Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.284/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_284/2015

Sentenza del 2 novembre 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dalla lic. iur. Q.________,
ricorrente,

contro

B.________ SA,
patrocinata dall'avv. Luca Beretta Piccoli,
opponente,

Municipio di X.________,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,

C.________,
patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti,
Comunione ereditaria fu D.D.________, composta da: E.D.________,
F.D.________,
G.D.________,
H.D.________,
patrocinati dall'avv. Aldo Foglia,

Oggetto
licenza edilizia,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 15 aprile
2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, la B.________ SA ha chiesto
nel maggio del 2011 al Municipio di X.________ una licenza di piano di
quartiere per un comparto, ubicato ad est di via Y.________, costituito dai
fondi part. www, xxx, yyy e zzz di X.________. Il comparto è situato nella zona
residenziale intensiva RI 7 del piano regolatore comunale e assoggettato
all'obbligo di piano di quartiere. Il fondo part. www presenta una superficie
complessiva di 11'117 m2 : in passato vi sorgeva una birreria, demolita dopo la
cessazione dell'attività. I fondi part. xxx, yyy e zzz sono situati nell'angolo
sud-ovest del comparto e sono edificati. Il progetto di piano di quartiere
prevede in particolare sul fondo part. www l'edificazione di sei edifici
contigui, con un'autorimessa interrata comune di due piani, accessibile da via
Y.________. Gli edifici esistenti sui fondi part. xxx e yyy verrebbero
sopraelevati, mentre quello sul fondo part. zzz, di proprietà di A.________,
verrebbe sostituito con un nuovo stabile residenziale di sei piani fuori terra.
La B.________ SA ha contestualmente presentato al Municipio di X.________ una
domanda di costruzione per realizzare innanzitutto il complesso immobiliare
previsto sul fondo part. www.

B. 
A.________ e alcuni altri proprietari di fondi vicini, tra cui C.________ e i
membri della comunione ereditaria fu D.D.________, si sono opposti alle
domande. Acquisiti i preavvisi favorevoli dell'autorità cantonale, con
decisioni del 7 settembre e del 10 settembre 2012 il Municipio ha rilasciato le
licenze edilizie per il piano di quartiere e per l'edificazione del fondo part.
www, respingendo nel contempo le opposizioni dei vicini. Adito dagli opponenti,
il Consiglio di Stato ne ha respinto i ricorsi con decisione del 9 ottobre
2013, confermando entrambe le risoluzioni municipali, quella relativa alla
licenza edilizia per l'edificazione della particella www alla condizione che i
camini sul tetto abbiano un'altezza minima di 1.50 m e massima di 2 m.

C. 
Con sentenza del 15 aprile 2015, il Tribunale cantonale amministrativo ha
respinto i ricorsi di C.________ e dei membri della comunione ereditaria fu
D.D.________ contro la decisione governativa. Ha per contro parzialmente
accolto il gravame di A.________, completando il dispositivo di tale decisione
nel senso che ha subordinato la licenza edilizia per il piano di quartiere e
quella per la realizzazione del nuovo complesso immobiliare sul fondo part.
www, alla condizione aggiuntiva che 15 posteggi nell'autorimessa siano
assegnati al fondo part. zzz. La Corte cantonale non ha attribuito ripetibili a
A.________.

D. 
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, chiedendo in via principale che la licenza
edilizia per il piano di quartiere sia modificata nel senso che il fondo part.
zzz manterrà l'accesso veicolare e pedonale da via Z.________ e avrà i propri
posteggi sul fondo stesso. Postula quindi che i 15 posteggi assegnati vengano
tolti da quelli previsti sulla particella www e edificati sotto terra sul suo
fondo. Chiede di accertare che la piazza pedonale prevista sulla particella www
non è assoggettata al piano particolareggiato relativo alla zona del centro del
Comune e non sarebbe quindi sottoposta al prelievo di contributi di miglioria.
In via subordinata, postula l'annullamento o la sospensione delle licenze
edilizie fino al termine di una procedura espropriativa. In via ancora più
subordinata, chiede che le licenze edilizie siano soggette ad ulteriori
condizioni aggiuntive. La ricorrente postula in ogni caso il riconoscimento di
ripetibili per la procedura dinanzi alla Corte cantonale, che dovranno essere
compensate con quelle assegnate alla B.________ SA. Fa valere un accertamento
incompleto dei fatti, la violazione della garanzia della proprietà e del
principio della proporzionalità. Lamenta inoltre l'applicazione arbitraria
delle norme cantonali in materia di ripetibili.

E. 
La Corte cantonale dà atto che avrebbe potuto riconoscere un'indennità per
ripetibili alla ricorrente, limitatamente al suo ridotto grado di prevalenza:
chiede quindi di modificare il corrispondente dispositivo della sentenza
impugnata, confermandosi per il resto nella propria decisione. Il Consiglio di
Stato e il Municipio di X.________ si rimettono al giudizio del Tribunale
federale. L'Esecutivo comunale precisa nondimeno che una piazza pubblica è
prevista sul fondo part. www e verrà realizzata conformemente al progetto
approvato. La B.________ SA chiede di dichiarare inammissibile il ricorso,
subordinatamente di respingerlo. Con osservazioni del 27 agosto 2015 la
ricorrente si è confermata nelle sue richieste. La B.________ SA si è a sua
volta confermata nella propria risposta con duplica del 16 ottobre 2015.
Con decreto presidenziale del 1° luglio 2015 è stata respinta la domanda di
effetto sospensivo contenuta nel ricorso.

Diritto:

1. 
Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza
cantonale, che ha confermato il rilascio delle licenze edilizie richieste, il
ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile sotto il profilo degli
art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF. La legittimazione a
ricorrere di A.________, quale proprietaria di un fondo confinante con la
particella www oggetto di edificazione, giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF può essere
ammessa.

2.

2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale può essere presentato per
violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF
136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF,
nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il
diritto. La ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le
considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali motivi
tale giudizio viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1; 133 II 249 consid.
1.4.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove è invocata
la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale (art.
106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1).

2.2. Nella misura in cui, nella maggior parte del gravame, la ricorrente non si
confronta con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando in conformità
degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF perché violerebbero il diritto, il
ricorso non adempie le esposte esigenze di motivazione ed è quindi
inammissibile. In particolare, la ricorrente non spiega con chiarezza e
precisione per quali ragioni gli accertamenti di fatto posti alla base del
giudizio impugnato sarebbero manifestamente insostenibili, in chiaro contrasto
con la fattispecie o fondati su una svista manifesta (cfr. DTF 138 I 49 consid.
7.1 e rinvii; 129 I 8 consid. 2.1). Né l'insorgente dimostra che il giudizio
impugnato sarebbe gravemente lesivo di determinate norme pianificatorie ed
edilizie del diritto cantonale o comunale. Per motivare l'arbitrio non basta
infatti criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una
versione propria o un'altra soluzione che potrebbe entrare in linea di conto o
sarebbe addirittura preferibile (DTF 138 I 49 consid. 7.1; 135 V 2 consid. 1.3;
134 I 140 consid. 5.4 e rispettivi rinvii). La ricorrente disattende inoltre
che l'oggetto del presente litigio è circoscritto all'esame della conformità
del piano di quartiere e del progetto di costruzione al diritto pianificatorio
ed edilizio. Le argomentazioni relative ad accordi privati conclusi tra le
parti, come pure quelle riguardanti un possibile prelievo di contributi di
miglioria e un'eventuale procedura espropriativa esulano dal tema del litigio e
sono pertanto inammissibili in questa sede.

3.

3.1. Accennando alla violazione della garanzia della proprietà, la ricorrente
sostiene che l'attuazione del piano di quartiere priverebbe in futuro il suo
fondo di un accesso veicolare. Adduce che una simile restrizione sarebbe
costitutiva di espropriazione materiale, sicché i proprietari maggioritari dei
fondi interessati dal piano di quartiere avrebbero dovuto avviare la relativa
procedura prevista dalla legge sullo sviluppo territoriale, del 21 giugno 2011
(LST; RL 7.1.1). La ricorrente ritiene che  "la soluzione più equa" sarebbe
quella di mantenere l'attuale accesso al fondo part. zzz da via Z.________ e di
edificare i parcheggi ad esso destinati direttamente sulla particella medesima.
Ciò in particolare ove si consideri che il piano di quartiere non prevede un
passaggio diretto tra l'autorimessa sotterranea sul fondo part. www e la sua
proprietà.

3.2. La Corte cantonale ha accertato che l'accesso veicolare al nuovo complesso
è previsto da via Y.________, una strada di raccolta comunale, dalla quale si
accede all'autorimessa interrata comune sul fondo part. www. Ha rilevato una
capienza di 196 posti auto ed ha riconosciuto che 15 posteggi nell'autorimessa
dovranno essere assegnati al fondo contiguo part. zzz, subordinando
esplicitamente le licenze edilizie a tale condizione. I giudici cantonali hanno
poi stabilito che nessuna norma impone di realizzare i 15 posteggi direttamente
sul fondo part. zzz, la soluzione di prevederli nell'attigua autorimessa
rispondendo anzi al criterio qualitativo di una disposizione razionale degli
accessi e dei posteggi, che il piano di quartiere deve adempiere in base
all'art. 13 cpv. 1 delle norme di attuazione del piano regolatore comunale
(NAPR). Hanno inoltre rilevato che, nella misura in cui l'autorimessa si
estende fino alla particella zzz, un collegamento con il futuro stabile
previsto sulla stessa potrebbe ancora essere elaborato ed attuato nel contesto
della domanda di costruzione relativa a quest'ultimo fondo.

3.3. La ricorrente non si confronta con queste considerazioni e non sostanzia
una violazione del diritto con una motivazione conforme alle esigenze degli
art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. In particolare non fa valere l'applicazione
arbitraria di determinate norme comunali che imporrebbero, nei comprensori
soggetti all'obbligo di piano di quartiere, la formazione di posteggi
direttamente sul singolo fondo servito. La circostanza che sarebbe anche
possibile realizzare una parte dei posti auto sulla particella zzz, non rende
di per sé arbitraria la soluzione di prevederli in un'unica autorimessa comune
sul fondo confinante, conformemente a quanto previsto nel piano di quartiere, i
cui atti sono peraltro stati sottoscritti pure dalla ricorrente. Quest'ultima
non lamenta poi nemmeno il mancato rispetto di disposizioni che disciplinano i
requisiti relativi alle vie di accesso. Sostenendo genericamente che il suo
fondo non sarebbe più accessibile con i veicoli, non dimostra che lo stesso
nella situazione concreta non disporrebbe di un accesso sufficiente ai sensi
dell'art. 19 cpv. 1 LPT. Questa disposizione prevede del resto unicamente i
principi generali, spettando al diritto cantonale e comunale regolare i
requisiti di dettaglio (DTF 123 II 337 consid. 5b; 117 Ib 308 consid. 4a). In
quest'ambito il Tribunale federale lascia alle autorità cantonali un certo
margine di apprezzamento, in particolare quando occorre valutare situazioni
locali da queste meglio conosciute (DTF 121 I 65 consid. 3a; sentenza 1C_668/
2013 del 21 marzo 2014 consid. 2.2, in: RtiD II-2014, pag. 278 segg.).
D'altra parte, il requisito dell'accesso sufficiente deve di massima essere
garantito sotto il profilo giuridico e fattuale al momento del rilascio della
licenza (DTF 127 I 103 consid. 7d pag. 111; sentenza 1C_668/2013, citata,
consid. 2.2). Come rilevato dalla Corte cantonale, eventuali adattamenti a
questo proposito, segnatamente per quanto concerne un eventuale collegamento
all'autorimessa, sono di principio ancora possibili nel contesto della domanda
di costruzione relativa alla futura nuova edificazione del fondo part. zzz.

3.4. Laddove lamenta il mancato avvio di una procedura espropriativa, la
ricorrente disattende che l'art. 55 cpv. 3 LST (cfr. anche il previgente art.
56a cpv. 3 LALPT) disciplina il caso in cui la minoranza dei proprietari si
oppone alla realizzazione del piano di quartiere. In tale evenienza, per
superare la situazione di stallo, il Consiglio di Stato può assegnare alla
maggioranza qualificata dei proprietari il diritto di espropriazione, quando
l'interesse pubblico all'attuazione del piano sia importante (cfr. messaggio n.
6309 del 9 dicembre 2009 sul disegno di legge sullo sviluppo territoriale, pag.
81; sentenza 1C_23/2010 del 16 agosto 2010 consid. 5.2, in: RtiD I-2011, pag.
54 segg.). Pertanto la disposizione non è volta a ripartire i costi del
progetto fra i singoli proprietari che di principio hanno aderito al piano di
quartiere e nemmeno serve, in particolare, a determinare l'eventuale prezzo di
acquisto di posteggi previsti sulle particelle vicine o a stabilire le modalità
di accesso ai singoli fondi compresi nel piano di quartiere.

4. 
La ricorrente lamenta una  "confusione evidente tra i contenuti delle domande
di costruzione", giacché sia la richiesta di rilascio della licenza di piano di
quartiere sia la domanda di costruzione per edificare il fondo part. www
indicherebbero il medesimo numero di 65 appartamenti previsti. Non fa tuttavia
valere una violazione del diritto con una motivazione conforme alle esigenze
degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. La Corte cantonale ha in effetti
riconosciuto che il formulario della domanda relativa al piano di quartiere non
riportava correttamente il numero complessivo di appartamenti. Ha accertato e
precisato che quelli previsti nel nuovo complesso sul fondo part. www sono 65,
mentre quelli nel futuro stabile sulla particella zzz sono 15. La ricorrente
non censura d'arbitrio questo accertamento, che è quindi vincolante per il
Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). In tali circostanze, la questione
dell'indicazione difettosa del numero complessivo di appartamenti
sull'accennato formulario è priva di portata pratica e non deve essere
esaminata oltre in questa sede (cfr. DTF 131 I 153 consid. 1.2).

5. 
La ricorrente richiama la piazza pedonale prevista sul fondo part. www,
chiedendo di precisare che la stessa non sarebbe imposta dall'art. 33 cpv. 11
NAPR e non darebbe quindi luogo al prelievo di contributi di miglioria da parte
del Comune di X.________. Nuovamente, la ricorrente non fa tuttavia valere una
violazione del diritto con una motivazione conforme alle esposte esigenze di
motivazione, limitandosi in sostanza a criticare l'eventuale prelievo di
contributi di miglioria in relazione con quest'area pubblica. Disattende
tuttavia che la procedura in esame è limitata alla valutazione della conformità
del progetto al diritto edilizio e pianificatorio e che, in questa fase, la
questione dell'eventuale assoggettamento a contributi di miglioria esula
dall'oggetto del litigio.

6.

6.1. La ricorrente critica infine il mancato riconoscimento di ripetibili per
la procedura ricorsuale dinanzi alla Corte cantonale. Ritiene arbitrario il
diniego fondato sul fatto che la sua patrocinatrice non è iscritta nel registro
degli avvocati, determinante essendo per contro il parziale accoglimento del
gravame e la richiesta di un'indennità per ripetibili formulata in modo
esplicito. La ricorrente a questo proposito fa valere l'applicazione arbitraria
dell'art. 15 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre
2007 (RL 3.1.1.7.1).

6.2. Nella risposta al ricorso, richiamando l'art. 31 della previgente legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (vLPamm) e l'art. 15
del citato regolamento, la Corte cantonale riconosce che alla ricorrente,
assistita da una patrocinatrice abilitata a rappresentarla ancorché non
iscritta nel registro degli avvocati, poteva essere assegnata un'indennità per
ripetibili. Ritiene che, siccome la sua impugnativa è stata accolta
limitatamente all'imposizione della condizione aggiuntiva concernente i
posteggi, l'indennità può essere stabilita in fr. 300.--. Precisa che questo
importo deve essere dedotto dalle ripetibili di fr. 1'300.-- che la ricorrente,
proporzionalmente al suo grado di soccombenza preponderante, è tenuta a
rifondere alla B.________ SA. La Corte cantonale chiede quindi di riformare in
tal senso il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata.
Nella duplica, la B.________ SA afferma di non condividere queste
considerazioni, rimettendosi al giudizio del Tribunale federale.

6.3. Le precisazioni formulate nella risposta della Corte cantonale possono
essere condivise, siccome conformi all'art. 31 vLPamm e all'art. 15 del
regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili. Può quindi essere dato
seguito alla richiesta di modificare in questa sede il giudizio cantonale su
questo punto. Ritenuto che il grado di soccombenza della ricorrente è comunque
stato prevalente, giacché tutte le altre censure da lei sollevate sono state
respinte dai giudici cantonali, non si giustifica di riconoscerle un'indennità
maggiore. Il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata viene dunque riformato
nel senso che, ammessa una parziale compensazione delle ripetibili, la
ricorrente è tenuta a rifondere alla B.________ SA un importo di fr. 1'000.-- a
titolo di ripetibili per la procedura dinanzi alla Corte cantonale.

7.

7.1. Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere parzialmente
accolto, limitatamente alla questione delle ripetibili della procedura dinanzi
alla Corte cantonale.

7.2. Le spese giudiziarie di questa sede sono poste a carico delle parti
tenendo conto del grado di soccombenza prevalente della ricorrente (art. 66
cpv. 1 LTF). Di ciò è tenuto conto anche nell'assegnazione delle ripetibili
relative alla procedura in esame, che sono pertanto parzialmente compensate
(art. 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. Il
dispositivo n. 2, seconda frase, della sentenza del 15 aprile 2015 del
Tribunale cantonale amministrativo è riformato nel senso che la quota delle
ripetibili alla B.________ SA posta a carico dell'insorgente A.________
corrisponde a fr. 1'000.--.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente nella
misura di fr. 4'500.-- e della B.________ SA nella misura di fr. 500.--.

3. 
La ricorrente rifonderà alla B.________ SA un'indennità di fr. 2'000.-- a
titolo di ripetibili della sede federale.

4. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di X.________, al
Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 2 novembre 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Gadoni

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