indagata A.________.

B. 
Con decisione di chiusura del 28 gennaio 2015 il Ministero pubblico della
Confederazione ha ordinato la trasmissione di un conto intestato all'indagata.
Adito dall'interessata, con giudizio del 30 luglio 2015 la Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale ne ha respinto il ricorso.

C. 
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.

1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la
comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e inoltre si tratti
di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente
in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono
stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero
presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono
tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire
anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF
136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza
precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid.
1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2).

1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al
Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (
DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso
particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in
maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di
apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2).

1.3. Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta alla ricorrente, pena
l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in
materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).

2.

2.1. La ricorrente adduce che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente
importante a causa di asserite violazioni elementari di principi procedurali,
in particolare riguardo al principio di proporzionalità, e di gravi lacune del
procedimento estero. Asserisce che lo Stato estero avrebbe manifestato un
atteggiamento chiaramente fuorviante, comportante una violazione del principio
della buona fede e dell'affidamento, poiché non avrebbe informato la Svizzera
dell'emanazione di una richiesta di rinvio a giudizio degli indagati, di cui la
ricorrente sarebbe venuta a conoscenza "di recente". Al suo dire, tale sviluppo
processuale richiederebbe l'aggiornamento della rogatoria, in quanto
assumerebbe una "colorazione fiscale", distinta dallo scenario
dell'associazione a delinquere posta a fondamento della rogatoria.

2.2. Questo fatto e mezzo di prova, addotto dalla ricorrente in questa sede, ma
non esaminato nella decisione impugnata, è tuttavia inammissibile, poiché nuovo
(art. 99 cpv. 1 LTF). Si può comunque rilevare che nell'invocata richiesta di
rinvio a giudizio alla ricorrente viene rimproverato il reato di associazione
per delinquere di cui all'art. 416, 1°, 2° e 3° comma CP italiano, poiché si
associava con altre persone al fine di commettere una pluralità indeterminata
di reati fiscali e fallimentari e, in particolare, riciclare i profitti dei
reati commessi: si tratta dei fatti indicati nella rogatoria. Per il resto le
critiche ricorsuali si riferiscono a un diverso apprezzamento dei fatti e alla
valutazione delle prove nel caso concreto, che non fanno assumere alla vertenza
la qualità di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2
LTF.

3. 
Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66
cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della
Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e
all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.

Losanna, 19 agosto 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben