Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.298/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_298/2015

Sentenza del 9 giugno 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. Curzio Fontana,
opponente,

Municipio di X.________,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto
licenza edilizia; tassa di giustizia e spese,

ricorso contro la sentenza emanata il 29 aprile 2015
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerando:
che il 12 maggio 2014 il Municipio di X.________ ha rilasciato alla B.________
la licenza edilizia per la formazione di una piazza per lo stazionamento di uno
stand di mungitura;
che con decisione del 12 giugno 2014 il Consiglio di Stato ha respinto il
ricorso sottopostogli da A.________, vicina e già opponente, accollandole spese
e ripetibili;
che, adito dalla vicina, con sentenza del 29 aprile 2015 il Giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo, preso atto che in sede istruttoria, pur
mantenendo il gravame sulla decisione circa gli accessori processuali,
l'insorgente ha dichiarato di ritirare il ricorso, ritenutola soccombente ha
confermato le spese e le ripetibili poste a suo carico nella decisione
governativa, accollandole anche quelle della Corte cantonale;
che avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso al Tribunale
federale, chiedendo di annullarlo;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1);
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF), nonché essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola
il diritto (cpv. 2; DTF 139 I 229 consid. 2.2; 138 I 171 consid. 1.4 pag. 176);
che il ricorso in esame non adempie manifestamente queste esigenze di
motivazione, ritenuto che la ricorrente non si confronta del tutto con le
differenti motivazioni addotte dalla Corte cantonale, in particolare, che
contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, l'oggetto della lite
risultava in modo chiaro sia dalla pubblicazione della domanda di costruzione
sia dagli allegati di causa;

che la ricorrente si limita a rinviare agli atti dell'incarto, ciò che è
inammissibile, poiché la motivazione del gravame dev'essere contenuta nell'atto
di ricorso medesimo (DTF 133 II 396 consid. 3.1 pag. 440 in alto e consid.
3.2);
ch'ella non si confronta neppure con l'applicazione delle norme cantonali
relative alle spese processuali e alle ripetibili a lei accollate, la cui
portata è stata compiutamente illustrata nel giudizio impugnato;

che il ricorso non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso
sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 400.--- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione alla ricorrente, al Municipio di X.________, alla B.________, al
Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 9 giugno 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

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