Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.344/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_344/2015

Sentenza del 1° luglio 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Merkli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

Oggetto
assistenza giudiziaria in materia penale all'Italia,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 giugno 2015 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A. 
Il 5 maggio 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha
presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in materia
penale nel quadro di un procedimento aperto nei confronti di B.________ e altre
persone, per i reati di concorso esterno in associazione camorristica,
riciclaggio aggravato di denaro e intestazione fittizia di beni mobili e
immobili. Chiede di trasmetterle la documentazione di un conto bancario
intestato a A.________ SA, sul quale sarebbero transitate somme sospette.

B. 
Con decisione di chiusura del 3 febbraio 2015 il Ministero pubblico della
Confederazione (MPC) ha accolto la rogatoria e ordinato la trasmissione
all'autorità estera di documenti del citato conto. Adito dall'interessata, con
giudizio dell'11 giugno 2015 la Corte dei reclami del Tribunale penale federale
(TPF) ne ha respinto il ricorso.

C. 
Avverso questa decisione A.________ SA ha presentato un ricorso in materia di
diritto pubblico al TPF, che l'ha trasmesso per competenza al Tribunale
federale. La ricorrente chiede in via principale di respingere la domanda di
assistenza giudiziaria e di annullare la decisione di chiusura del MPC, in via
subordinata di accogliere parzialmente la rogatoria e di modificare la
decisione di chiusura nel senso di trasmettere solo i documenti relativi a due
versamenti.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.

1.1. Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo
dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è
ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di
oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera
segreta e inoltre si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si
è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per
ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il
procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di
entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può
essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione
giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e
1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza
costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2;
136 IV 16 consid. 1 inedito).

1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al
Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (
DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso
particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in
maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di
apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2).

1.3. Nella fattispecie la ricorrente non dimostra affatto che le condizioni di
entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sarebbero adempiute (art. 42 cpv.
2 LTF; DTF 139 IV 294 consid. 1.1). Essa si limita in effetti ad addurre, in
maniera del tutto generica, che scopo della rogatoria sarebbe di ottenere
informazioni in merito ad aspetti di natura fiscale, senza neppure tentare di
confrontarsi con quanto esposto nella stessa, benché, come accertato dal TPF e
da essa non contestato, sul suo conto siano state effettuate almeno due
operazioni connesse con il procedimento penale estero.

2.

2.1. Il ricorso è inammissibile anche per altri motivi. In effetti, la
ricorrente postula unicamente di respingere la rogatoria e di annullare la
decisione di chiusura del MPC, che non costituisce una decisione di ultima
istanza (art. 86 cpv. 1 lett. b LTF e art. 80e cpv. 1 AIMP; RS 351.1). Essa non
chiede di annullare quella del TPF, l'unica impugnabile: per l'effetto
devolutivo del ricorso, seppure da considerarsi come materialmente contestata,
quella di chiusura è infatti sostituita da quella dell'istanza precedente (cfr.
DTF 136 II 101 consid. 1.2; sentenza 1C_359/2014 del 25 luglio 2014 consid.
1.3).

2.2. Per di più, anche nel merito essa critica soltanto la decisione di
chiusura del MPC, senza confrontarsi del tutto con i motivi posti a fondamento
del giudizio del TPF, motivo per cui il ricorso è manifestamente inammissibile
anche per carenza di motivazione (art. 42 LTF). I motivi per completare
eccezionalmente la motivazione del ricorso chiaramente non sono adempiuti in
concreto, già per il fatto che la causa in esame non presenta particolari
difficoltà (art. 43 LTF; DTF 134 IV 156 consid. 1.6 pag. 161; 133 IV 271
consid. 2.1 pag. 273; cfr. anche DTF 139 II 404 consid. 5 pag. 418 seg.). Per
di più, sia come sia, visto che il termine ricorsuale di 10 giorni è scaduto
(art. 100 cpv. 2 lett. b LTF), nuove conclusioni, segnatamente la richiesta di
annullare la decisione del TPF, non sarebbero ammissibili (art. 99 cpv. 2 LTF;
DTF 134 IV 156 consid. 1.7 pag. 162).

3.
Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66
cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della
Confederazione, al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, e
all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.

Losanna, 1° luglio 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

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