Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.282/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_282/2015

Sentenza del 30 novembre 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Merkli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Monica Del Tredici Berini,
ricorrente,

contro

Sezione della circolazione del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, 6528
Camorino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto
revoca della licenza di condurre veicoli a motore,

ricorso contro la sentenza emanata il 15 aprile 2015
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
A.________ ha conseguito la licenza di condurre nel dicembre 1998. Guardia di
confine di professione, è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel
registro automatizzato delle misure amministrative: il 2 dicembre 2005 per un
ammonimento a seguito di un lieve eccesso di velocità e il 16 marzo 2009 per
una revoca di quattro mesi a seguito di un'infrazione grave (importante eccesso
di velocità e disattenzione).

B. 
In seguito a un incidente avvenuto il 28 novembre 2011, di ripetuti sorpassi
oltre la linea di sicurezza operati il 12 maggio 2012 e di un eccesso di
velocità commesso il 24 luglio 2012, con risoluzione del 30 aprile 2013 la
Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata
di quattro mesi, decisione confermata dal Consiglio di Stato e, il 30 ottobre
2013, dal Tribunale cantonale amministrativo. A richiesta dell'interessato, il
28 maggio 2014 la Sezione della circolazione ha limitato la revoca al minimo
legale di un mese. Il 27 febbraio 2015, la Corte cantonale ha respinto un
ricorso dell'interessato, che voleva scontare la revoca durante un periodo di
sua scelta. La misura non è ancora stata espiata.

C. 
Il 1° aprile 2011, alle ore 15.17, A.________ ha circolato sull'autostrada in
territorio di Como alla velocità di 122 km/h, dove vigeva un limite di 80 km/h.
Gli è stata inflitta una multa cosiddetta ridotta di Euro 500.--. In seguito,
il Prefetto della Provincia di Como ha decretato la sospensione dell'efficacia
sul territorio italiano della patente di guida dell'interessato per un periodo
di 30 giorni.

D. 
Venutane a conoscenza, la Sezione della circolazione del Cantone Ticino gli ha
notificato l'apertura di un procedimento amministrativo. Con risoluzione del 17
giugno 2014 gli ha revocato la patente per la durata di 12 mesi, decisione
confermata il 5 novembre 2014 dal Consiglio di Stato. Adito dall'interessato,
con giudizio del 15 aprile 2015 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha
respinto il ricorso.

E. 
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla.
Il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale, la Corte
cantonale si riconferma nell'impugnata decisione, l'Ufficio federale delle
strade propone la reiezione del gravame. Con osservazioni del 3 settembre 2015
il ricorrente richiama una sentenza della Corte costituzionale italiana
inerente alla verifica periodica delle apparecchiature predisposte per
l'accertamento e la misurazione della velocità (autovelox).

Diritto:

1.

1.1. L'ammissibilità di massima del ricorso, tempestivo, e la legittimazione
del ricorrente sono pacifiche.

1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nel ricorso occorre spiegare perché
l'atto impugnato viola il diritto. Questa Corte non è pertanto tenuta a
vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni
giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (
DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309). Per di più, quando il ricorrente invoca,
come in concreto, la violazione di diritti fondamentali (principio della buona
fede e diritto di essere sentito), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei
fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i
fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto
federale (DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5; 136 I 229 consid. 4.1), il
Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina soltanto
le censure motivate in modo chiaro e preciso (DTF 139 I 229 consid. 2.2).

2.

2.1. In relazione alla censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti, la
Corte cantonale, richiamando la prassi del Tribunale federale, ha ricordato che
l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di
condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in
una decisione penale cresciuta in giudicato. Essa può scostarsene solo se può
fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non
presi in considerazione, se assume nuove prove, il cui apprezzamento conduce a
un risultato diverso, o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice
penale è in netto contrasto con i fatti accertati o, infine, se il giudice
penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che
riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 129 II 312 consid
2.4 pag. 315; 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere
il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di
prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel
quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di
diritto disponibili contro il giudizio penale.

L'autorità amministrativa e la Corte cantonale possono nondimeno procedere
autonomamente a una valutazione giuridica diversa dei fatti e valutare
diversamente le questioni giuridiche, segnatamente l'apprezzamento del pericolo
e la colpa ai sensi degli art. 16 segg. LCStr (DTF 139 II 95 consid. 3.2 pag.
101 seg.; 137 I 363 consid. 2.3.2; sentenza 1C_591/2012 del 28 giugno 2013
consid. 3.2, in RtiD I-2014 n. 47; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du
retrait du permis de conduire, 2015, n. 90.2 pag. 686 segg.; BERNHARD RÜTSCHE/
DANIELLE SCHNEIDER in Strassenverkehrsgesetz, BSK, n. 26-28 ad art. 23).

2.2. Nella sentenza impugnata è stato accertato, rettamente, che con il verbale
di contestazione al ricorrente è pure stata inflitta la multa italiana, che
costituisce manifestamente una sanzione di tipo penale. Del resto, nello stesso
si indica che, come poi avvenuto, sarà adottata quale sanzione accessoria la
sospensione della patente. Ha stabilito che dallo scritto di chiarimento del 2
marzo 2015, trasmesso dal Ministero dell'Interno italiano, risulta che il
verbale è stato notificato all'indirizzo del proprietario del veicolo
litigioso, ossia A.________, il quale, il 28 marzo 2012 si è presentato alla
Polizia italiana per fornire i dati dell'effettivo trasgressore, ovvero lui
stesso, circostanza non contestata dal ricorrente. Ne ha concluso ch'egli ha
potuto prendere conoscenza degli addebiti mossigli e delle vie ricorsuali che
avrebbe potuto adire per contestare gli accertamenti fattuali e la decisione
penale di multa: tuttavia non solo non vi si è opposto, ma l'ha anche pagata.
Ha inoltre firmato il "modulo di comunicazione dati del conducente",
dichiarando di essersi trovato alla guida del veicolo con il quale è stata
commessa l'infrazione "nelle circostanze di tempo e di luogo" riportate nel
verbale.

Esprimendosi poi sulla data dell'infrazione, la Corte cantonale non ha ritenuto
l'asserzione del ricorrente di aver saldato la multa perché rassicurato da una
pretesa affermazione dell'agente di polizia secondo cui con il pagamento della
stessa la procedura sarebbe definitivamente terminata. Ha considerato ch'egli
non poteva ragionevolmente supporre tale esito: essendo già stato oggetto dei
provvedimenti amministrativi e vista la gravità dell'accertato eccesso di
velocità non poteva ignorare, essendo del resto un fatto notorio che infrazioni
commesse in Stati confinanti avrebbero comportato l'adozione di tali misure
anche in Svizzera. Qualora avesse ritenuto che la sanzione penale inflittagli
fosse fondata su un presupposto fattuale errato, avrebbe dovuto impugnarla
dinanzi alle competenti autorità italiane: ciò a maggior ragione poiché il
procedimento si sarebbe svolto non eccessivamente lontano dal confine di Stato
e dal suo domicilio e nella sua lingua madre. Nonostante la gravità del reato
imputatogli, egli è invece rimasto passivo, sapendo o dovendo presumere che
l'infrazione avrebbe inevitabilmente comportato anche una revoca della licenza
di condurre. Queste conclusioni non sono per nulla arbitrarie, ma corrette (
sentenze 1C_22/2015 del 19 marzo 2015 consid. 2, 1C_392/2013 del 23 gennaio
2014 consid. 3.2).

2.3. Come pertinentemente ritenuto dai giudici cantonali, con riferimento al
principio della buona fede processuale (al riguardo vedi DTF 138 I 97 consid.
4.1.5 pag. 100 seg. e rinvii), nulla impediva al ricorrente di chiedere
l'accesso completo agli atti nel quadro del procedimento penale italiano. Egli,
nonostante le numerose precedenti sanzioni penali e amministrative, vi ha
tuttavia scientemente desistito, rinunciando pertanto ad avvalersi
tempestivamente, nel quadro del procedimento penale estero, del suo diritto di
essere sentito (DTF 140 I 99 consid. 3.4 pag. 102; 139 II 7 consid. 4.2 pag.
13; sentenza 1C_219/2015 del 19 giugno 2015 consid. 2.3).

Certo, al riguardo egli accenna al fatto che se sin dall'inizio del
procedimento promosso a Como gli fosse stata mostrata la fotografia, sulla base
della quale egli sostiene, invero in maniera poco credibile, che non sarebbe
stato alla guida dell'automobile, avrebbe impugnato il decreto del Prefetto.
Non spiega tuttavia perché, prima di rinunciare a ricorrere, non ha chiesto
l'accesso agli atti in quella sede. In tale ambito egli poteva in effetti
consultare anche l'invocata fotografia e, come ancora si vedrà, accertare senza
indugio la data, peraltro certa, dell'infrazione. Vi avrebbe scientemente
rinunciato, poiché, come ribadito nel ricorso in esame, quale funzionario
doganale voleva porre fine quanto prima all'iter contravvenzionale. Spetta
pertanto al ricorrente assumere le conseguenze di questa sua strategia
difensiva, scelta con cognizione di causa, ritenuto che nulla gli impediva di
consultare, con un impegno di tempo minimo, gli atti, prima di rinunciare a
impugnare la decisione penale. Le critiche di un accertamento inesatto dei
fatti (art. 97 cpv. 1 LTF), tardive, non possono essere pertanto considerate,
né d'altra parte si è in presenza di questa fattispecie e dell'asserita
violazione del diritto di essere sentito (DTF 136 II 304 consid. 2.4 pag. 313
seg.; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 II 145 consid. 8.1 pag. 153).

2.4. In effetti, riguardo alla pretesa violazione del diritto di essere sentito
in relazione al criticato accertamento dei fatti, perché asseritamente egli non
avrebbe potuto consultare il verbale di contestazione e il relativo modulo di
comunicazione italiani prima dell'emanazione della decisione di revoca, la
Corte cantonale ha accertato ch'egli si era recato presso gli Uffici della
Polizia stradale di Como. In quell'occasione, oltre a pagare la multa di Euro
500.--, ha sottoscritto personalmente il "modulo di comunicazione dati del
conducente", dichiarando d'essere stato alla guida del veicolo con il quale è
stata commessa l'infrazione nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel
verbale. Ha ritenuto poco plausibile l'affermazione del ricorrente secondo cui
si sarebbe limitato a sottoscrivere il formulario composto di una sola pagina
"senza leggerlo". Ha considerato altrettanto inverosimile ch'egli si sarebbe
recato dalla Polizia italiana unicamente per pagare la contravvenzione, senza
porsi in quel momento la questione di sapere se fosse stato lui o il padre a
commettere l'infrazione. Ha reputato fuori dubbio ch'egli vi è andato per
fornire i dati dell'effettivo trasgressore, come è stato invitato a fare dalle
autorità estere che gli avevano notificato il verbale presso il suo domicilio
qualche giorno prima. Ha stabilito infine che il preteso vizio è stato comunque
sanato dalla possibilità di consultare tali documenti e presentare le proprie
osservazioni in merito nell'ambito della procedura di ricorso dinanzi al
Governo, autorità dotata di pieno potere cognitivo.

2.5. Al riguardo il ricorrente si limita a rilevare che dinanzi alla Sezione
della circolazione non aveva ancora potuto consultare i rapporti e verbali
italiani. Con questo rilievo egli non dimostra affatto, né ciò è ravvisabile,
che tale vizio non è stato sanato dinanzi al Governo cantonale che in data 17
settembre 2014 gli ha trasmesso questi atti, offrendogli la possibilità di
esprimersi sugli stessi. Il diritto di essere sentito del ricorrente, qualora
fosse stato violato, sarebbe comunque stato sanato, perché il Consiglio di
Stato prima e la Corte cantonale poi gli hanno trasmesso tutti gli atti del
procedimento, sui quali egli ha potuto esprimersi. La circostanza che vi abbia
scientemente rinunciato, perché intendeva porre fine quanto prima all'iter
contravvenzionale e perché in quel momento al suo dire poco gli importava la
data dell'infrazione e il veicolo con la quale la stessa sarebbe stata
commessa, ossia per una sua strategia difensiva della quale deve assumere le
conseguenze, è ininfluente.

2.6. Con osservazioni del 3 settembre 2015 il ricorrente ha prodotto la
sentenza 113/2015 della Corte costituzionale italiana, inerente alla necessità
di una verifica periodica delle apparecchiature predisposte per l'accertamento
e la misurazione della velocità (autovelox). Adduce che, poiché dalla stessa
risulterebbero incertezze circa l'attualità di tali verifiche, non si potrebbe
ritenere con assoluta certezza che la velocità misurata all'epoca sia
effettivamente quella ritenuta dalle autorità italiane. Il fatto, nuovo e
pertanto di per sé inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF), è comunque irrilevante,
ritenuto ch'egli nemmeno pretende che detta prassi potrebbe essere applicata
retroattivamente a decisioni non impugnate e passate in giudicato.

3.

3.1. Il ricorrente parrebbe poi disattendere che la Corte cantonale ha comunque
esaminato la versione dei fatti come da lui esposta, dopo aver preso conoscenza
della fotografia del veicolo litigioso, scattata dall'autovelox il 1° aprile
2011 alle ore 15.17, richiamata dalla Corte cantonale alle autorità italiane,
secondo cui in realtà l'infrazione sarebbe stata commessa da suo padre. Questi
si sarebbe riconosciuto quale conducente poiché il finestrino anteriore destro
del veicolo era leggermente aperto, come è solito fare quando fuma guidando,
mentre il ricorrente non potrebbe sedere nell'abitacolo qualora qualcuno fumi.
Come visto, egli ha tuttavia volontariamente rinunciato a visionare
tempestivamente la fotografia e a contestare l'infrazione rimproveratagli.

3.2. Al riguardo egli insiste, del resto a torto, sul fatto che non avrebbe
impugnato la decisione del Prefetto della Provincia di Como, che indicava un
termine di ricorso di 60 giorni per i ricorrenti risiedenti all'estero, poiché
all'epoca non avrebbe potuto supporre che l'infrazione avesse avuto luogo il 1°
aprile 2011. Premesso che tale decreto non si riferisce alla sanzione penale,
ossia alla multa di Euro 500.--, ma, come rilevato nello stesso, alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione per un mese della patente dal
verbale di constatazione risulta, come ancora si vedrà, in modo inequivocabile,
che l'infrazione è stata commessa il 1° aprile 2011.

3.3. Il ricorrente persevera infatti a torto nel sostenere che il verbale di
contestazione non indicherebbe che l'infrazione sarebbe stata commessa il 1°
aprile 2011 e che il provvedimento adottato dal Prefetto di Como lascerebbe
intendere ch'essa sarebbe avvenuta il 26 dicembre seguente. Questa pretesa
incertezza sarebbe stata chiarita soltanto con le precisazioni fornite il 2
marzo 2015 dal Ministero dell'Interno italiano. Egli persiste, a torto,
nell'affermare che la data dell'infrazione sarebbe incerta. Infatti, come
spiegato nello scritto del 2 marzo 2015, l'indicazione del 26 dicembre 2011 si
riferisce alla data di redazione del verbale di contestazione, che non può
manifestamente coincidere con quella dell'infrazione.

3.4. Le digressioni del ricorrente circa la data e l'autore dell'infrazione
sono prive di fondamento, rilevato che al riguardo bastava leggere il verbale
di contestazione, da lui sottoscritto il 28 marzo 2012. Dallo stesso risulta
chiaramente e senza alcuna possibilità di equivoco ch'esso è stato redatto il
26 dicembre 2011 alle ore 7.12: nello stesso, fissata una multa di Euro 500.--,
si precisa che il verbalizzante sulla base della documentazione prodotta
dall'apparecchio autovelox, conservata agli atti di quell'ufficio, ha
"accertato che in data 01-04-2011 alle ore 15.17" il veicolo del ricorrente
aveva ecceduto di km 42 i limiti di velocità fissati. Vi sono poi indicate le
istruzioni sui ricorsi e la sospensione della patente quale misura accessoria.
Nulla impediva d'altra parte al ricorrente di chiedere direttamente al
funzionario estero di poter consultare la fotografia radar, sulla cui "novità"
egli si diffonde vanamente anche nel ricorso in esame.

3.5. Prive di ogni rilevanza sono pure le digressioni ricorsuali inerenti al
fatto che il citato modulo dev'essere utilizzato solo dalla persona che
dichiara d'essere l'effettivo responsabile della violazione, per cui non
dovrebbe essere compilato dall'obbligato in solido (destinatario della
notifica) qualora l'effettivo responsabile non intenda sottoscriverla. Del
resto, in quest'ultimo caso, la comunicazione delle generalità di chi era alla
guida avrebbe dovuto essere fatta pervenire alla Polizia stradale, riproducendo
i dati anagrafici del trasgressore. Ora, il ricorrente, sottoscrivendo il
verbale di contestazione, ha dichiarato di essere l'effettivo responsabile
della violazione litigiosa.

Non sussistevano quindi, già all'epoca e a maggior ragione dopo le esaurienti
spiegazioni fornite il 2 marzo 2015 dal Ministero dell'Interno, dubbi sul fatto
che l'infrazione è avvenuta il 1° aprile 2011. Le argomentazioni del
ricorrente, secondo cui non poteva ritenere con sufficiente chiarezza di aver
circolato in un'altra data, segnatamente il 26 dicembre 2011, sono pertanto
ininfluenti. In siffatte circostanze anche l'affermazione del padre, secondo
cui sarebbe stato lui e non il figlio a guidare l'automobile il 26 dicembre
2011, data in cui non è stata accertata alcuna infrazione, è del tutto
irrilevante.

4.

4.1. La Corte cantonale si è poi pronunciata sulla Convenzione europea sugli
effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a
motore, conclusa a Bruxelles il 3 giugno 1976 (RS 0.741.16), rilevando che la
sanzione inflitta in Svizzera al ricorrente si fonda essenzialmente sull'art.
16c bis LCStr, relativo alla revoca della licenza di condurre dopo
un'infrazione commessa all'estero, norma introdotta in seguito alla DTF 133 II
331. Ha ritenuto, rettamente, che soltanto per le persone che non figurano nel
registro delle misure amministrative (art. 104b LCStr) - ciò che non è il caso
per il ricorrente che non è un autore primario - la durata della revoca non può
eccedere quella del divieto di condurre pronunciato all'estero nel luogo
dell'infrazione. In effetti, nel caso di recidiva, le autorità estere non sono
di regola a conoscenza delle precedenti misure amministrative adottate (DTF 141
II 256 consid. 2; , op. cit., n. 84.4 pag. 660 seg.).

Ha accertato che in seguito all'infrazione in esame il Prefetto della Provincia
di Como ha vietato al ricorrente di circolare sul suolo italiano per la durata
di 30 giorni. Ha ritenuto che il superamento di velocità di 35 km/h in
autostrada costituisce un'infrazione grave (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr),
punibile in ambito amministrativo con una revoca della patente di almeno 12
mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è già stata revocata per
un'infrazione grave (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Riassunte le precedenti
infrazioni commesse dal ricorrente, ha rilevato che in tutte le fasi del
procedimento svizzero egli era assistito da un legale, che si è limitato a
minimizzare i fatti e a sottolineare la sua necessità professionale, quale
guardia di confine, a condurre. Ha osservato ch'egli non ha mai puntualizzato
se e in che misura il divieto di guidare in Italia gli è stato di pregiudizio.
Ritenuta la presenza di un'infrazione grave secondo la normativa svizzera, la
pessima reputazione quale conducente, le scarse se non inesistenti
ripercussioni del divieto di guidare in Italia, come pure, a suo beneficio, la
necessità professionale di guidare veicoli a motore, l'istanza precedente ha
ritenuto senz'altro giustificata e proporzionale la criticata revoca di dodici
mesi, che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il
genere di violazione, considerato anche ch'egli non ha saputo trarre alcun
insegnamento dalle precedenti sanzioni penali e amministrative. Mizel

4.2. Il ricorrente non contesta queste conclusioni, limitandosi ad accennare
che secondo l'art. 2 della citata Convenzione, lo Stato che ha pronunciato la
decadenza avvisa senza indugio la Parte contraente che ha rilasciato la licenza
di condurre. Rilevato che il Prefetto di Como ha segnalato alle autorità
svizzere l'infrazione soltanto nel mese di aprile 2014, sostiene che sarebbe
disatteso il principio di tempestività. Egli, a ragione, non fa tuttavia valere
che il criticato lasso di tempo giustificherebbe la rinuncia al procedimento
amministrativo avviato in Svizzera.

4.3. D'altra parte, la Corte cantonale ne ha tenuto conto accertando una
violazione del diritto di essere giudicato entro un temine ragionevole. Ha
nondimeno confermato la criticata revoca, ritenendo che in concreto l'art. 29
cpv. 1 Cost. non è stato disatteso in maniera grave e che il contestato
provvedimento mantiene appieno il suo scopo preventivo-educativo. Questa
conclusione non si scosta dalla prassi, ricordato che in concreto la violazione
del principio di celerità, dovuto in particolare ai tempi di trasmissione degli
atti da parte dell'autorità italiana, non è tanto grave da permettere di
rinunciare in via eccezionale all'adozione della criticata misura, che come
visto corrisponde al minimo legale e non può essere ridotta, non avendo il
tempo sin qui trascorso privato la misura del suo scopo educativo (cfr. DTF 135
II 334 consid. 2.3; sentenze 1C_309/2014 del 21 gennaio 2015 consid. 4.3,
1C_591/2012, citata, consid. 4.2 e 4.3).

5. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. le spese
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, alla Sezione della
circolazione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino e all'Ufficio federale delle strade.

Losanna, 30 novembre 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

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