Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.353/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_353/2015

Sentenza del 21 dicembre 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto
licenza di condurre,

ricorso contro la sentenza emanata il 27 maggio 2015
dal Tribunale cantonale amministrativo.

Fatti:

A. 
A.________, cittadino italiano, settantaquattrenne, domiciliato a X.________ e
titolare di una licenza di condurre svizzera, il 12 aprile 2006 ha circolato a
153 km/h, dove vigeva il limite di 90 km/h, in territorio di Pavia. In Italia è
stato quindi sanzionato penalmente con una multa ridotta di Euro 357.-- e
amministrativamente con una sospensione della patente di 30 giorni decretata
dal Prefetto di Pavia. In Svizzera gli è stata inflitta una revoca della
licenza di condurre di 3 mesi, provvedimento scontato, tenuto conto del mese di
sospensione pronunciato in Italia, dal 12 febbraio al 10 aprile 2007.

Nel gennaio 2014 A.________ è stato ammonito formalmente per aver viaggiato
sull'autostrada A2 in territorio di Mendrisio a 109 km/h, ove vigeva un limite
di 80 km/h. Entrambe le sanzioni elvetiche sono state iscritte nel registro
automatizzato delle misure amministrative.

B. 
Il 1° aprile 2011, alle ore 15.56, A.________ ha circolato in territorio di
Como a una velocità di 121 km/h, nonostante il limite di 80 km/h. La polizia
stradale italiana gli ha inflitto una multa di Euro 500.--, mentre il Prefetto
della Provincia di Como, in difetto di un ritiro materiale della patente, ha
disposto un'inibizione alla guida sul territorio italiano per un periodo di 30
giorni, informandone le autorità svizzere.

La Sezione della circolazione del Cantone Ticino ha quindi aperto un
procedimento amministrativo nei confronti dell'interessato, ritirandogli con
decisione del 23 luglio 2014 la patente per la durata di 12 mesi, provvedimento
confermato il 3 dicembre seguente dal Consiglio di Stato. Adito
dall'interessato, con giudizio del 27 maggio 2015 il Tribunale cantonale
amministrativo ne ha respinto il ricorso.

C. 
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame effetto sospensivo,
in via principale di riformarla nel senso di annullare la decisione della
Sezione della circolazione, in via subordinata di modificarla revocando la
licenza di condurre per la durata di un mese e, in via ancor più subordinata,
per la durata di 11 mesi.

D. 
Il Consiglio di Stato non formula osservazioni e si rimette al giudizio del
Tribunale federale. L'Ufficio federale delle strade propone la reiezione del
gravame. La Corte cantonale precisa d'aver esaminato le effettive conseguenze
subite dal ricorrente in relazione al breve divieto di circolare in Italia.
Vista la DTF 141 II 256, posteriore all'impugnato giudizio, essa si rimette
nondimeno al giudizio del Tribunale federale. Con osservazioni del 19 novembre
2015 il ricorrente sostiene d'aver motivato gli inconvenienti che gli sarebbero
derivati dal ritiro della patente in Italia.

Con decreto presidenziale del 31 agosto 2015 al ricorso è stato conferito
l'effetto sospensivo.

Diritto:

1.

1.1. L'ammissibilità di massima del ricorso, tempestivo, e la legittimazione
del ricorrente sono pacifiche.

1.2. L'art. 16c bis LCStr recita che dopo un'infrazione commessa all'estero, la
licenza di condurre è revocata se all'estero è stato pronunciato un divieto di
condurre (cpv. 1 lett. a) e l'infrazione commessa è medio grave o grave secondo
gli articoli 16be 16c (cpv. 1 lett. b). Per stabilire la durata della revoca
della licenza devono essere adeguatamente considerate le conseguenze, per la
persona interessata, del divieto di condurre pronunciato all'estero. La durata
minima della revoca può essere ridotta. Per le persone che non figurano nel
registro delle misure amministrative (art. 104b), la durata della revoca non
può eccedere la durata del divieto di condurre pronunciato all'estero nel luogo
dell'infrazione (art. 16c bis cpv. 2 LCStr).

2.

2.1. Il Tribunale cantonale amministrativo, richiamando la prassi del Tribunale
federale, ha ricordato che l'autorità amministrativa competente a ordinare la
revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti
di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Essa può
scostarsene solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al
giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove, il
cui apprezzamento conduce a un risultato diverso, o se l'apprezzamento delle
prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o,
infine, se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in
particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione
(DTF 129 II 312 consid. 2.4 pag. 315; 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non
può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali
censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a
proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso,
i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale.

L'autorità amministrativa e la Corte cantonale possono nondimeno procedere
autonomamente a una valutazione giuridica diversa dei fatti e valutare
diversamente le questioni giuridiche, segnatamente l'apprezzamento del pericolo
e la colpa ai sensi degli art. 16 segg. LCStr (DTF 139 II 95 consid. 3.2 pag.
101 seg.; 137 I 363 consid. 2.3.2; sentenze 1C_146/2015 del 7 settembre 2015
consid. 2.1 e 1C_591/2012 del 28 giugno 2013 consid. 3.2, in RtiD I-2014 n.
47).

2.2. Il ricorrente, che di per sé non critica questa prassi invalsa, precisa di
voler mettere in diversa luce la sua immagine di conducente da quella che
traspare dalla sentenza impugnata. Adduce l'asserita nullità della decisione
del 2 aprile 2014 relativa all'infrazione commessa il 1° aprile 2011 con la
quale il Prefetto di Como ha disposto l'inibizione alla guida sul territorio
italiano per 30 giorni, al suo dire notificata tardivamente. Al riguardo
richiama una norma italiana (art. 201 del decreto n. 295/1992), che prevedrebbe
la notifica al trasgressore residente all'estero entro 360 giorni
dall'accertamento dell'infrazione: poiché in concreto la notifica del verbale
d'accertamento sarebbe avvenuta soltanto il 17 aprile 2012, essa sarebbe
tardiva. Ne deduce che le relative sanzioni pronunciate in Italia nei suoi
confronti sarebbero estinte e invalide. Sostiene che sulla base della
richiamata norma estera, l'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di
sanzione pecuniaria per la violazione si estinguerebbe nei confronti del
soggetto al quale la notifica non sia stata effettuata nel termine prescritto.
Poiché l'inibizione alla guida disposta dal Prefetto di Como costituisce una
sanzione accessoria a quella pecuniaria, anch'essa ne seguirebbe il destino. La
decisione del 2 aprile 2014 del Prefetto di Como, siccome fondata su una
decisione asseritamente estinta e invalida, poiché notificata tardivamente, non
poteva quindi essere posta dalle autorità svizzere a fondamento della revoca ai
sensi dell'art. 16c bis LCStr, norma che esige che all'estero sia stato
"validamente" pronunciato un divieto di condurre.

2.3. La Corte cantonale rettamente ha accertato che il ricorrente non ha
contestato i fatti rimproveratigli e che non ha impugnato la sanzione penale
inflittagli in Italia, sebbene fosse a conoscenza della sua portata (DTF 141 II
220 consid. 3.4.2 pag. 227 seg.). Riguardo alla pretesa nullità della multa
estera, ha rilevato ch'egli avrebbe dovuto avversarla tempestivamente dinanzi
alle competenti autorità italiane. Ciò, a maggior ragione, perché ammette
d'aver commesso il grave eccesso di velocità e ha liberamente sottoscritto il
relativo verbale di contestazione.

Al riguardo, il ricorrente adduce che non avrebbe avuto alcun obbligo di
invocare in Italia l'asserita nullità della sanzione amministrativa, né di
avversare la multa, perché l'invocata norma avrebbe per effetto di estinguere
la sanzione amministrativa senza che l'interessato debba compiere alcun atto
processuale. Ora, mal si comprende, e il ricorrente non tenta di spiegarlo,
perché, ricevuto detto modulo notificato il 17 aprile 2012 e quindi al suo dire
tardivamente, l'ha nondimeno sottoscritto e rinviato il 15 giugno seguente.
Neppure illustra perché in siffatte condizioni, in maniera contraddittoria, ha
nondimeno accettato l'inibizione alla guida sul suolo italiano e ha pagato la
multa, senza neppure tentare di farsi restituire l'importo pagato, come risulta
dal suo ricorso alla Corte cantonale, nel quale egli precisa peraltro d'aver
ricevuto la notifica della violazione delle norme sulla circolazione stradale
dopo 10 mesi dall'infrazione (ricorso n. 13 pag. 5). In siffatte circostanze,
la tutela della buona fede (cfr. al riguardo sentenza 1C_316/2010 del 7
dicembre 2010 consid. 3.2), principio del resto nemmeno invocato dal
ricorrente, non impone, come ancora si vedrà, di scostarsi dalla soluzione
adottata dalla Corte cantonale.

2.4. Infatti, la tesi ricorsuale, speciosa, non regge. Nella fattispecie, in
Italia è stato pronunciato un divieto di condurre come presupposto dall'art.
16c bis cpv. 1 lett. a LCStr, sanzione scontata dal ricorrente. Il suo assunto
che tale decisione sarebbe "estinta e invalida" non l'esimeva dal farne
accertare la pretesa nullità. Ciò vale a maggior ragione ricordato ch'egli, ciò
nonostante, ha scientemente compilato e sottoscritto l'apposito "modulo di
comunicazione dati del conducente", predisposto dalla polizia italiana, che gli
ha inflitto una multa di Euro 500.--, da lui pagata.

In concreto egli non contesta l'adempimento dell'infrazione rimproveratagli. È
poi stato accertato che il Prefetto di Como nei suoi confronti ha disposto
un'inibizione alla guida sul territorio italiano per un periodo di 30 giorni,
decisione passata in giudicato, poiché non impugnata dal ricorrente. In
siffatte circostanze, le condizioni dell'art. 16c bis LCStr sono adempiute,
visto che questa norma esige semplicemente che sia "stato pronunciato un
divieto di condurre", requisito manifestamente adempiuto in concreto (cpv. 1
lett. a; cfr. DTF 141 II 220 consid. 3.3.1 e 3.3.2). Non spetta alle autorità
svizzere pronunciarsi su una pretesa nullità di tale decisione, alla quale il
ricorrente ha volontariamente e scientemente dato seguito.

3.

3.1. Subordinatamente il ricorrente adduce un'assenza di recidiva. Al suo dire,
l'autorità svizzera non avrebbe potuto considerare in tale contesto la revoca
decisa l'11 gennaio 2007 dalla Sezione della circolazione in seguito al decreto
del 9 agosto 2006 emanato dal Prefetto di Pavia in relazione all'eccesso di
velocità commesso il 12 aprile precedente. Ciò, con riferimento al cambiamento
di giurisprudenza operato con la DTF 133 II 331 del 14 giugno 2007, con la
quale il Tribunale federale aveva stabilito che l'abrogato art. 34
dell'Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli non
costituiva una base legale sufficiente come nemmeno la Convenzione europea
sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo
a motore, per ordinare una revoca a scopo di ammonimento per un'infrazione
commessa all'estero (consid. 7 e 8 pag. 345 e segg.), lacuna poi colmata con
l'introduzione dell'art. 16c bis LCStr, norma in vigore dal 1° settembre 2008 (
DTF 141 II 256 consid. 2.1 pag. 258; sentenza 1C_47/2012 del 17 aprile 2012
consid. 2.2). Ne deduce che la revoca dell'11 gennaio 2007, pronunciata prima
dell'entrata in vigore della citata disposizione, non potrebbe entrare in linea
di conto.

3.2. L'assunto non regge. In effetti, il ricorrente nemmeno tenta di dimostrare
che l'invocata sentenza esplicherebbe effetto retroattivo, ciò che non è
chiaramente il caso (cfr. sentenza 1C_47/2012, citata, consid. 4.1; CÉDRIC
MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n.
84.5 pag. 661; BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/ MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la
circulation routière commenté, 4aed. 2015, n. 5 ad art. 16c bis LCR pag. 282).
Contrariamente all'assunto ricorsuale, il cosiddetto sistema a cascata previsto
dagli art. 16be 16c LCStr, che persegue l'obiettivo di inasprire le sanzioni
per i recidivi (messaggio del 28 settembre 2007 concernente una modifica della
legge sulla circolazione stradale, FF 2007 6880, 6894) è quindi applicabile al
caso in esame (sentenza 1C_47/2012, citata, consid. 2.2; BERNHARD RÜTSCHE/
DENISE WEBER, in: Niggli/Probst/Waldmann, (ed.), BSK Strassenverkehrsgesetz,
2014, n. 17 seg. ad art. 16c bis, pag. 370 seg.).

3.3. Il ricorrente accenna infine in maniera generica alla pretesa diversità di
approccio in materia di circolazione stradale tra il diritto italiano e quello
svizzero. Certo, a livello meramente teorico il rilievo può avere qualche
fondamento. Gli eccessi di velocità commessi in Italia dal ricorrente
giustificano nondimeno l'applicazione del sistema a cascata nel caso di specie
(cfr. sentenza 1C_47/2012, citata, consid. 3.3). La tesi ricorsuale, secondo
cui la durata della revoca non potrebbe eccedere la durata del divieto di
condurre pronunciata in Italia, ossia un mese, è manifestamente infondata. Egli
disattende infatti che nel caso di recidiva, le autorità estere non sono di
regola a conoscenza delle precedenti misure amministrative adottate in un altro
Stato (DTF 141 II 256 consid. 2.4).

4.

4.1. L'insorgente fa valere infine che le autorità cantonali, nello stabilire
la durata della criticata revoca, non avrebbero adeguatamente considerato le
conseguenze che gli sarebbero derivate dal divieto di condurre all'estero.

4.2. Certo, l'art. 16c bis LCStr in applicazione del principio della parità di
trattamento e allo scopo di evitare doppie punizioni permette di ridurre la
durata minima della revoca. La Corte cantonale ha considerato che il Prefetto
di Como ha vietato al ricorrente di circolare sul suolo italiano per la durata
di 30 giorni. Non ha tuttavia decretato la sospensione della patente, come
avviene solitamente, perché, in assenza di un fermo immediato, al ricorrente
non è stata sequestrata la licenza di condurre. Durante il periodo di questa
revoca, sempre in possesso della sua patente di condurre svizzera, egli ha
potuto continuare a guidare in tutto il resto del mondo (cfr. per il caso
contrario sentenza 1C_316/2010, citata, consid. 3.2). I giudici cantonali hanno
inoltre accertato che il ricorrente, all'epoca sempre assistito da un legale,
non ha mai puntualizzato se e in che misura il divieto di guidare in Italia per
30 giorni gli è stato di pregiudizio. Ne hanno concluso che il provvedimento
limitato all'Italia non gli ha provocato alcun disagio, ritenuto che dagli atti
di causa non emerge alcun solido elemento atto a comprovare il contrario.

4.3. Il ricorrente non dimostra che questo accertamento dei fatti sarebbe stato
svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 105
cpv. 2 in relazione con l'art. 97 cpv. 2 LTF). Esso è peraltro corretto, visto
che al proposito in sede cantonale egli non ha precisato quali ripercussioni
abbia avuto in Italia il citato divieto. Nel ricorso in esame egli si limita ad
addurre che la ditta per la quale lavora in qualità di direttore e della quale
è l'azionista di riferimento, circostanza del tutto ininfluente, ne avrebbe
risentito notevolmente. Aggiunge poi che in considerazione della sua età (74
anni) l'inibizione alla guida pronunciata in Italia avrebbe influito
negativamente anche sulla sua vita sociale. La decisione impugnata, anche sotto
questo aspetto, non viola il diritto federale ed è adeguata alla fattispecie,
ritenuto pure che il tempo fin qui trascorso non ha privato la misura del suo
scopo educativo (cfr. DTF 135 II 334 consid. 2.3; sentenza 1C_309/2014 del 21
gennaio 2015 consid. 4.3).

5. 
Il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art.
66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di
Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale
delle strade.

Losanna, 21 dicembre 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

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