Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.391/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_391/2015

Sentenza del 17 agosto 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Kneubühler,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. dott. Tuto Rossi,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.

Oggetto
revoca della licenza di condurre; istanza di restituzione in intero,

ricorso contro la sentenza emanata il 12 giugno 2015 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Il 29 ottobre 2012 A.________, circolando in grave stato di ebrietà (3.33 g/
kg), previa perdita della padronanza di guida del proprio veicolo, è
fuoriuscito dal campo stradale. Dopo averlo sottoposto a una perizia, il 18
giugno 2013 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di
condurre a tempo indeterminato per ragioni di sicurezza, subordinando la
riammissione alla guida alla presentazione di un rapporto di IQ-Center e di un
certificato medico attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi,
la scomparsa di qualsiasi dipendenza psico-fisica e la totale astinenza da
bevande alcoliche.

B. 
Nel novembre 2014 l'interessato ha chiesto il riesame del proprio caso,
nonostante le risultanze sostanzialmente negative di un rapporto di IQ-Center.
La Sezione della circolazione ha respinto la domanda, rifiuto confermato dal
Consiglio di Stato con decisione del 6 maggio 2015, intimata l'11maggio
seguente all'istante. Questi, il 5 giugno 2015 ha conferito procura all'avv.
Tuto Rossi, incaricandolo di impugnare la decisione governativa dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo. Senza introdurre il ricorso, il legale lo
stesso giorno ha inoltrato alla Corte cantonale un'istanza di restituzione dei
termini, poiché il mandate era degente in ospedale. Con giudizio del 12 giugno
2015 la Corte cantonale ha respinto l'istanza.

C. 
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale. Chiede di riformarla nel senso di accogliere la
citata istanza.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
La tempestività del gravame e la legittimazione del ricorrente sono pacifiche.

2.

2.1. La Corte cantonale ha rilevato che l'istanza litigiosa era prematura,
siccome riferita a un termine non scaduto. Ha ricordato che secondo l'art. 15
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm), i
termini che non sono stati rispettati possono essere restituiti soltanto se la
parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a
causa di un impedimento di cui non ha colpa (cpv. 1). Richiamata la prassi del
Tribunale federale (sentenza 2C_747/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.2 in
fine) ha osservato che detto requisito dev'essere valutato in maniera
restrittiva, rilevato il carattere straordinario dell'istituto in esame. Ha
considerato che la malattia può costituire un motivo di impedimento, qualora
l'infermità sia di natura tale da impossibilitare il conferimento di un
mandato.

Ha poi constatato che nella fattispecie, seppure ricoverato in ospedale, per
ragioni che non risultavano dagli atti di causa, il 5 giugno 2015 il ricorrente
ha rilasciato una procura al suo legale, che non ha addotto alcun impedimento
personale ad agire: ne ha concluso che il patrocinatore aveva almeno cinque
giorni per stilare tempestivamente un ricorso, senza che fosse necessario
conferire di persona con il mandante, essendo segnatamente sufficiente un
colloquio telefonico per conoscere le argomentazioni ch'egli intendeva addurre.
Ciò poiché dal certificato medico prodotto non risultava che il cliente si
trovasse in una situazione talmente grave da non poter comunicare con il legale
o fornirgli altrimenti le necessarie istruzioni, come dimostrato peraltro dal
conferimento della procura. Per di più la vertenza non presentava complicazioni
di particolare rilievo. Ha aggiunto che il ricorrente poteva anche agire prima
del suo ricovero e il legale inoltrare tempestivamente un ricorso, non avendo
minimamente comprovato di non aver potuto rispettare il termine ricorsuale.

2.2. Le generiche censure ricorsuali, appellatorie, che non si confrontano del
tutto con la prassi e la dottrina rettamente richiamate dai giudici cantonali (
DTF 112 V 255 consid. 2a; cfr. inoltre sentenza 6F_10/2009 del 24 luglio 2009
consid. 2.3, in RtiD I-2010 n. 34 pag. 173), non adempiono in larga misura le
esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag.
309, 229 consid. 2.2), né dimostrano l'insostenibilità e quindi l'arbitrarietà
dei motivi e del risultato della decisione impugnata (sulla nozione di arbitrio
vedi DTF 141 I 49 consid. 3.4 pag. 53). Il legale adduce infatti semplicemente
e in maniera del tutto generica, sia nella sede cantonale che in quella
federale, che lo stato di salute del mandante non gli avrebbe permesso nessun
contatto con l'esterno, eccetto brevissime visite dei famigliari. Ora, secondo
la prassi, la circostanza, peraltro per nulla dimostrata, di non poter
conferire con il cliente non impediva al legale di inoltrare tempestivamente un
ricorso, sviluppando se del caso successivamente le sue censure nell'ambito di
una replica, come del resto sottolineato nella decisione impugnata.

2.3. Anche la lettera di uscita del 9 giugno 2015 dell'ospedale prodotta dal
ricorrente, comunque inammissibile quale mezzo di prova nuovo (art. 99 cpv. 1
LTF), non milita affatto per la tesi sostenuta dal legale. Dalla stessa risulta
infatti che il ricorrente, ricoverato d'urgenza il 27 maggio 2015 tra l'altro
per una sepsi da germe ignoto e abuso etilico, dopo una degenza presso le cure
intense, venute meno le condizioni critiche, è stato trasferito nel reparto di
medicina interna. Dopo la somministrazione di un determinato medicamento, si è
assistito a un rapido miglioramento del quadro infiammatorio. Si precisa poi
che nei giorni seguenti la sospensione di quel trattamento il paziente si
manteneva in buone condizioni generali. In siffatte condizioni è manifesto che
il legale avrebbe potuto discutere in qualche modo la vertenza, tutt'altro che
complessa, con il mandante.

3.

3.1. Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto.

3.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle
istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino e all'Ufficio federale delle strade.

Losanna, 17 agosto 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

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